Il Cantone di Basilea Città è un Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
Il potere dello Stato risiede nel Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
131.222.1
Traduzione1
del 23 marzo 2005 (Stato 19 gennaio 2023)2
Conscio della sua responsabilità verso il creato e consapevole dei limiti del potere dell’essere umano, il Popolo del Cantone di Basilea Città si è dato la presente Costituzione:
Il Cantone di Basilea Città è un Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
Il potere dello Stato risiede nel Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
Il Cantone di Basilea Città è uno Stato membro della Confederazione Svizzera.
Esso:
Le autorità si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, intercantonale o transfrontaliero nell’agglomerato di Basilea.
Le autorità del Cantone di Basilea Città s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità degli altri Cantoni, segnatamente del Cantone di Basilea Campagna, nonché con le autorità dei Comuni dell’agglomerato e della regione del Reno Superiore.
Le autorità del Cantone di Basilea Città si adoperano altresì per concludere convenzioni con altre autorità, svizzere ed estere, nell’agglomerato e nella regione, per creare istituzioni comuni e per regolare la reciproca perequazione degli oneri.
Nell’ambito della collaborazione con gli enti territoriali della regione, esse perseguono un’armonizzazione delle rispettive legislazioni.
I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.
Il Cantone di Basilea Città persegue una cooperazione intercantonale e transfrontaliera tra i parlamenti e promuove a tal fine la creazione di istituzioni comuni.
Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
L’attività dello Stato dev’essere improntata all’interesse pubblico ed essere proporzionata.
Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.
Ognuno è tenuto a rispettare l’ordinamento giuridico.
Ognuno è responsabile di se stesso, nonché verso gli altri e verso l’ambiente.
Ognuno contribuisce secondo le sue forze a far fronte ai compiti che si pongono nello Stato e nella società.
La dignità umana è inviolabile e ha preminenza su tutti i diritti fondamentali. Ognuno è tenuto a rispettarla.
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
Nessuno dev’essere discriminato a causa segnatamente della sua razza, del suo sesso, della sua età, della sua lingua, delle sue caratteristiche genetiche, della sua origine etnica e sociale, della sua posizione sociale, del suo modo di vita, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche o della sua disabilità.
Per i disabili, l’accesso a edifici e impianti, nonché la fruizione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile sotto il profilo economico. Il legislatore concretizza questo criterio economico.
Uomo e donna hanno pari diritti.
Essi hanno pari accesso agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica e hanno diritto alla stessa istruzione, nonché a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto tra uomo e donna in tutti i settori della vita. Fanno in modo che i compiti pubblici siano assunti sia da uomini sia da donne.
Ognuno ha il diritto di essere trattato dagli organi dello Stato in modo non arbitrario e secondo buona fede.
I diritti fondamentali sono garantiti nei limiti fissati dalla Costituzione federale3 e dagli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, segnatamente:
La presente Costituzione garantisce inoltre:
Le garanzie procedurali generali e giudiziarie, nonché i diritti in caso di privazione della libertà e nel procedimento penale sono garantiti nei limiti fissati dalla Costituzione federale5 e dagli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, segnatamente:
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali richiede una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste dalla legge stessa. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali dev’essere altresì giustificata da un interesse pubblico o dalla tutela di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionata.
Il contenuto essenziale dei diritti fondamentali e i diritti dell’uomo garantiti da disposizioni cogenti del diritto internazionale sono intangibili.
Oltre ai diritti fondamentali che possono essere fatti valere in giudizio, il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché:
Lo Stato adempie i suoi compiti improntandosi ai bisogni e al benessere della popolazione. Lo fa tenendo conto della dignità, della personalità e della responsabilità personale del singolo.
Lo Stato si adopera per preservare le basi naturali della vita e per uno sviluppo sostenibile che corrisponda ai bisogni della generazione attuale, senza tuttavia pregiudicare le esigenze ecologiche, economiche e sociali delle generazioni future e le loro possibilità di scegliere il proprio modo di vita. Contribuisce, nei limiti delle sue possibilità, a contenere il riscaldamento climatico a 1,5 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. 6
Lo Stato provvede a garantire pari opportunità e promuove la multiculturalità, l’integrazione e la parità di trattamento in seno alla popolazione, nonché la prosperità economica.
Le autorità competenti dello Stato si assicurano periodicamente che i compiti pubblici siano effettivamente necessari e adempiti in modo efficace ed efficiente; ne verificano inoltre le conseguenze finanziarie assicurandosi ch’esse risultino sopportabili.
Riconoscendo che la crisi climatica rappresenta una minaccia per gli esseri umani, gli ecosistemi, l’economia e la coesistenza pacifica così come un’opportunità per l’innovazione sociale, lo Stato adotta misure efficaci per la protezione del clima e per la protezione dalle conseguenze del riscaldamento climatico.
