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131.219

Costituzione
del Cantone di Friburgo

Traduzione1

del 16 maggio 2004 (Stato 1° gennaio 2025)2

Noi, Popolo del Cantone di Friburgo,

credenti in Dio o attingendo ad altre fonti i nostri valori,

consci della nostra responsabilità verso le generazioni future,

animati dal desiderio di vivere la nostra multiculturalità nella comprensione reciproca,

risoluti a costruire una società aperta, prospera e solidale, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell’ambiente,

ci siamo dati la presente Costituzione.

Titolo I Disposizioni generali

Cantone di Friburgo

Art. 1

Il Cantone di Friburgo è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.

Territorio,
capitale e stemma

Art. 2

Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione.

La capitale è la città di Friburgo (Fribourg in francese e Freiburg in tedesco).

Lo stemma è: «Troncato di nero e di argento».

Scopi dello Stato

Art. 3

Gli scopi dello Stato sono:

  1. la promozione del bene comune;
  2. la protezione della popolazione;
  3. il riconoscimento e il sostegno della famiglia in quanto comunità di base della società;
  4. la giustizia;
  5. la sicurezza sociale;
  6. la coesione cantonale nel rispetto della multiculturalità;
  7. la protezione dell’ambiente;
  8. lo sviluppo sostenibile.

Lo Stato persegue questi scopi nel rispetto della libertà e della responsabilità dell’essere umano, nonché del principio di sussidiarietà.

Principi dell’attività statale

Art. 4

Qualsivoglia attività dello Stato poggia sul diritto, corrisponde a un interesse pubblico ed è proporzionata allo scopo prefisso.

Relazioni
esterne

Art. 5

Il Cantone di Friburgo collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, nonché con le organizzazioni regionali, nazionali e internazionali.

Esso favorisce la collaborazione intercantonale e interregionale.

Lingue

Art. 6

Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali del Cantone.

Il loro uso è disciplinato nel rispetto del principio di territorialità: lo Stato e i Comuni badano alla ripartizione territoriale tradizionale delle lingue e prendono in considerazione le minoranze linguistiche autoctone.

La lingua ufficiale dei Comuni è il francese o il tedesco. Nei Comuni in cui vi è un’importante minoranza linguistica autoctona, il francese e il tedesco possono essere entrambi lingue ufficiali.

Lo Stato favorisce la comprensione, la buona intesa e gli scambi tra le comunità linguistiche cantonali. Promuove il bilinguismo.

Il Cantone favorisce le relazioni tra le comunità linguistiche nazionali.

Doveri

Art. 7

Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri impostigli dalla Costituzione e dalla legislazione.

Ognuno assume la sua parte di responsabilità verso se stesso, verso gli altri, verso la collettività e verso le generazioni future.

Gli enti pubblici intervengono in favore dell’individuo, integrandone le capacità personali.

Titolo II Diritti fondamentali e diritti sociali

Capitolo 1 Diritti fondamentali

Dignità umana

Art. 8

La dignità umana è intangibile.

Uguaglianza

Art. 9

Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno deve subire discriminazioni.

Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno diritto in particolare a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Lo Stato e i Comuni provvedono all’uguaglianza di diritto e di fatto, segnatamente nell’ambito della famiglia, della formazione e del lavoro e, per quanto possibile, riguardo all’accesso alla funzione pubblica.

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorire la loro autonomia e la loro integrazione economica e sociale.

Divieto dell’arbitrarietà
e buona fede

Art. 10

Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo buona fede dagli organi dello Stato.

Diritto alla vita e libertà personale

Art. 11

Ogni essere umano ha diritto alla vita.

Ognuno ha diritto alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

Vita privata

Art. 12

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue telecomunicazioni.

Ognuno ha il diritto di essere protetto dall’uso abusivo di dati che lo concernono.

Matrimonio e famiglia

Art. 13

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Altre forme di convivenza

Art. 14

La libertà di scegliere una forma di convivenza diversa dal matrimonio è riconosciuta.

Il diritto di farsi registrare come coppia omosessuale in unione domestica è garantito.

Coscienza e credo

Art. 15

La libertà di coscienza e di credo è garantita.

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di forgiarsi convinzioni filosofiche, nonché di professarle individualmente o in comunità.

Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di appartenervi o di uscirne, e di seguire un insegnamento religioso.

Qualsiasi costrizione, qualsiasi abuso di potere e qualsiasi manipolazione sono vietati.

Stabilimento

Art. 16

La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.

Lingua

Art. 17

La libertà di lingua è garantita.

Chi si rivolge a un’autorità la cui competenza si estenda all’insieme del Cantone può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

Istruzione
di base

Art. 18

Il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita è garantito.

Opinione e
informazione

Art. 19

La libertà di opinione e la libertà d’informazione sono garantite.

Il diritto all’informazione è garantito. Chiunque può consultare i documenti ufficiali per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Mezzi di comunicazione sociale

Art. 20

La libertà dei mezzi di comunicazione sociale e il segreto redazionale sono garantiti.

La censura è vietata.

Arte

Art. 21

La libertà dell’arte è garantita.

Scienza

Art. 22

La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.

Gli operatori scientifici assumono la loro responsabilità verso gli esseri umani, la fauna, la flora e le loro basi vitali.

Associazione

Art. 23

Ognuno ha il diritto di costituire un’associazione, di farne parte e di partecipare alle sue attività. Nessuno può esservi costretto.

Riunione e
manifestazione

Art. 24

Ognuno ha il diritto di organizzare una riunione o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.

La legge può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.

Le riunioni e le manifestazioni devono essere autorizzate se non arrecano un pregiudizio sproporzionato agli interessi degli altri utenti e se ne è assicurato uno svolgimento ordinato.

Petizione

Art. 25

Il diritto di petizione è garantito. L’autorità interpellata dà una risposta motivata.

Attività
economica

Art. 26

La libertà economica è garantita.

Essa comprende segnatamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.

Libertà sindacale

Art. 27

I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di organizzarsi in sindacati per la difesa dei loro interessi, di costituire associazioni e di aderirvi o no.

Per quanto possibile, i conflitti sono risolti con negoziati o con la mediazione.

Lo sciopero e la serrata sono leciti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di far capo a una conciliazione.

La legge può vietare lo sciopero a certe categorie di persone.

Proprietà

Art. 28

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

Procedura

a. in genere
Art. 29

Le parti hanno diritto che la loro causa sia trattata equamente e giudicata entro un termine ragionevole.

Esse hanno il diritto d’essere sentite.

Le decisioni devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.

Chi non disponga di mezzi sufficienti ha diritto alla gratuità della procedura, eccetto che la sua causa non sembri priva di probabilità di successo. Egli ha inoltre diritto al gratuito patrocinio per quanto la salvaguardia dei suoi diritti lo richieda.

La situazione particolare dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani adulti dev’essere presa in considerazione.

b. accesso alla giustizia
Art. 30

Ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali la legge può escludere questo accesso alla giustizia.

c. procedura giudiziaria
Art. 31

Qualsiasi persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.

I dibattimenti e la pronuncia della sentenza sono pubblici. La legge può prevedere eccezioni.

d. procedimento penale
Art. 32

Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia oggetto di una condanna passata in giudicato.

Ogni prevenuto ha il diritto di essere informato il più presto possibile e in modo circostanziato sui fatti che gli sono contestati. Deve avere la possibilità di fare valere i diritti di difesa.

Ogni condannato ha il diritto di impugnare la sentenza dinanzi a una giurisdizione superiore.

Capitolo 2 Diritti sociali

Maternità

Art. 33

Ogni donna ha diritto a prestazioni che le garantiscano sicurezza materiale prima e dopo il parto.

Un’assicurazione maternità copre la perdita di guadagno.

Le madri senza attività lucrativa ricevono prestazioni almeno equivalenti all’importo base del minimo vitale; quelle con un’attività lucrativa a tempo parziale vi hanno diritto proporzionalmente.

L’adozione è equiparata alla nascita se l’adottato non è figlio del coniuge e se la sua età o la sua situazione lo giustificano.