Lo Stato provvede, nel quadro delle sue competenze, affinché nel Cantone di Basilea Città le emissioni di gas serra siano ridotte a un saldo netto pari a zero in tutti i settori entro il 2037.
A tal fine, lo Stato stabilisce in modo vincolante obiettivi quinquennali e schemi di riduzione dei gas serra e agisce secondo il principio di causalità nonché a favore di una giustizia climatica globale.
Lo Stato s’impegna, nel quadro delle sue partecipazioni a istituti e imprese del patrimonio finanziario e amministrativo, affinché questi ultimi si conformino agli obiettivi summenzionati in tutte le loro attività.
Lo Stato s’impegna in seno alla Confederazione per creare le condizioni quadro necessarie.
Lo Stato provvede affinché l’offerta nel campo della formazione sia completa. L’insegnamento è volto a promuovere le capacità intellettuali e fisiche, creative, emotive e sociali dell’individuo, a consolidarne il senso di responsabilità verso gli altri e l’ambiente e a preparare e accompagnare il suo integrarsi nella società.
Lo Stato gestisce asili infantili e scuole. Gestisce o sostiene strutture di assistenza diurna, scuole speciali e case di accoglienza.
Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza statali sono aconfessionali e apolitici.
Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza stimolano e impegnano i fanciulli e gli adolescenti conformemente alle loro capacità e inclinazioni. Promuovono l’integrazione di tutti i fanciulli e di tutti gli adolescenti e fanno da tramite tra le culture.
Nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, la frequentazione di una scuola è obbligatoria.
La frequentazione di asili infantili statali e di scuole statali è gratuita. Nella scuola dell’obbligo, il materiale scolastico è consegnato gratuitamente.
Gli asili infantili non statali e le scuole non statali richiedono un’autorizzazione e sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Il Cantone gestisce un’università e scuole universitarie professionali. Persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali.
Lo Stato garantisce e sostiene un’istruzione professionale diversificata. Esercita la vigilanza sull’intero settore della formazione professionale.
Esso sostiene il perfezionamento e la riqualificazione professionali.
Lo Stato sostiene l’educazione degli adulti in generale e agevola la formazione e il perfezionamento mediante contributi finanziari o altre misure volte a promuovere pari opportunità.
Lo Stato garantisce la sicurezza pubblica, segnatamente la protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi.
Esso prende misure di prevenzione delle catastrofi e preserva la pace pubblica con misure di prevenzione della violenza e di gestione dei conflitti.
Lo Stato protegge la famiglia, nonché le analoghe comunità di vita e i loro figli.
Lo Stato tutela e promuove la salute della popolazione.
Esso garantisce cure mediche accessibili a tutti.
Promuove le misure d’autoaiuto, l’aiuto e le cure a domicilio e sostiene le famiglie e i congiunti in questo compito.
Prende provvedimenti di prevenzione.
Provvede altresì affinché siano rispettati i diritti dei pazienti.
Il Cantone gestisce ospedali e cliniche pubblici; persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali.
Insieme con i Comuni e gli enti privati responsabili, nonché d’intesa con le autorità della regione, esso provvede affinché vi siano a disposizione altri ospedali, cliniche e istituzioni pubblici necessari.
Il settore sanitario e l’esercizio delle professioni sanitarie sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Lo Stato assicura lo sviluppo di un’economia efficiente e strutturalmente equilibrata creando condizioni quadro favorevoli.
A complemento di quanto previsto dal diritto federale, esso prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione. Svolge una politica attiva dell’impiego.
Lo Stato promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e compiti assistenziali.
Lo Stato rende possibile e coordina una mobilità sicura, economica, ecocompatibile e parsimoniosa sotto il profilo del consumo energetico. È data priorità ai trasporti pubblici.
Lo Stato s’impegna per un traffico d’agglomerato attrattivo, per collegamenti rapidi con i centri svizzeri e per il raccordo agli assi internazionali di trasporto ferroviario e stradale, nonché alle aviolinee e idrovie internazionali.
Lo Stato provvede a un approvvigionamento energetico sicuro che promuova lo sviluppo economico e sia ecocompatibile.
Esso promuove l’utilizzazione di energie rinnovabili, l’applicazione di nuove tecnologie e la decentralizzazione dell’approvvigionamento energetico, nonché il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.
Lo Stato si oppone all’utilizzazione dell’energia nucleare e non assume partecipazioni in centrali nucleari.
Lo Stato garantisce l’approvvigionamento in acqua potabile di qualità e bada affinché l’acqua industriale sia utilizzata con parsimonia.
L’approvvigionamento idrico non può essere affidato a imprese i cui utili spettino in tutto o in parte a privati.
Lo Stato prende provvedimenti per preservare la salubrità del suolo, dell’aria e dell’acqua.
Esso provvede a preservare la biodiversità delle specie animali e vegetali.
Promuove il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali usati e assicura l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti non riutilizzabili e la depurazione delle acque luride.
Protegge l’essere umano e l’ambiente dal rumore e dalle altre immissioni moleste o nocive e prende misure di prevenzione e riduzione dei rischi.
Lo Stato provvede affinché il suolo sia utilizzato in modo appropriato e rispettoso dell’ambiente nel contesto di uno sviluppo insediativo adeguato all’agglomerato al di qua e al di là del confine. Preserva e promuove l’abitabilità, nonché la qualità urbanistica.
Lo Stato promuove la costruzione di abitazioni nell’interesse di un mercato dell’alloggio equilibrato. Bada affinché vi sia un’offerta adeguata di abitazioni, segnatamente di abitazioni adatte alle famiglie. Allo stesso modo lo Stato promuove in tutti i quartieri il mantenimento degli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti. 9
In tempi di penuria di alloggi, lo Stato provvede affinché, conformemente alle esigenze prevalenti della popolazione residente, quest’ultima sia efficacemente protetta dalle disdette e dagli aumenti di pigione. Ciò vale in particolare per i locatari più anziani e di lunga durata. 10
Al fine di conservare gli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti, oltre alla protezione degli inquilini prevista dal diritto federale lo Stato adotta tutte le misure di politica abitativa necessarie per preservare il carattere dei quartieri, per mantenere la disponibilità di alloggi nonché le condizioni di alloggio e di vita esistenti. 11
Queste misure comprendono anche l’introduzione temporanea di un obbligo di autorizzazione connesso al controllo delle pigioni in caso di risanamento e trasformazione nonché di demolizione di abitazioni in affitto a prezzi accessibili. 12
La penuria di alloggi sussiste nel caso in cui la quota di abitazioni vuote sia pari o inferiore all’1,5 per cento. 13
Lo Stato promuove la creazione culturale, la mediazione nel campo culturale e gli scambi culturali.
Esso provvede alla conservazione dei siti caratteristici, dei monumenti e dei beni culturali che gli appartengono o che gli sono stati affidati.
Lo Stato promuove la pratica dello sport.
Lo Stato sostiene l’indipendenza e la pluralità dell’informazione.
Esso promuove l’accesso del pubblico ai mezzi di comunicazione sociale e alle fonti d’informazione.
Lo Stato esercita la sovranità sul suolo pubblico, sulle acque pubbliche e sullo spazio aereo.
Il Cantone ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse del sottosuolo e la geotermia e di vendere il sale.
Il Cantone può esercitare esso stesso questo diritto o cederlo ai Comuni o a terzi.
La regalìa della caccia e della pesca compete ai Comuni. Sono salvi i diritti privati già esistenti.
Nei limiti della libertà economica, il Cantone può, in via legislativa, istituire altri monopoli.
Il Cantone e i Comuni promuovono il conferimento della cittadinanza ai residenti stranieri. Il Cantone e i Comuni patriziali disciplinano i particolari nella loro legislazione.
Hanno diritto di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, hanno il domicilio politico nel Cantone di Basilea Città e che non sono sottoposti a curatela generale o non sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento. 14
I Comuni politici possono estendere il diritto di voto in materia comunale ad altri residenti.
Gli aventi diritto di voto hanno il diritto di:
Il diritto di voto si esercita nel domicilio politico. La legge determina le eccezioni.
Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale al momento in cui si stabilisce nel Cantone.
Gli aventi diritto di voto hanno diritto che nelle votazioni e elezioni la volontà del corpo elettorale si esprima in modo affidabile e inalterato.
Essi possono interporre ricorso al Tribunale d’appello se ritengono che vi sia stata violazione del diritto di voto.
Nelle votazioni e elezioni va salvaguardato il segreto del voto. Rimangono salve le normative previste per le assemblee comunali.
Gli aventi diritto di voto eleggono:
La durata del mandato dei deputati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati è la stessa.
All’elezione del membro del Consiglio degli Stati possono partecipare anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Basilea Città, hanno diritto di voto in materia federale. 16
Per le elezioni al Gran Consiglio, la Città di Basilea è suddivisa in tre circondari elettorali; i Comuni politici di Bettingen e di Riehen formano ciascuno un circondario.
La legge disciplina la struttura dei circondari elettorali.
3000 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa generica o elaborata, chiedere in ogni tempo l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di disposizioni costituzionali, di disposizioni di legge o di decreti del Gran Consiglio sottostanti a referendum.
Le iniziative per la revisione totale della Costituzione possono essere presentate unicamente sotto forma di proposta generica.
Le iniziative elaborate contengono un progetto elaborato di testo costituzionale o di testo di legge o di decreto. Le iniziative generiche devono contenere una descrizione del loro oggetto e del loro scopo.
Le iniziative devono essere depositate entro 18 mesi dalla pubblicazione della relativa domanda.
La Cancelleria dello Stato accerta se l’iniziativa è o non è formalmente riuscita.
L’iniziativa è nulla in tutto o in parte se:
Le iniziative devono essere trattate entro i termini fissati dalla legge.