Fanciulli e adolescenti

Art. 34

I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto, sussidiariamente al ruolo della famiglia, di essere aiutati, incoraggiati e assistiti nel loro sviluppo al fine di divenire persone responsabili.

Essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità fisica e psichica, anche all’interno della famiglia.

Per quanto capaci di discernimento, esercitano essi stessi i loro diritti.

Anziani

Art. 35

Gli anziani hanno diritto alla partecipazione, all’autonomia, alla qualità di vita e al rispetto della loro personalità.

Situazioni di bisogno

Art. 36

Ogni persona nel bisogno ha il diritto di essere alloggiata in modo appropriato, nonché di ottenere le cure mediche essenziali e gli altri mezzi indispensabili al mantenimento della sua dignità.

Ogni persona che venga a trovarsi in una situazione di bisogno in quanto vittima di un reato grave, di una catastrofe naturale o di altri simili eventi ha diritto a un sostegno appropriato.

I fanciulli e gli adolescenti vittime di reati hanno diritto a un aiuto speciale.

Capitolo 3 Campo d’applicazione e limitazioni

Campo d’applicazione

Art. 37

Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali e sociali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Limitazioni

Art. 38

Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.

Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale dev’essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale o sociale altrui.

Essa dev’essere proporzionata allo scopo prefisso.

L’essenza dei diritti fondamentali e sociali è inviolabile.

Titolo III Diritti politici

Capitolo 1 Diritti politici cantonali

Cittadinanza attiva

Art. 39

Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia cantonale, se maggiorenni:

  1. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone;
  2. gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno la cittadinanza cantonale o sono stati domiciliati nel Cantone.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.

Elezioni

Art. 40

Il Popolo elegge i membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato, i prefetti e i deputati friburghesi al Consiglio degli Stati.

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario tra le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale; sono eletti simultaneamente ai membri del Consiglio nazionale e per la stessa durata.

L’elezione dei membri del Consiglio nazionale è disciplinata dal diritto federale.

Iniziativa popolare

a. oggetto
Art. 41

L’iniziativa popolare può avere per oggetto:

  1. la revisione parziale o totale della Costituzione;
  2. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.
b. forma e termine
Art. 42

L’iniziativa popolare può rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica.

Essa dev’essere sottoscritta da almeno 6000 aventi diritto di voto. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.

c. validità
Art. 43

Il Gran Consiglio dichiara interamente o parzialmente non valide le iniziative popolari che violano il diritto di rango superiore, non rispettano l’unità della forma o della materia o risultano inattuabili.

d. trattazione
Art. 44

L’iniziativa popolare dev’essere trattata dal Gran Consiglio e sottoposta al Popolo senza indugio, se del caso simultaneamente al controprogetto del Gran Consiglio.

Referendum

a. obbligatorio
Art. 45

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. la revisione parziale o totale della Costituzione;
  2. gli atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’1 per cento del totale delle spese dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio.
b. facoltativo
Art. 46

6000 aventi diritto di voto possono chiedere una votazione popolare su:

  1. leggi;
  2. atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’1/4 per cento del totale delle uscite dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio o che vertono su crediti di studio d’importanza regionale o cantonale.

Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.

Mozione popolare

Art. 47

300 aventi diritto di voto possono rivolgere una mozione al Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di una mozione di uno dei suoi membri.

Capitolo 2 Diritti politici comunali

Cittadinanza attiva

Art. 48

Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia comunale, se maggiorenni:

  1. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune;
  2. gli stranieri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.

Comuni

a. elezioni
Art. 49

Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Municipio e, se del caso, quelli del Consiglio comunale.

b. altri diritti politici
Art. 50

Nei Comuni senza Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti politici nell’Assemblea comunale.

Nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto hanno il diritto d’iniziativa e di referendum.

Associazioni di Comuni

Art. 51

Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri di un’associazione intercomunale hanno il diritto d’iniziativa e di referendum. La legge determina l’oggetto del referendum finanziario obbligatorio.

Le associazioni intercomunali e i Comuni membri consultano e informano la popolazione.

Titolo IV Compiti pubblici

Principi

a. adempimento dei compiti

Art. 52

L’attività dello Stato è retta dai principi di sussidiarietà, trasparenza e solidarietà.

Per adempiere i loro compiti, lo Stato e i Comuni dispongono di servizi pubblici di qualità e di prossimità.

b. ripartizione dei compiti
tra Stato e Comuni

Art. 53

La legge attribuisce i compiti all’ente pubblico che è meglio in grado di adempierli.

c. adempimento di compiti da parte di terzi

Art. 54

Lo Stato e i Comuni possono delegare compiti a terzi, a condizione che la delega sia prevista in una legge o in un regolamento comunale e sia giustificata da un interesse pubblico preponderante e la tutela giurisdizionale sia assicurata.

Gli organismi e le persone delegatari sottostanno alla vigilanza
dell’ente delegante.

Lo Stato e i Comuni possono partecipare a imprese o costituirne.

Sicurezza materiale

a. precariato, disoccupazione e emarginazione

Art. 55

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire le situazioni di precariato e approntano un aiuto sociale.

Essi prendono altresì provvedimenti per attenuare le conseguenze della disoccupazione, prevenire l’emarginazione sociale o professionale e favorire il reinserimento.

b. alloggio

Art. 56

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona possa trovare un’abitazione adeguata.

Lo Stato promuove l’aiuto all’alloggio, la costruzione di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

Economia

a. promozione

Art. 57

Lo Stato crea condizioni quadro che favoriscano il pieno impiego, la diversificazione delle attività e l’equilibrio delle regioni, nel rispetto del principio della libertà economica.

Esso promuove l’innovazione e la creazione d’imprese.

b. monopoli e regalìe

Art. 58

Lo Stato e i Comuni possono istituire monopoli ove l’interesse pubblico lo esiga. Sono fatte salve le regalìe cantonali.

Famiglie

a. principi

Art. 59

Lo Stato e i Comuni proteggono e sostengono le famiglie nella loro diversità.

Lo Stato attua una politica familiare globale. Crea condizioni quadro che consentano di conciliare vita professionale e vita familiare.

La legislazione deve rispettare gli interessi delle famiglie.

b. provvedimenti

Art. 60

Lo Stato attua un sistema di prestazioni in favore di ogni figlio.

Esso accorda prestazioni complementari per i figli in tenera età delle famiglie che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti.

In collaborazione con i Comuni e i privati, lo Stato organizza strutture di accoglienza, dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola
dell’obbligo, e può approntare strutture di accoglienza parascolastiche. Queste prestazioni devono essere finanziariamente accessibili a tutti.

Giovani

Art. 61

Lo Stato e i Comuni favoriscono l’integrazione sociale e politica dei giovani.

Relazioni tra le generazioni

Art. 62

Lo Stato e i Comuni favoriscono la comprensione e la solidarietà tra le generazioni.

Persone vulnerabili o affette da dipendenza

Art. 63

Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili o affette da dipendenza.

Lo sviluppo armonioso di tali persone dev’essere sostenuto e favorita la loro integrazione sociale.

Formazione

a. istruzione di base

Art. 64

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’istruzione di base obbligatoria e gratuita per tutti i fanciulli, tenendo conto delle attitudini di ciascuno.

La scuola assicura la formazione degli alunni in collaborazione con i genitori, che assiste nel loro compito educativo. Essa favorisce lo sviluppo personale e l’integrazione sociale degli alunni e procura loro senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso la società e verso l’ambiente.

La prima lingua straniera insegnata è l’altra lingua ufficiale.

L’insegnamento è aconfessionale e apolitico. Le Chiese e le comunità religiose riconosciute hanno il diritto di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo.

b. formazione superiore e ricerca

Art. 65

Lo Stato assicura la formazione secondaria superiore, liceale e professionale. Queste formazioni sono accessibili a chiunque, in funzione delle attitudini individuali e indipendentemente dalla capacità finanziaria del singolo.

Lo Stato assicura la formazione in seno all’Università e alle scuole universitarie professionali.

Esso promuove la ricerca scientifica.

Accorda aiuti finanziari alle persone in formazione che dispongono soltanto di risorse limitate.

c. educazione degli adulti

Art. 66

Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

d. scuole private

Art. 67

Lo Stato può sussidiare le scuole private la cui utilità sia riconosciuta.