Le iniziative elaborate sono sottoposte immutate al voto del Popolo.
Le iniziative generiche sono sottoposte al voto del Popolo se il Gran Consiglio rifiuta di elaborare il pertinente progetto. Se il Popolo accetta l’iniziativa o se il Gran Consiglio ha deciso di darle seguito, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme alle richieste dell’iniziativa.
Il Gran Consiglio decide definitivamente se l’atto normativo chiesto da un’iniziativa generica debba avere rango costituzionale, di legge o di decreto del Gran Consiglio.
Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsivoglia iniziativa, nonché ai progetti che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
L’iniziativa e il controprogetto sono sottoposti simultaneamente al voto del Popolo.
I votanti possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
Il Gran Consiglio può decidere di sottoporre altri oggetti al voto del Popolo.
I seguenti atti normativi e le seguenti decisioni del Gran Consiglio sono sottoposti al voto del Popolo se 2000 aventi diritto di voto ne fanno richiesta entro 42 giorni dalla pubblicazione:
Le seguenti decisioni del Gran Consiglio non sottostanno a referendum:
L’autorità che organizza una procedura di consultazione in merito a un progetto di portata generale ne informa il pubblico e offre a tutti gli interessati l’occasione di esprimersi.
I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà popolari.
La popolazione dei quartieri è associata alla formazione dell’opinione e della volontà dello Stato quando sono in gioco decisioni che la toccano da vicino.
I Comuni (Comuni politici e Comuni patriziali) sono enti territoriali di diritto pubblico con personalità giuridica.
Il Cantone di Basilea Città è composto del Comune politico della Città di Basilea e dei Comuni politici di Bettingen e di Riehen.
Il Cantone cura gli affari del Comune politico della Città di Basilea.
Sul territorio di ogni Comune politico vi è anche un Comune patriziale.
L’esistenza, il territorio e il patrimonio dei Comuni sono garantiti.
L’aggregazione, la divisione e il riassetto di Comuni richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e del Cantone.
Le rettifiche di confine tra i Comuni politici di Bettingen e di Riehen richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
L’autonomia dei Comuni è garantita. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di gestire da sé i propri affari.
Il diritto cantonale garantisce ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.
Le garanzie previste nella presente sezione sono parte integrante dell’autonomia comunale.
I Comuni politici sono competenti per i compiti per cui si addice una regolamentazione locale e che non rientrano nelle competenze del Cantone.
La ripartizione dei compiti tra il Cantone e i Comuni politici s’impronta ai principi della trasparenza, dell’economicità e della vicinanza al cittadino.
I Comuni politici riscuotono:
La legge può autorizzare i Comuni politici a riscuotere altre imposte.
I Comuni possono riscuotere tributi causali ed emolumenti e assumere prestiti.
Essi amministrano il loro patrimonio in modo autonomo.
Il Cantone e i Comuni politici sopperiscono alle spese connesse all’adempimento dei loro compiti per mezzo del gettito fiscale e di altri introiti.
Nel regolare la ripartizione della responsabilità finanziaria tra Cantone e Comuni politici, il Cantone considera il principio secondo cui i compiti sono finanziati dall’ente pubblico che li dispone e ne fruisce.
Il Cantone regola il finanziamento in modo da creare incentivi all’iniziativa individuale e a un comportamento economicamente corretto, e tiene conto dell’importanza che possono avere per il Cantone Comuni di residenza fiscalmente attrattivi.
Il Cantone compensa adeguatamente i Comuni per l’adempimento dei compiti che delega loro.
Per compensare le disparità esistenti tra i Comuni politici a causa di oneri strutturali speciali o della diversa capacità finanziaria, il Cantone instaura in via legislativa un sistema di perequazione finanziaria.
I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza comunale. Gestiscono le proprie aziende, amministrano il proprio patrimonio ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni, fondazioni e corporazioni loro aggregate. Possono essere affidati loro altri compiti d’interesse pubblico.
I Comuni stabiliscono la propria organizzazione nel regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
Nei Comuni politici sono garantiti il referendum facoltativo contro le decisioni del Consiglio comunale e il diritto d’iniziativa.
I Comuni politici possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge mediante decisione dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale. Le disposizioni sulle votazioni popolari si applicano per analogia.
Nell’ambito della preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i Comuni specialmente interessati sono sentiti per tempo.
Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale.
Per adempiere determinati compiti d’interesse pubblico, i Comuni possono costituire consorzi o istituti intercomunali, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, o con enti territoriali esteri vicini e assumere partecipazioni in imprese pubbliche, a economia mista o private.
I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone. La vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato.
La vigilanza si limita a un controllo giuridico, salvo che la legge preveda anche una verifica dell’adeguatezza.
L’organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità esercita il potere dello Stato illimitatamente e senza controlli.
Nessuna autorità è autorizzata a intervenire in un campo che la Costituzione o la legge dichiara di competenza di un’altra autorità, salvo che la Costituzione lo preveda.
Tutti gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.
La legge può subordinare a condizioni supplementari l’eleggibilità a membro di un’autorità giudiziaria e estenderla a persone che non hanno diritto di voto nel Cantone.
Essa disciplina l’eleggibilità a membro di altre autorità.
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, il difensore civico, i giudici in qualsivoglia autorità giudiziaria, i presidenti e i membri di qualsivoglia autorità di conciliazione, il cancelliere del Tribunale d’appello e il procuratore pubblico non possono far parte di un’altra di queste autorità. 19
I quadri superiori dell’amministrazione e i collaboratori personali del Consiglio di Stato o dei consiglieri di Stato, se partecipano regolarmente in modo determinante alla preparazione dei decreti e delle decisioni del Consiglio di Stato, non possono far parte del Gran Consiglio. La disposizione vale anche per il capo dell’amministrazione del Tribunale d’appello. 20
La legge disciplina i particolari. Per altre autorità, può stabilire ulteriori incompatibilità.
La legge determina le incompatibilità per parentela e affinità per quanto concerne il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie.
Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato sono eletti per un quadriennio.
Per i tribunali e il difensore civico la durata del mandato è di sei anni.
La legge determina la durata del mandato dei membri delle altre autorità.
I membri delle autorità si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente e personalmente.
L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.
Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.
Il diritto di prendere visione degli atti ufficiali sussiste per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
La legge disciplina i particolari, fermo restando il carattere confidenziale dei dati fiscali.
La lingua ufficiale è il tedesco.
Le autorità e i servizi dell’amministrazione sono autorizzati a corrispondere anche in altre lingue.
La responsabilità delle autorità e del personale dell’amministrazione cantonale è disciplinata dalla legge.
Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio del loro operato sovrano.
Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un pregiudizio particolarmente grave e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.
In caso di grave violazione dei diritti della personalità, la persona lesa ha inoltre diritto a un’indennità a titolo di riparazione morale.
Chi fa uso del diritto di parola in Gran Consiglio o nelle sue commissioni non può essere chiamato giuridicamente a rispondere delle proprie dichiarazioni.
In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei membri presenti.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
Esso si compone di 100 membri.
I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
Fatto salvo il segreto professionale, essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Chi ha fatto ininterrottamente parte del Gran Consiglio per quattro legislature non è rieleggibile per la legislatura successiva.
Le legislature già iniziate sono equiparate a legislature intere.
Il Gran Consiglio emana in forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.
Sono fondamentali e importanti le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, come anche, in particolare, le disposizioni su:
Le leggi e i decreti la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messi immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Anche le leggi urgenti e i decreti urgenti sottostanno a referendum facoltativo. Se è chiesto il referendum, essi decadono allorché:
Il Gran Consiglio approva le convenzioni concernenti oggetti di sua competenza.
Nella preparazione di trattati importanti che richiedono la sua approvazione, esso può consigliare il Consiglio di Stato e seguirne i lavori per il tramite delle sue commissioni.
Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione globale del Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla legge.
Esso emana, approva ed esamina i piani nei casi previsti dalla legge.
Il Gran Consiglio decide in merito ad atti amministrativi importanti nei casi previsti dalla legge.
Il Gran Consiglio decide su:
Quando autorizza una spesa globale o stanzia un credito globale, il Gran Consiglio abbina la sua decisione a un mandato di prestazioni.
Su proposta della sua commissione, il Gran Consiglio elegge il difensore civico e i giudici, sempre che la legge non preveda altrimenti. 21
La legge può affidare al Gran Consiglio ulteriori competenze elettorali.
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione, sulle autorità giudiziarie e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici, per quanto essi svolgano compiti che rientrano nelle incombenze del Cantone.
Esso approva i rendiconti annuali del Consiglio di Stato, dei tribunali, del difensore civico e delle aziende amministrative autonome.
Il Gran Consiglio:
La legge può conferire ulteriori attribuzioni al Gran Consiglio.
Il Gran Consiglio decide sulle proposte e sui disegni di legge e di decreto in base a:
Non richiedono un esame preliminare le decisioni ordinatorie procedurali e la decisione di lanciare un referendum cantonale in materia federale.
Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali il Gran Consiglio può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio di Stato. 24
Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri i propri presidente e vicepresidente per la durata di un anno.
Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.
Per adempiere i loro compiti, le commissioni hanno il diritto di farsi dare informazioni, di consultare i documenti e di condurre inchieste nei limiti fissati dalla legge.
I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.
Il Gran Consiglio è convocato dal presidente.
Esso si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedano.
Il Gran Consiglio si riunisce in seduta straordinaria:
Il plenum e le commissioni del Gran Consiglio deliberano validamente se è presente la metà dei membri.