Esso esercita la vigilanza su quelle che assicurano l’istruzione di base e su quelle che sussidia.

Sanità

Art. 68

Lo Stato si adopera per la promozione della salute e provvede affinché ogni persona abbia accesso a cure qualitativamente equivalenti.

Garantisce la fornitura di cure urgenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutte le regioni del Cantone. 3

Esso prende provvedimenti per proteggere la popolazione dal fumo passivo. 4

Stranieri

Art. 69

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per accogliere e integrare gli stranieri, nel mutuo riconoscimento delle identità e nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato di diritto.

Lo Stato e i Comuni agevolano la naturalizzazione degli stranieri. La legge prevede un diritto di ricorso contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione.

Per il conferimento della cittadinanza, lo Stato e i Comuni riscuotono unicamente un emolumento amministrativo.

Aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo

Art. 70

Lo Stato promuove l’aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e il commercio equo. Favorisce gli scambi tra i popoli.

Ambiente e territorio

a. ambiente

Art. 71

Lo Stato e i Comuni provvedono alla salvaguardia dell’ambiente naturale e lottano contro ogni forma di inquinamento e di immissione nociva.

Essi favoriscono l’utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

b. assetto del territorio

Art. 72

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e a un’occupazione razionale del territorio.

c. natura e patrimonio culturale

Art. 73

Lo Stato e i Comuni preservano la natura e il patrimonio culturale e proteggono la diversità della fauna e della flora, nonché i loro spazi vitali.

Essi provvedono a un assetto territoriale che salvaguardi i siti naturali o edificati.

Lo Stato e i Comuni favoriscono la conoscenza della natura e del patrimonio culturale, segnatamente mediante la formazione, la ricerca e l’informazione.

d. agricoltura e silvicoltura

Art. 74

In collaborazione con la Confederazione, lo Stato promuove e sostiene l’agricoltura e la silvicoltura nelle loro funzioni protettiva, ecologica, economica e sociale.

e. catastrofi

Art. 75

Lo Stato e i Comuni prendono i provvedimenti necessari per prevenire e contrastare efficacemente le catastrofi e le situazioni di emergenza.

Sicurezza e ordine pubblici

Art. 76

Lo Stato e i Comuni assicurano il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Lo Stato detiene il monopolio della forza pubblica.

Approvvigionamento idrico ed energetico

Art. 77

Lo Stato e i Comuni garantiscono l’approvvigionamento idrico ed energetico.

Trasporti e comunicazioni

Art. 78

Lo Stato attua una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle regioni discoste.

Esso rivolge particolare attenzione alla sicurezza.

Favorisce i trasporti pubblici e il traffico non motorizzato.

Cultura

Art. 79

Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale nella sua molteplicità, nonché la creazione artistica.

Essi promuovono la cooperazione e gli scambi culturali tra le regioni del Cantone e con l’esterno.

Sport e tempo libero

Art. 80

Lo Stato e i Comuni favoriscono le attività di tempo libero che contribuiscano all’equilibrio e allo sviluppo personali. Promuovono la pratica dello sport e le possibilità di ristoro.

Titolo V Finanze

Imposte

Art. 81

Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi necessari all’esecuzione dei loro compiti.

Essi tengono conto dei principi di legalità, universalità, uguaglianza e capacità economica.

Lottano contro la frode e la sottrazione fiscali.

Gestione
finanziaria

a. principio di oculatezza

Art. 82

Lo Stato e i Comuni gestiscono le finanze pubbliche con oculatezza.

Essi verificano periodicamente che i compiti che adempiono e i sussidi che accordano siano sempre efficaci, necessari e sopportabili finanziariamente.

b. equilibrio budgetario

Art. 83

Lo Stato provvede all’equilibrio corrente delle proprie finanze.

Esso tiene conto tuttavia della situazione congiunturale e di eventuali fabbisogni finanziari eccezionali.

I disavanzi provocati da tali situazioni devono essere compensati negli anni seguenti.

c. pubblicità e vigilanza

Art. 84

Ognuno può consultare il bilancio di previsione e i conti degli enti pubblici e dei loro istituti, nonché i conti delle altre istituzioni statali.

La vigilanza sulle finanze dello Stato e dei Comuni è assicurata da un organo la cui indipendenza è garantita.

Titolo VI Autorità cantonali

Capitolo 1 Disposizioni generali

Divisione dei poteri

Art. 85

Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.

Eleggibilità

Art. 86

Possono essere membri delle autorità le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale.

La legge può permettere che abbiano accesso alle funzioni dell’ordine giudiziario anche gli stranieri, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.

Incompatibilità

Art. 87

Le funzioni seguenti sono tra loro incompatibili:

  1. membro del Gran Consiglio;
  2. membro del Consiglio di Stato;
  3. giudice di carriera.

I membri del Consiglio di Stato e i prefetti non possono essere membri dell’Assemblea federale. Il cumulo con il mandato federale è tuttavia possibile sino alla fine del periodo del mandato cantonale in corso.

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa accessoria, né altra attività incompatibile con la loro funzione.

La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

Informazione

Art. 88

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i prefetti rendono pubblici tutti i legami particolari che hanno con interessi privati o pubblici.

Libertà di parola e immunità

Art. 89

I membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato non possono di norma essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato in Parlamento e davanti agli organi parlamentari.

La legge stabilisce a quali condizioni questa immunità può essere levata.

Responsabilità

Art. 90

Gli enti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro agenti nell’adempimento dei compiti pubblici.

La legge stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

Atti delle
autorità

a. forme
Art. 91

Gli atti legislativi del Gran Consiglio rivestono la forma della legge o dell’ordinanza parlamentare; gli altri atti, quella del decreto sottostante a referendum o del decreto semplice.

Gli atti legislativi delle altre autorità rivestono la forma dell’ordinanza o del regolamento.

b. urgenza
Art. 92

Un atto del Gran Consiglio la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può, per decisione presa a maggioranza dei deputati, essere dichiarato urgente e messo immediatamente in vigore. La sua durata di validità dev’essere limitata.

Se un tale atto sottostà obbligatoriamente a referendum o se il referendum è stato chiesto, l’atto di cui si tratta decade un anno dopo essere stato adottato dal Gran Consiglio se entro tale termine non è stato accettato dal Popolo.

c. delega
Art. 93

Le competenze legislative possono essere delegate, salvo disposizione contraria del diritto di rango superiore. La norma di delega dev’essere sufficientemente precisa.

Le nome di diritto importanti devono tuttavia essere emanate sotto forma di legge.

Il Gran Consiglio può opporre il suo veto agli atti dell’autorità delegataria.

Capitolo 2 Gran Consiglio

Ruolo

Art. 94

Il Gran Consiglio è l’autorità suprema del Cantone, fatti salvi i diritti del Popolo.

Composizione e elezione

Art. 95

Il Gran Consiglio si compone di 110 deputati.

I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo per un quinquennio, secondo il sistema proporzionale.

La legge definisce al massimo otto circondari elettorali. Essa assicura un’equa rappresentanza alle regioni del Cantone.

Sedute

Art. 96

Il Gran Consiglio si riunisce:

  1. regolarmente in sessione ordinaria;
  2. su richiesta di un quinto dei suoi membri;
  3. su richiesta del Consiglio di Stato.

Le sedute plenarie sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.

I membri del Gran Consiglio votano senza istruzioni.

Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.

Segreteria

Art. 97

Il Gran Consiglio dispone di una propria segreteria, diretta dal segretario generale. Può avvalersi anche dei servizi dell’amministrazione.

Rapporti con il Consiglio di Stato

Art. 98

Il Gran Consiglio può conferire al Consiglio di Stato il mandato di prendere provvedimenti in un campo di competenza governativa.

Il presidente del Gran Consiglio può in ogni tempo consultare i documenti del Consiglio di Stato su oggetti che concernono il Gran Consiglio.

La Segreteria, in collaborazione con la Cancelleria dello Stato, assicura i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

Competenze

a. legislazione
1. in genere
Art. 99

Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.

Esso può proporre la revisione della Costituzione.