L’organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con i tribunali e con il difensore civico sono disciplinati dalla legge. 25
Il Gran Consiglio può emanare mediante decreto disposizioni di esecuzione concernenti la propria organizzazione e la propria procedura.
Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre affari alla decisione del Gran Consiglio e presentargli proposte.
I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio a titolo consultivo. Hanno il diritto di presentare proposte in merito a qualsiasi punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
Esso si compone di sette membri.
Il presidente del Governo presiede il Consiglio di Stato per la durata di una legislatura.
Egli dirige, pianifica e coordina i lavori del Consiglio di Stato in quanto autorità collegiale e lo rappresenta all’interno e all’esterno.
Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.
La legge può affidare certe incombenze ai membri competenti del Consiglio di Stato e ai dipartimenti.
Il Consiglio di Stato adempie le incombenze governative segnatamente:
In materia di sviluppo sostenibile, il Consiglio di Stato si avvale della consulenza di specialisti indipendenti.
Il Consiglio di Stato partecipa alla preparazione della legislazione e alle relative deliberazioni in Gran Consiglio.
Esso emana disposizioni normative sotto forma di ordinanza, sempre che la Costituzione o la legge l’autorizzi a farlo.
La legge può prevedere che il Consiglio di Stato emani ulteriori disposizioni, per quanto la procedura legislativa non vi si presti. Essa limita questa delega a un campo determinato e ne fissa i limiti.
In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può emanare in via di ordinanza le disposizioni necessarie all’attuazione del diritto di rango superiore, sempre che il Gran Consiglio non sia in grado di provvedervi da sé nell’ambito della procedura legislativa ordinaria o urgente. Queste disposizioni vanno sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.
Il Consiglio di Stato ha la facoltà di concludere convenzioni, fatto salvo il diritto di approvazione del Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato elabora il piano finanziario. Adotta il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.
Esso dispone di una propria competenza in materia di spese, nei limiti fissati dalla legge.
Ha facoltà di far capo a capitali di terzi, nei limiti fissati dal Gran Consiglio.
Amministra il patrimonio finanziario del Cantone e ne dispone nella misura in cui le sue attribuzioni non siano limitate dalla legge.
Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale. Vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici nell’adempimento di queste loro mansioni.
Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto, efficace e vicina al cittadino e, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato provvede affinché le pratiche amministrative siano sbrigate in modo semplice e celere.
Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.
Non dà attuazione a disposizioni che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti della sicurezza e dell’ordine pubblici.
Tali provvedimenti devono essere sottoposti senza indugio per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrati in vigore.
Il Consiglio di Stato ha i compiti seguenti:
La legge può conferire ulteriori compiti al Consiglio di Stato.
L’amministrazione cantonale comprende il dipartimento presidenziale e sei altri dipartimenti.
Il presidente del Governo dirige il dipartimento presidenziale. Questo dipartimento svolge anche mansioni amministrative.
Gli altri consiglieri di Stato dirigono un dipartimento ciascuno.
Il Consiglio di Stato regola le supplenze in seno alla presidenza del Governo e alle direzioni dei dipartimenti.
La legge può creare aziende amministrative autonome.
Essa disciplina l’assunzione del personale dell’amministrazione cantonale.
I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.
L’amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali.
La giurisdizione civile è esercitata dal Tribunale civile e dal Tribunale d’appello.
La giurisdizione penale è esercitata dal Tribunale penale e dal Tribunale d’appello.
La legge può istituire altre autorità della giurisdizione penale, segnatamente per la giurisdizione penale minorile.
La legge può attribuire competenze in materia di diritto penale amministrativo anche alle autorità amministrative cantonali o comunali. È fatto salvo il riesame in sede giudiziaria.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle commissioni di ricorso previste dalla legge, dal tribunale per il ricovero a scopo di assistenza e dal Tribunale d’appello.
Come Corte costituzionale, il Tribunale d’appello pronuncia su:
Non sono impugnabili con ricorso alla Corte costituzionale:
Il Tribunale d’appello funge da autorità giurisdizionale cantonale suprema nelle controversie civili, penali, amministrative e costituzionali.
L’organizzazione, le competenze e la procedura dei tribunali sono disciplinate dalla legge. Devono essere garantite l’affidabilità e la celerità dei procedimenti, nonché l’indipendenza dei tribunali in materia organizzativa.
Nell’ambito di convenzioni regionali, la legge può affidare determinate competenze giurisdizionali a tribunali regionali.
Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza su tutti i tribunali di istanza inferiore. 29
I tribunali fanno annualmente rapporto al Gran Consiglio.
La legge istituisce un difensore civico cantonale indipendente incaricato del settore dei ricorsi. Il difensore civico accerta i fatti e fa da mediatore in caso di conflitto tra amministrati e servizi amministrativi.
Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite in modo parsimonioso, economico, conforme agli imperativi congiunturali e al principio di causalità, nonché improntate ai bisogni dell’economia pubblica. A medio termine, devono essere equilibrate.
Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria globale.