Un quarto dei deputati può chiedere un referendum finanziario (art. 46 cpv. 1 lett. b). La legge fissa il termine per il deposito della relativa domanda.

2. trattati intercantonali e internazionali
Art. 100

Il Gran Consiglio approva l’adesione del Cantone ai trattati intercantonali e internazionali.

Esso può delegare questa competenza al Consiglio di Stato per gli strumenti denunciabili a breve termine o di secondaria importanza.

Può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato o a denunciare un trattato esistente.

b. pianificazione
Art. 101

Il Gran Consiglio esamina il programma di legislatura e il piano finanziario del Consiglio di Stato.

c. finanze
Art. 102

Il Gran Consiglio approva il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.

Esso stabilisce le imposte cantonali, nonché le condizioni e i limiti di un nuovo indebitamento.

d. elezioni
Art. 103

Il Gran Consiglio elegge:

  1. il proprio presidente e i propri vicepresidenti;
  2. il presidente del Consiglio di Stato;
  3. il presidente del Tribunale cantonale;
  4. i membri del Consiglio della magistratura;
  5. i membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico, su preavviso del Consiglio della magistratura;
  6. il segretario generale del Gran Consiglio;
  7. i membri delle commissioni parlamentari.

La legge può affidare al Gran Consiglio ulteriori competenze elettorali.

e. alta vigilanza
Art. 104

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza su:

  1. il Consiglio di Stato e l’amministrazione;
  2. la giustizia;
  3. i delegatari di compiti pubblici.
f. altre
competenze
Art. 105

Il Gran Consiglio:

  1. pronuncia sulla validità delle iniziative popolari;
  2. risolve i conflitti di competenza tra le autorità superiori del Cantone;
  3. accorda l’amnistia e la grazia;
  4. conferisce la cittadinanza cantonale;
  5. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni;
  6. adempie tutti gli altri compiti che gli incombono o non sono di competenza di un’altra autorità in virtù della Costituzione o della legge.

Capitolo 3 Consiglio di Stato

Composizione e elezione

Art. 106

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

Esso è eletto dal Popolo, secondo il sistema maggioritario, contemporaneamente al Gran Consiglio. Il circondario elettorale è il Cantone.

I membri del Consiglio di Stato sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di tre legislature complete.

Presidenza

Art. 107

Il presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.

Cancelleria dello Stato

Art. 108

Il Consiglio di Stato dispone di una propria segreteria, diretta dal cancelliere dello Stato.

Rapporti con il Gran Consiglio

Art. 109

Il Consiglio di Stato informa ogni anno il Gran Consiglio sulle sue attività e sull’avanzamento dei lavori di realizzazione del programma di legislatura. Lo fa parimenti ogni qual volta il Gran Consiglio glielo chieda.

I membri del Consiglio di Stato rispondono dinanzi al Gran Consiglio della loro gestione e degli atti delle persone sottoposte allo loro vigilanza.

La Cancelleria dello Stato, in collaborazione con la Segreteria del Gran Consiglio, assicura i rapporti tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.

Competenze

a. in genere
Art. 110

Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo, dirige l’amministrazione e sovrintende alla politica del Cantone.

b. legislazione
Art. 111

Il Consiglio di Stato prepara i disegni di atti legislativi a destinazione del Gran Consiglio.

Esso emana norme di diritto laddove la Costituzione o la legge lo autorizzino a farlo, nonché disposizioni di esecuzione di leggi cantonali o federali, per quanto esse non debbano essere emanate sotto forma di legge.

c. pianificazione
Art. 112

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio il programma di legislatura e il piano finanziario.

d. finanze
Art. 113

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.

Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, nei limiti fissati dalla legge.

e. relazioni esterne
Art. 114

Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone.

Esso negozia e firma i trattati intercantonali e internazionali, fatti salvi i diritti del Gran Consiglio. Informa regolarmente il Gran Consiglio sui negoziati in corso.

Risponde alle procedure di consultazione federali.

f. vigilanza sui Comuni
Art. 115

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

g. nomine
Art. 116

Il Consiglio di Stato procede alle nomine che non siano riservate a un’altra autorità.

h. circostanze straordinarie
Art. 117

Il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per far fronte ai pericoli seri, diretti e imminenti. Questi provvedimenti decadono appena il pericolo venga meno o allorché non siano approvati dal Gran Consiglio nel termine di un anno.

Amministrazione

Art. 118

Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato.

Esso provvede affinché l’amministrazione sia efficace e assicuri un servizio di prossimità.

Mediazione amministrativa

Art. 119

Il Consiglio di Stato istituisce, in materia amministrativa, un organo di mediazione indipendente.

Capitolo 4 Giustizia

Principi

a. organizzazione generale
Art. 120

La giustizia è amministrata dalle autorità previste a tal fine dalla Costituzione e dalla legge.

La legge può prevedere modi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il Gran Consiglio accorda al potere giudiziario i mezzi necessari per assicurare la celerità e la qualità della giustizia.

b. indipendenza
Art. 121

L’indipendenza del potere giudiziario è garantita.

I membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico sono eletti per un tempo indeterminato. Possono essere revocati dall’autorità eleggente nei soli casi previsti dalla legge.

c. osservanza del diritto di rango superiore
Art. 122

Le autorità delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa non danno attuazione alle disposizioni contrarie al diritto di rango superiore.

Giurisdizioni civile, penale e amministrativa

Art. 123

La giurisdizione civile è esercitata da:

  1. le giudicature di pace e i giudici di pace;
  2. i tribunali civili e i loro presidenti;
  3. il Tribunale cantonale.

La giurisdizione penale è esercitata da:

  1. i prefetti;
  2. i giudici istruttori;
  3. i tribunali penali e i loro presidenti;
  4. il Tribunale penale economico;
  5. la Camera penale dei minorenni e i suoi presidenti;
  6. il Tribunale cantonale.

Il Tribunale cantonale è l’autorità ordinaria della giurisdizione amministrativa.

La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.

Tribunale
cantonale

Art. 124

Il Tribunale cantonale è l’autorità superiore in materia civile, penale e amministrativa.

Esso giudica in ultima istanza cantonale le contestazioni amministrative che la legge non dichiari di competenza definitiva di un’altra autorità.

Il presidente del Tribunale cantonale è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.

Consiglio della magistratura

a. ruolo
Art. 125

Il Consiglio della magistratura è un’autorità indipendente di vigilanza sul potere giudiziario. Dà il suo preavviso in occasione delle elezioni giudiziarie.

b. composizione e elezione
Art. 126

Il Consiglio della magistratura comprende:

  1. un membro del Gran Consiglio;
  2. un membro del Consiglio di Stato;
  3. un membro del Tribunale cantonale;
  4. un membro dell’Ordine friburghese degli avvocati;
  5. un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza
    dell’Università;
  6. un membro del Ministero pubblico;
  7. un membro delle autorità giudiziarie di primo grado;
  8. due altri membri.

I membri del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio. I primi sette citati qui sopra sono eletti su proposta dell’autorità o del gruppo di persone cui appartengono; gli altri due, su proposta del Consiglio della magistratura.

I membri del Consiglio della magistratura sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di due periodi consecutivi.

c. vigilanza
Art. 127

Il Consiglio della magistratura è incaricato della vigilanza amministrativa e disciplinare sul potere giudiziario e sul Ministero pubblico.

Esso può delegare al Tribunale cantonale la vigilanza amministrativa sulle autorità giudiziarie di primo grado.

Il Consiglio della magistratura informa annualmente il Gran Consiglio sulla sua attività. Lo fa parimenti ogni qualvolta il Gran Consiglio glielo chieda.

d. elezioni
Art. 128

Il Consiglio della magistratura preavvisa a destinazione del Gran Consiglio le candidature ai posti del potere giudiziario e del Ministero pubblico, fondandosi sulla formazione, l’esperienza professionale e le qualità personali dei candidati.

Titolo VII Comuni e struttura territoriale

Comuni

a. ruolo e statuto

Art. 129

I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

L’autonomia comunale è garantita nei limiti fissati dal diritto cantonale. Può essere invocata dalle associazioni intercomunali nel loro ambito di competenza.

b. compiti

Art. 130

I Comuni adempiono i compiti affidati loro dalla Costituzione e dalla legge.

Essi provvedono al benessere della popolazione, le assicurano una qualità di vita duratura e dispongono di servizi di prossimità.

c. organi

Art. 131

Possono essere membri delle autorità comunali le persone che hanno la cittadinanza attiva in materia comunale.

Ogni Comune ha un’Assemblea comunale o un Consiglio comunale, nonché un Municipio.

Gli articoli 85, 88 capoverso 1 e 90 si applicano per analogia ai Comuni.

d. finanze

Art. 132

I Comuni dispongono di autonomia nel determinare e riscuotere tasse e imposte comunali, nei limiti fissati dalla legislazione.

Essi approntano un piano finanziario.

Perequazione finanziaria

Art. 133

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare gli effetti delle disparità tra i Comuni; instaura segnatamente una perequazione finanziaria.

Collaborazione intercomunale

Art. 134

Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale.

I Comuni possono associarsi per adempiere uno o più compiti. Devono però aderire a tutti gli scopi dell’associazione.

Lo Stato può obbligare determinati Comuni a far parte di un’associazione o a costituirne una.

I Comuni possono creare strutture amministrative regionali.

Aggregazioni

Art. 135

Lo Stato promuove e favorisce le aggregazioni di Comuni.

Un’aggregazione può essere proposta dalle autorità comunali, mediante un’iniziativa popolare o dallo Stato.

Gli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti si pronunciano sull’aggregazione. Rimane salvo il capoverso 4.

Laddove interessi comunali, regionali o cantonali lo esigano, lo Stato può ordinare un’aggregazione. I Comuni coinvolti devono essere sentiti.

Distretti

Art. 136

Il territorio cantonale è suddiviso in distretti amministrativi.

A capo di ogni distretto vi è un prefetto eletto dal Popolo. Egli adempie i compiti attribuitigli dalla legge.

Titolo VIII Società civile

Principi

Art. 137

Lo Stato e i Comuni possono, per motivi d’interesse pubblico, sostenere le organizzazioni della società civile. Possono parimenti consultarle.

Lo Stato e i Comuni assicurano, in particolare presso i fanciulli e gli adolescenti, la promozione del civismo e dello spirito di cittadinanza.

Associazioni

Art. 138

Lo Stato e i Comuni riconoscono l’importanza della vita associativa; possono accordare un sostegno alle associazioni e delegare loro certi compiti.

Essi promuovono il volontariato.

Partiti politici

Art. 139

I partiti politici contribuiscono in maniera importante al funzionamento della democrazia; lo Stato e i Comuni possono sostenerli finanziariamente.

Obbligo di trasparenza

Art. 139a5

I partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne e le organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni devono pubblicare i loro conti. Devono in particolare essere pubblicati:

  1. in vista di elezioni e votazioni, le fonti di finanziamento e il preventivo globale della relativa campagna;
  2. per il finanziamento delle suddette organizzazioni, la ragione sociale delle persone giuridiche che partecipano al finanziamento di tali organizzazioni nonché l’importo dei versamenti;
  3. l’identità delle persone fisiche che partecipano al finanziamento di tali organizzazioni; sono escluse le persone i cui versamenti non superano i 5000 franchi per anno civile.

All’inizio dell’anno civile i membri eletti nelle autorità cantonali pubblicano il reddito conseguito con il loro mandato e con le attività a esso correlate.

I dati pubblicati secondo i capoversi 1 e 2 sono verificati dall’amministrazione o da un ente indipendente. Una volta verificati, questi dati sono messi a disposizione su Internet o su carta.

Per il resto la legge disciplina l’applicazione. Le disposizioni d’applicazione tengono conto in particolare del segreto professionale.

Titolo IX Chiese e comunità religiose

Principi

Art. 140

Lo Stato e i Comuni riconoscono il ruolo importante delle Chiese e delle comunità religiose nella società.

Le Chiese e le comunità religiose si organizzano liberamente nel rispetto dell’ordinamento giuridico.

Chiese
riconosciute

Art. 141

Lo Stato accorda uno statuto di diritto pubblico alle Chiese cattolica romana e evangelica riformata.

Le Chiese riconosciute sono autonome. La loro organizzazione richiede l’approvazione dello Stato.

Altre Chiese e comunità religiose

Art. 142

Le altre Chiese e comunità religiose sono rette dal diritto privato.

Se la loro importanza sociale lo giustifica e se rispettano i diritti fondamentali, esse possono ottenere prerogative di diritto pubblico o fruire di uno statuto di diritto pubblico.

Imposte

Art. 143

La riscossione delle imposte di culto è disciplinata dalla legge.

Titolo X Revisione della Costituzione

Revisione totale

Art. 144

La revisione totale della Costituzione può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide:

  1. se essa debba avvenire;
  2. se essa debba essere affidata al Gran Consiglio o a una Costituente.

Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta per un quinquennio secondo le modalità previste per il Gran Consiglio. Non vi sono tuttavia incompatibilità.

Se il Popolo respinge il progetto di nuova Costituzione, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se si tratta di una Costituente, i suoi poteri sono prorogati per due anni.

Revisione
parziale

Art. 145

La revisione parziale della Costituzione può essere proposta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

Essa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, rispettare l’unità della forma e della materia ed essere attuabile.

Titolo XI Disposizioni finali

Entrata in vigore e abrogazione

Art. 146

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2005. A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Friburgo del 7 maggio 1857. Sono fatte salve le disposizioni qui appresso.

Diritto transitorio

a. principi

Art. 147

Il diritto vigente dev’essere adattato senza indugio alla presente Costituzione. Gli adattamenti devono entrare in vigore il più tardi il 1° gennaio 2009.

Nei campi in cui le norme della presente Costituzione richiedano disposizioni di applicazione, il diritto vigente rimane applicabile fino all’emanazione di tali disposizioni.

b. disposizioni particolari

1. maternità
(art. 33)
Art. 148

Le prestazioni cantonali dovute in caso di nascita e di adozione sono versate durante almeno quattordici settimane.

Il loro versamento deve iniziare il più tardi il 1° gennaio 2008.

Qualora venga attuata un’assicurazione maternità federale, le prestazioni cantonali non saranno più versate se corrispondenti a quelle previste dal diritto federale (madre con o senza attività lucrativa [rispettivamente art. 33 cpv. 2 e 33 cpv. 3], adozione [art. 33 cpv. 4]).

2. esercizio dei diritti politici ed eleggibilità
(art. 39, 48 e 131)
Art. 149

Gli Svizzeri all’estero e gli stranieri possono esercitare i loro diritti politici a partire dal 1° gennaio 2006.

Gli stranieri sono eleggibili a partire dalla stessa data.

3. iniziative costituzionali pendenti (art. 41 segg. e 99)
Art. 150

Il Gran Consiglio adatta formalmente alla presente Costituzione il testo delle iniziative costituzionali pendenti.

4. Gran Consiglio e Consiglio di Stato
Art. 151

Le nuove norme relative al Gran Consiglio, segnatamente alla sua Segreteria (art. 97), hanno effetto in considerazione della legislatura 2007– 2011.

Ne va del pari per le nuove norme relative al Consiglio di Stato.

5. potere
giudiziario, Ministero pubblico e Consiglio della magistratura
Art. 152

Il Consiglio della magistratura entra in funzione il 1° luglio 2007. Inizia tuttavia la sua attività di vigilanza soltanto il 1° gennaio 2008.

Il Tribunale cantonale unificato inizia anch’esso la sua attività il 1° gennaio 2008.