Il bilancio di previsione e il conto di Stato ottemperano ai principi della trasparenza e della pubblicità.
Prima di assumere nuovi compiti, ne vanno valutate le conseguenze economiche e finanziarie.
Il Cantone provvede affinché il rapporto tra il suo indebitamento e le sue risorse economiche non superi, a medio termine, il limite fissato dal legislatore. In tal ambito va garantito lo sviluppo sostenibile delle finanze.
Le spese annue sono fissate tenuto conto della situazione finanziaria e del principio di una stabile evoluzione delle spese.
Le risorse finanziarie del Cantone provengono da:
Il Cantone riscuote imposte dirette dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche.
La legge determina le imposte riscosse dal Cantone e i tributi che il Cantone, gli enti o istituti di diritto pubblico possono riscuotere.
Il regime fiscale è strutturato in conformità dei principi dell’universalità, dell’uguaglianza e della capacità economica.
Le imposte dirette sono calcolate in modo da non oberare le persone economicamente deboli, da incentivare la previdenza individuale e da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti.
Qualsiasi impiego dei fondi pubblici deve avere un fondamento giuridico ed essere autorizzato dall’autorità competente.
La vigilanza sulle finanze dello Stato è assicurata mediante organi di controllo indipendenti.
La legge disciplina la vigilanza sull’utilizzazione delle prestazioni che lo Stato fornisce a terzi.
La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelita sono riconosciute dal Cantone quali enti di diritto pubblico.
Esse hanno lo statuto di enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Altre Chiese e comunità religiose possono essere riconosciute quali enti di diritto pubblico mediante revisione della Costituzione.
Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano autonomamente.
Esse si danno uno Statuto la cui emanazione e modifica richiede il consenso della maggioranza dei loro membri votanti e l’approvazione del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se né il diritto federale né quello cantonale vi si oppongono.
Nei limiti fissati dalle disposizioni qui sopra, la legge disciplina la procedura d’approvazione dello Statuto e dell’ordinamento fiscale, nonché l’alta vigilanza sulla gestione patrimoniale.
I residenti nel Cantone appartengono alla Chiesa o comunità religiosa riconosciuta quale ente di diritto pubblico e corrispondente alla loro confessione o religione, se adempiono le condizioni menzionate nel rispettivo Statuto.
L’uscita dalla Chiesa o comunità religiosa è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
Le condizioni del diritto di voto e di eleggibilità sono definite nello Statuto.
Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico possono prevedere nel loro Statuto una suddivisione in parrocchie, in comunità di quartiere o in altri enti subordinati.
Queste suddivisioni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Lo Statuto delle Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico definisce anche lo statuto e le grandi linee dell’organizzazione degli enti subordinati.
Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico possono, per i loro bisogni, creare istituti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico amministrano il loro patrimonio autonomamente sotto l’alta vigilanza del Consiglio di Stato.
Esse possono riscuotere imposte dai loro membri. Gli ordinamenti fiscali richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
La legge disciplina i loro altri diritti e oneri, segnatamente per quanto concerne l’insegnamento religioso nelle scuole o l’assistenza spirituale negli ospedali e nei penitenziari, nonché nell’ambito di progetti e istituzioni che lo Stato e le Chiese o comunità religiose gestiscono in comune.
Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico disciplinano la procedura per la composizione delle controversie.
I loro atti normativi e le loro decisioni di ultima istanza possono essere impugnati davanti al Tribunale d’appello dai loro membri e dai loro enti e istituti.
Il Tribunale d’appello esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale e al diritto cantonale. Ne verifica inoltre la conformità con il diritto della Chiesa o comunità religiosa, per quanto la normativa della medesima lo preveda.
Le Chiese e comunità religiose che non sono riconosciute quali enti di diritto pubblico sottostanno al diritto privato.
Le Chiese e comunità religiose organizzate secondo il diritto privato possono essere riconosciute dal Cantone e ottenere così speciali diritti se:
Non vi è diritto al riconoscimento da parte del Cantone.
Il riconoscimento da parte del Cantone è conferito con decreto del Gran Consiglio. Esso deve raccogliere il consenso di almeno 51 deputati. Il decreto non sottostà a referendum.
Il decreto di riconoscimento stabilisce i diritti conferiti alla Chiesa o comunità religiosa e gli oneri ch’essa è tenuta ad adempiere.
Il Gran Consiglio può revocare il riconoscimento secondo la procedura prevista nel § 133 capoverso 3 se le condizioni del medesimo non sono più adempite o se la Chiesa o comunità religiosa non adempie gli oneri che le incombono.
Per principio, tutte le Chiese e comunità religiose sopperiscono esse stesse alle spese di culto.
Lo Stato può sostenere l’opera svolta dagli ecclesiastici negli ospedali, nei penitenziari e in altre istituzioni pubbliche.
Esso può fornire contributi per la conservazione di edifici o monumenti culturali e per altri compiti d’interesse pubblico svolti dalle Chiese o comunità religiose.