Le norme seguenti si applicano all’elezione e alla durata delle funzioni dei membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico:

  1. le persone in funzione all’entrata in vigore della presente Costituzione lo rimangono fino al termine del loro mandato;
  2. i posti vacanti da assegnare tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 sono assegnati secondo il diritto attuale;
  3. le nuove norme (art. 103, 121 e 128) si applicano ai posti da assegnare dopo il 1° gennaio 2008.
6. Comuni
(art. 49–51 e 129–135)
Art. 153

Le nuove norme relative ai Comuni, eccettuato l’articolo 133 (perequazione finanziaria), hanno effetto in considerazione del periodo amministrativo 2006–2011.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Aggregazioni 135

Amministrazione 118

  1. alta vigilanza del Gran Consiglio sull’ 104
  2. direzione dell’ 110
  3. organizzazione dell’ 118
  4. segreteria del Gran Consiglio 97

Amnistia e grazia

  1. accordo della 105

Associazione 23, 27, 138

  1. associazione intercomunale 51, 129, 134
  2. autonomia comunale 129
  3. diritto di costituire un’ 23, 27

Autorità

  1. accesso alla giustizia 30
  2. atti delle autorità 91
  3. autorità –cantonali 85 ss–Consiglio di Stato 106 ss–Gran Consiglio 94 ss–Giustizia 120 ss–comunali 129 ss
  4. autorità giudiziaria 30
  5. diritti –fondamentali 37–sociali 37
  6. divisione dei poteri 85
  7. eleggibilità 86
  8. informazione 88
  9. lingua 17
  10. petizione 25
  11. risposta motivata 25
  12. veto del Gran Consiglio 93

Bilancio

  1. approvazione del bilancio di previsione 102
  2. consultazione del bilancio 84

Cantone

  1. approvazione dell’adesione del Cantone ai trattati –intercantonali 100–internazionali 100
  2. autorità suprema del 94
  3. Cantone di Friburgo 1
  4. cittadinanza attiva del 39, 48
  5. collaborazione con –altri Cantoni 5–Confederazione 5–organizzazioni internazionali 5–nazionali 5–regionali 5
  6. conflitti di competenza tra le autorità superiori del 105
  7. domicilio nel 39, 40, 48, 86
  8. eleggibilità 86
  9. elezione dei deputati al Consiglio degli Stati 40
  10. equa rappresentanza alle regioni del 95
  11. lingue ufficiali del 6
  12. politica del 110
  13. promozione –degli scambi culturali tra le regioni del Cantone e l’esterno 79–della cooperazione tra le regioni del Cantone e l’esterno 79
  14. quale circondario elettorale unico 106
  15. rapporti con le autorità del 17
  16. rappresentanza del 114
  17. relazioni tra le comunità linguistiche nazionali 6
  18. territorio del 2

Chiesa (e) 140 ss

  1. altre –Chiese 142–comunità religiose 142
  2. autonomia delle Chiese riconosciute 141
  3. Chiese riconosciute 141
  4. diritto di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo 64
  5. organizzazione delle 140
  6. riconoscimento di ruolo importante alle 140
  7. statuto di diritto pubblico delle Chiese –cattolica romana 141–evangelica riformata 141

Cittadinanza

  1. cittadinanza –attiva 39, 40, 48, 86, 131–cantonale 39
  2. conferimento della 69, 105
  3. eleggibilità 86
  4. elezioni 40
  5. promozione dello spirito di 137
  6. stranieri 69

Commissione (i)

  1. elezione membri delle 103

Compito/i

  1. adempimento –dei compiti 52–sussidiario 105
  2. alta vigilanza su delegatari di compiti pubblici 104
  3. associazioni intercomunale per adempiere 134
  4. Comuni 130
  5. danno causato illecitamente nell’adempimento dei compiti pubblici 90
  6. delega –di compiti a terzi 53–ad associazioni 138
  7. distretti 136
  8. principio di –trasparenza 52–solidarietà 52–sussidiarietà 52
  9. pubblici 52 ss
  10. raccolta di –altri tributi necessari all’esecuzione dei loro compiti 81–imposte necessarie all’esecuzione dei compiti 81
  11. responsabilità 90
  12. ripartizione –dei compiti da parte di terzi 53–tra Comuni 53 Stato 53
  13. verifica periodica dei 82

Comune (i) 129 ss

  1. accoglienza degli 69
  2. adempimento dei compiti affidati dalla Costituzione 130
  3. adempimento –dei loro compiti da parte dei 52–di compiti da parte di terzi 54
  4. aggregazioni di 135
  5. alloggio 56
  6. amministrative regionali 134
  7. approntano un aiuto sociale 55
  8. approvvigionamento idrico 77
  9. associazioni 138
  10. associazioni di 51 –intercomunali 129
  11. attività di tempo 80
  12. cittadinanza attiva 48
  13. collaborazione intercomunale 134
  14. comprensione tra le generazioni 62
  15. Comuni –con Consiglio comunale 50–senza Consiglio comunale 50
  16. conoscenza –del patrimonio culturale 73–della natura 73
  17. delega di compiti a terzi 54
  18. determinazione e riscossione di –imposte comunali 132–tasse comunali 132
  19. diritti politici comunali 48 ss
  20. disparità che colpiscono i disabili 9
  21. domicilio nel 48
  22. educazione degli adulti 66
  23. elezione dei 49
  24. emolumento amministrativo per il conferimento della cittadinanza 69
  25. enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica 129
  26. garanzia dell’autonomia del 129
  27. gestione delle finanze pubbliche 82
  28. integrazione –degli gli stranieri 69–sociale 61
  29. istituzione di monopoli 58
  30. istruzione di base –gratuita 64–obbligatoria 64
  31. lingue 6
  32. lotta contro ogni forma di –immissione nociva 71–inquinamento 71
  33. mantenimento –dell’ordine pubblico 76–della sicurezza 76
  34. membri delle autorità 131
  35. naturalizzazione degli stranieri 69
  36. organi dei –Assemblea comunale 131–Consiglio comunale–Municipio 131
  37. organizzazioni della società civile 137
  38. partiti 139
  39. perequazione finanziaria 133
  40. persone –vulnerabili 63–affette da dipendenza 63
  41. politica dei giovani 61
  42. preservazione –del patrimonio culturale 73–della natura 73
  43. prevenzione e contrasto efficace –delle catastrofi 75–situazioni di emergenza 75
  44. promozione del bene 3
  45. protezione della diversità 59
  46. ripartizione –dei compiti tra Comuni 53–Stato 53–territoriale tradizionale delle lingue 6
  47. riscossione di –altri tributi 81–imposte 81
  48. ruolo delle –Chiese 140–comunità religiose 140
  49. salvaguardia dell’ambiente naturale 71
  50. situazioni di precariato 55
  51. solidarietà tra le generazioni 62
  52. strutture di accoglienza –dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola
    dell’obbligo 60–parascolastiche 60
  53. uguaglianza di –diritto 9–fatto 9
  54. utilizzazione del –suolo 72–territorio 72
  55. vigilanza –sui 115–sulle finanze dei Comuni 84
  56. vita culturale 79

Comunità religiose 140 ss

  1. diritto –di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo 64–privato 142
  2. libera organizzano delle 140
  3. ruolo delle comunità religiose 140

Confederazione

  1. agricoltura e silvicoltura 74
  2. collaborazione con la 5, 74
  3. Friburgo Cantone della 1
  4. relazioni esterne 5

Consiglio degli Stati

  1. elezione –dei deputati friburghesi al Consiglio degli Stati 40–secondo il sistema maggioritario 40

Consiglio della magistratura 125 ss

  1. composizione del 126
  2. elezione da parte del Gran Consiglio –dei membri del potere giudiziario 103–del 103, 126–del Ministero pubblico 103
  3. preavviso su candidature 128
  4. ruolo del 125
  5. vigilanza da parte del 127

Consiglio di Stato 106 ss

  1. alta vigilanza sul 104
  2. Consiglio della magistratura 126
  3. Consiglio di Stato –composizione del 106–bilancio di previsione 113–conto di Stato 113–direzione dell’amministrazione da parte del 110–elezione del 106–esercizio del potere esecutivo da parte del 110–della vigilanza sui Comuni 115–nomine 116–organizzazione dell’’amministrazione 118–organo di mediazione indipendente 119–pericoli seri, diretti e imminenti 117–politica del Cantone 110–preparazione dei disegni di atti legislativi 111–presentazione del programma di legislatura 112–piano finanziario 112–presidente del 103, 107–rapporti con il Gran Consiglio 109–relazioni esterne 114 segreteria del 108
  4. elezione da parte del Gran Consiglio del presidente del Consiglio di Stato 103
  5. elezione popolare dei membri del 40
  6. esame del –piano finanziario del 101–programma di legislatura 101
  7. immunità 89
  8. incompatibilità 87
  9. informazione 88
  10. libertà di parola 89
  11. rapporti con il 98
  12. riunione del Gran Consiglio su richiesta del 96
  13. trattati –intercantonali 100–internazionali 100

Consiglio Nazionale

  1. diritto federale 40
  2. durata del mandato dei membri cantonali del 40
  3. elezione dei membri cantonali del 40

Costituente

  1. elezione della 144
  2. proroga dei poteri della 144
  3. revisione totale della Costituzione 144

Costituzione

  1. adempimento dei –compiti affidati dalla 130–doveri imposti dalla 7
  2. amministrata della giustizia da parte delle autorità previste dalla 120
  3. entrata in vigore della presente 146
  4. legislazione 111
  5. proposta della revisione della 99
  6. referendum obbligatorio 45
  7. revisione –parziale della 41, 145–totale della 41, 144
  8. sussidiarietà 105

Dignità umana

  1. intangibilità della 8

Diritti

  1. fondamentali 8 ss
  2. politici –Comunali 48 ss–cantonali 39 ss
  3. sociali 33 ss

Disposizioni finali 146 ss

Durata

  1. durata di validità limitata 92
  2. mandato dei membri cantonali al Consiglio –degli Stati 40–nazionale 40

Eleggibilità 86

Elezioni

  1. da parte del Gran Consiglio 103
  2. elezioni popolari –dei deputati friburghesi al Consiglio degli Stati 40–dei membri del Consiglio di Stato 40–del Consiglio comunale 49–del membri Gran Consiglio 40–del Municipio 49–del prefetti 40
  3. preavviso –del Consiglio della magistratura 128–in occasione delle elezioni giudiziarie 125

Espropriazione

  1. piena indennità in caso di 28

Finanze 81 ss

Giudice/i

  1. giudice di carriera 87
  2. giurisdizione –amministrativa 122–civile 122, 123–penale 122, 123
  3. incompatibilità 87

Gran Consiglio 94 ss

  1. atti legislativi del 91
  2. bilancio di previsione 113
  3. chiesta di votazione popolare 46
  4. circostanze straordinarie 117
  5. Consiglio della magistratura 126 –preavviso delle candidature 128–informazione del 127
  6. conto di Stato annuale 113
  7. dichiarazione d’invalidità delle iniziative popolari 43
  8. disegni di atti legislativi 111
  9. elezione –dei membri del 40–del presidente del Tribunale cantonale 124
  10. Gran Consiglio –alta vigilanza del 104–approvazione del–bilancio di previsione 102–conto di Stato annuale 102–competenze del 99–composizione del 95–elezione–da parte del 103–del 95–del presidente del Consiglio di Stato 107–pianificazione 101–rapporti con il Consiglio di Stato 98–ruolo del 94 sedute del 96–segreteria del 9
  11. immunità dei membri del 89
  12. incompatibilità 87
  13. informazione dei membri del 88
  14. libertà di parola dei membri del 89
  15. mezzi necessari per assicurare la –celerità della giustizia 120–qualità della giustizia 120
  16. mozione al 47
  17. presentazione del –piano finanziario 112–programma di legislatura 122
  18. rapporti con il Gran Consiglio 109
  19. referendum obbligatorio 45
  20. relazioni esterne 114
  21. revisione –parziale della Costituzione 145–totale della Costituzione 144
  22. trattati –intercantonali 100–internazionali 100
  23. trattazione dell’iniziativa popolare da parte del 44
  24. trattazione di mozioni popolari da parte del Gran Consiglio 47
  25. urgenza degli atti del 92
  26. veto del 93

Imposta (e)

  1. cantonali 102
  2. comunali 132
  3. determinazione da parte –dei comuni delle imposte comunali 132–del Gran Consiglio delle imposte cantonali 102
  4. di culto 143
  5. riscossione da parte –delle imposte di culto 143–di Comuni di 82 Stato di 82

Indennità

  1. in caso di espropriazione 28

Iniziativa

  1. aggregazioni 135
  2. diritto d’ 50 –diritto d iniziativa nelle Associazioni di Comuni 51
  3. forma dell’ 42 –progetto elaborato 42–proposta generica 42
  4. oggetto dell’iniziativa popolare 41
  5. trattazione da parte del Gran Consiglio 44
  6. revisione –parziale della Costituzione 145–totale della Costituzione 144
  7. iniziativa popolare 144, 145

Istruzione

  1. di base 18, 64
  2. diritto a un’istruzione di base –garantito 18–gratuita 18–sufficiente 18
  3. per tutti i fanciulli 64
  4. vigilanza dello Stato su scuole private –che assicurano l’istruzione di base 67–sussidiate 67

Interesse pubblico

  1. delega dell’adempimento di compiti a terzi 54
  2. limitazioni a diritti fondamentali 38
  3. monopoli 58
  4. principi dell’attività statale 4
  5. regalìe 58
  6. sostegno di organizzazioni della società civile 137

Legge/i

  1. accesso alla giustizia 30
  2. adempiono dei compiti affidati 130
  3. amministrazione della giustizia 120
  4. associazioni di Comuni 51
  5. autorizzazione per –manifestazioni su suolo pubblico 24–riunioni su suolo pubblico 24
  6. circondari elettorali 95
  7. competenze elettorali 103
  8. delega a terzi di compiti 54
  9. deleghe delle competenze legislative 93
  10. diritto di –eleggere in materia comunale 48–votare in materia comunale 48
  11. distretti 136
  12. divieto di sciopero per certe categorie di persone 27
  13. eleggibilità alle funzioni 86
  14. esclusione dal diritto di voto 39
  15. esclusione del diritto di –eleggere in materia comunale 48–votare in materia comunale 48
  16. finanze 113
  17. forme degli atti delle autorità 91
  18. incompatibilità 87
  19. iniziativa popolare –abrogazione di una 41–emanazione di una 41–modifica di una 41
  20. istituzione di autorità giudiziarie speciali 123
  21. legislazione 111
  22. levata dell’immunità dei membri del –Consiglio di Stato 89–Gran Consiglio 89
  23. limitazione di un diritto –fondamentale 38–sociale 38
  24. motivazione per iscritto delle decisioni 29
  25. naturalizzazione degli stranieri 69
  26. procedura giudiziaria 31
  27. pubblicità delle sedute del Gran Consiglio 96
  28. referendum facoltativo 46
  29. responsabilità degli enti pubblici 90
  30. revoca dei membri del –Ministero pubblico 121–potere giudiziario 121
  31. ripartizione dei compiti tra –Comuni 53–Stato 53
  32. riscossione delle imposte di culto 143
  33. Tribunale cantonale 124
  34. uguaglianza dinanzi alla 9

Libertà

  1. d’informazione 19
  2. dei mezzi di comunicazione sociale 20
  3. dell’arte 21
  4. dell’insegnamento 22
  5. della ricerca scientifici 22
  6. di coscienza 15
  7. di credo 15
  8. di lingua 17
  9. di movimento 11
  10. di opinione 19
  11. di parola 89
  12. diritto alla libertà personale 11
  13. economica 26, 57
  14. scelta di forma di convivenza 14
  15. scopi perseguiti dallo Stato nel rispetto della 3
  16. sindacale 27

Lingua

  1. bilinguismo 6
  2. comunità linguistiche 6
  3. istruzione di base 64
  4. libertà di 17
  5. lingue ufficiali del Cantone 6
  6. minoranze linguistiche 6
  7. prima lingua straniera 64

Maggioritario

  1. elezione dei deputati –al Consiglio degli Stati 40–del Consiglio di Stato 106
  2. sistema 40, 106

Municipio

  1. elezione dei membri del 49
  2. organi dei comuni 131

Nomine

  1. nomine da parte del Consiglio di Stato 116

Ordinanza/e

  1. atti delle autorità 91

Ordine pubblico

  1. mantenimento dell’ 76

Organizzazione/i

  1. organizzazioni –internazionali 5–nazionali 5 regionali 5
  2. libertà sindacale 27
  3. organizzazione delle Chiese riconosciute 141
  4. organizzazione generale della giustizia 120
  5. sostegno delle organizzazioni della società civile 137

Pace

  1. del lavoro 27
  2. giudicature di 123
  3. giudici di 123
  4. libertà sindacale 27

Partiti 139

  1. funzionamento della democrazia 139

Periodo amministrativo 153

Perequazione finanziaria 133

  1. disparità tra i Comuni 153

Petizione

  1. diritto di 25

Popolo

  1. aggregazioni di comuni 135
  2. benessere della popolazione 130
  3. diritti del 94
  4. elezione dal –Popolo del Consiglio di Stato 106–prefetto da parte del 136
  5. elezioni dei –deputati friburghesi al Consiglio degli Stati 40–membri del–Consiglio di Stato 40–Gran Consiglio 40–prefetti 40
  6. iniziativa popolare 41
  7. mozione popolare 47
  8. popolazione –consultazione della 51–informazione della 51
  9. protezione della popolazione 3
  10. provvedimenti per proteggere la popolazione 68
  11. referendum –acoltativo 46–obbligatorio 45
  12. revisione –parziale della Costituzione 145–totale della Costituzione 144
  13. scambi tra i popoli 70
  14. urgenza 92

Progetti

  1. controprogetto del Gran Consiglio 44
  2. forma dell’iniziativa popolare 42
  3. revisione totale della Costituzione 144

Proposta generica

  1. iniziativa popolare 42

Proporzionale

  1. elezione dei membri del Gran Consiglio 95
  2. maternità 33
  3. sistema proporzionale 95

Proprietà 28

  1. accesso alla 56
  2. espropriazione 28
  3. garanzia della 28

Pubblicità

  1. gestione finanziaria 82

Referendum

  1. atti delle autorità 91
  2. diritto di referendum degli elettori 50, 51
  3. facoltativo 46
  4. obbligatorio 45
  5. referendum finanziario 99
  6. urgenza 92

Responsabilità ingresso, 90

  1. assunzione della propria 7
  2. degli enti pubblici 90
  3. degli operatori scientifici verso –gli esseri umani 22–la fauna 22–la flora 12
  4. dell’essere umano 3
  5. istruzione di base 64
  6. per atto –illecito 91–lecito 90
  7. senso di 64

Revisione della Costituzione 144 ss

  1. proposta del Gran Consiglio di 99
  2. revisione –parziale 145–totale 144

Scuola (e)

  1. strutture di accoglienza 60
  2. formazione 64
  3. diritto di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo 64

Sesso

  1. cittadinanza –cantonale attiva 39–comunale attiva 48
  2. coppia omosessuale 14
  3. unione domestica 14

Sistema

  1. di prestazioni in favore di ogni figlio 60
  2. elezione dei membri del –Consiglio di Stato 106–Gran Consiglio 95
  3. maggioritario 40, 106
  4. proporzionale 95

Società civile 137 ss

Stato

  1. accoglienza degli stranieri 69
  2. aggregazioni 135
  3. agricoltura e silvicoltura 74
  4. aiuto –sociale 55–umanitario 70
  5. alloggio 56
  6. approvazione –del bilancio di previsione 102–dello conto di Stato annuale 102
  7. approvvigionamento –energetico 77–idrico 77
  8. assetto del territorio 72
  9. attività dello 4
  10. bilinguismo 6
  11. buona intesa 6
  12. Cancelleria dello 98, 108, 109
  13. cancelliere dello 108
  14. catastrofi e situazioni di emergenza 75
  15. Chiese –cattolica romana 141–evangelica riformata 141
  16. chiese riconosciute 141
  17. collaborazione intercomunale 134
  18. commercio equo 70
  19. comprensione 6
  20. conferimento della cittadinanza 69
  21. conto di Stato 113
  22. cooperazione allo sviluppo 70
  23. delega di compiti a terzi 54, 137
  24. divieto dell’arbitrarietà 10
  25. equilibrio corrente delle proprie finanze 83
  26. formazione –liceale 65–professionale 65–secondaria 65–superiore 65
  27. gestione delle finanze pubbliche 82
  28. integrazione degli –sociale 61–stranieri 69
  29. istituzioni di monopoli 58
  30. istruzione di base –gratuita 64–obbligatoria 64
  31. lingua 6
  32. lotta contro –le immissioni nocive 71–ogni forma di inquinamento 71
  33. monopolio della forza pubblica 76
  34. natura e patrimonio culturale 73
  35. naturalizzazione degli stranieri 69
  36. perequazione finanziaria 133
  37. persone –affette da dipendenza 63–vulnerabili 63
  38. politica dei giovani 61
  39. prestazioni in favore di ogni figlio 60
  40. prevenzione di situazioni di precariato 55
  41. principi dell’attività dello 52
  42. promozione –del civismo 137–dell’accesso alla proprietà–dell’abitazione 56–dell’aiuto all’alloggio 56–della costruzione di abitazioni 56–dell’uguaglianza di–diritto 9–fatto 9–dello spirito di cittadinanza 137
  43. promozione della salute 68
  44. protezione delle famiglie 59
  45. provvedimenti per –compensare le disparità che colpiscono i disabili 9–favorire i disabili 9
  46. referendum –facoltativo 46–obbligatorio 45
  47. relazioni tra le generazioni 62
  48. riconoscimento del ruolo importante delle –Chiese 140–comunità religiose 140
  49. ripartizione dei compiti tra –Comuni 53–Stato 53
  50. ripartizione territoriale tradizionale delle lingue 6
  51. riscossione di –altri tributi 81–imposte 81
  52. salvaguardia dell’ambiente naturale 71
  53. scambi tra –i popoli 70–le comunità linguistiche 6
  54. scopi dello 3
  55. sicurezza e ordine pubblici 76
  56. sostegno –alle associazioni 138–delle organizzazioni della società civile 137–finanziario 139–delle famiglie 59
  57. sport e tempo libero 80
  58. Stato di diritto –democratico 1–liberale 1 sociale 1
  59. strutture di accoglienza, dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola 60
  60. sussidio alle scuole private d’utilità 67
  61. trasporti e comunicazioni 78
  62. vigilanza sulle finanze dello 84
  63. vita culturale 79

Stemma 2

Territorio

  1. ambiente e territorio 71
  2. assetto del 72
  3. del Cantone 2
  4. distretti amministrativi 136
  5. territorio che gli è garantito dalla Confederazione 2

Trasparenza

  1. obbligo di 139a
  2. principio di 52

Tribunale (i)

  1. autorità giudiziarie speciali 123
  2. divieto dei tribunali d’eccezione 31
  3. elezione da parte del Gran Consiglio del presidente del Tribunale cantonale 103
  4. giurisdizione –amministrativa 123–Tribunale cantonale 123, 124–civile 123–giudicature di pace 123–giudici di pace 123–Tribunale cantonale 123–tribunali civili 123–penale 123–Camera penale dei minorenni 123–giudici istruttori 123–prefetti 123–Tribunale–cantonale 123–economico 123–tribunali penali 123
  5. procedura giudiziaria 31

Uguaglianza 9

  1. di –diritto 9–fatto 9
  2. dinanzi alla legge 9
  3. imposte 81

Vigilanza

  1. alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio 104
  2. delega al Tribunale cantonale della vigilanza amministrativa 127
  3. delegatari sottostanno alla vigilanza dell’ente delegante 54
  4. persone sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Stato 109
  5. vigilanza –amministrativa sul–Ministero pubblico 127–potere giudiziario 127–disciplinare sul–Ministero pubblico 127–potere giudiziario 127
  6. vigilanza –del Consiglio di Stato sui Comuni 115–su scuole private–che assicurano l’istruzione di base 67–sussidiate 67–sul potere giudiziario 125–sulle finanze–dei Comuni 84–dello Stato 84

Vita privata 12

  1. diritto al rispetto della 12

Votazioni

  1. referendum facoltativo 46

Voto

  1. cittadinanza attiva in materia –cantonale 39–comunale 48
  2. esclusione dal diritto di 48
  3. referendum –facoltativo 46–obbligatorio 45
  4. voto dei membri del Gran Consiglio 96