La Costituzione cantonale può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Spetta al Popolo decidere se intraprendere una revisione totale.
Se il Popolo decide la revisione totale, il legislatore dispone di due anni per definire la procedura.
La revisione parziale può concernere singole disposizioni o più disposizioni materialmente connesse.
Essa avviene secondo la procedura legislativa.
Se decide di procedere a una revisione parziale o condivide un’iniziativa generica che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.
Qualsivoglia modifica delle disposizioni della sezione concernente l’autonomia comunale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e dei tre decimi degli aventi diritto di voto.
La presente Costituzione entra in vigore il giorno della festa di Sant’Enrico, il 13 luglio 2006.
In tale giorno, la Costituzione del Cantone di Basilea Città del 2 dicembre 1889 è abrogata.
Sono parimenti abrogate tutte le disposizioni del diritto cantonale in vigore a tale momento se incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della presente Costituzione.
Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.
Le iniziative che sono state sottoposte per esame alla Cancelleria dello Stato secondo il § 4 della legge sulle iniziative e i referendum (IRG) e pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, ma che, ai sensi del § 6 IRG, sono state depositate soltanto dopo, devono, per la loro riuscita formale, essere provviste di almeno 3000 firme valide. Il termine per la raccolta delle firme ai sensi del § 47 capoverso 4 della presente Costituzione comincia a decorrere dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
Per le iniziative depositate ai sensi del § 6 IRG prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le disposizioni dell’IRG si applicano conformemente alla Costituzione del 2 dicembre 1889.
I membri delle autorità rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo stabilito dal diritto anteriore.
Le nuove disposizioni della presente Costituzione relative al numero dei membri e al quorum del Gran Consiglio hanno effetto a partire dalla prossima legislatura.
Le nuove disposizioni sulle incompatibilità di funzione (§ 71 cpv. 2), sulle incompatibilità per parentela o affinità (§ 72), sulla presidenza del Governo e sulla creazione di un dipartimento presidenziale (§ 111) devono essere emanate tempestivamente così da poter essere applicate già per la prossima legislatura.
Le disposizioni necessarie, se non saranno state adottate tempestivamente in procedura legislativa ordinaria o urgente così da poter entrare in vigore prima dell’inizio della procedura elettorale, saranno emanate dal Consiglio di Stato in via d’ordinanza. Dopo le elezioni, tali disposizioni saranno sostituite senza indugio con norme del diritto ordinario.
La funzione di giudice unico nei Comuni di Bettingen e di Riehen cessa con l’entrata in vigore della presente Costituzione. I procedimenti pendenti a tale data sono rimessi al Tribunale civile.
I decreti che il Gran Consiglio ha dichiarato urgenti in virtù del diritto anteriore rimangono in vigore e non sottostanno alle disposizioni del § 84 della presente Costituzione.
Le decisioni in materia di spese, prese secondo il diritto anteriore, rimangono in vigore anche se le spese di cui si tratta non sono state abbinate a un mandato di prestazioni come prescrive invece il nuovo diritto.
La durata del mandato in corso dei presidenti dei tribunali, dei loro supplenti e dei giudici nominati secondo il diritto vigente è prorogata fino all’inizio del mandato dei presidenti dei tribunali e dei giudici da nominare secondo il nuovo diritto.
La durata del mandato in corso dei giudici supplenti del Tribunale delle assicurazioni sociali è prorogata fino all’inizio del mandato dei giudici del Tribunale delle assicurazioni sociali da nominare secondo il nuovo diritto.
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Aggregazioni
Alloggio
Amministrazione 101 ss
Amnistia
Arresto
Associazione
Autorità
Bilancio
Cantone 56 ss, 65 ss
Chiesa (e) 126 ss
Cittadinanza 39 ss
Clima
Collaboratori personali 71
Commissione (i)
Compiti 15 ss
Comune (i) 56 ss
Comunità religiose 126 ss
Confederazione
Consiglio degli Stati
Consiglio di Stato 101 ss
Consiglio Nazionale
Consorzi
Corpo elettorale
Costituzione
Difensore civico 118 ss
Dignità umana
Disposizioni transitorie 141 ss
Divisione dei poteri 69
Durata
Eleggibilità
Elezioni 44 ss
Giudice/i
Garanzia/e
Giustizia 131
Gran Consiglio 80 ss
Imposta (e)
Incompabilità 72, 78
Indennità
Iniziativa
Istruzione
Interesse pubblico
Legge/i
Libertà
Lingua
Maggioritario
Nomine
Ordinanza/e
Ordine del giorno 100
Ordine pubblico
Organizzazione/i
Pace
Partiti
Perequazione finanziaria 63
Petizione
Popolo
Procuratore pubblico 71
Progetti
Proposta generica
Proporzionale
Proprietà
Pubblicità
Quadri superiori 71
Referendum 51 ss
Responsabilità ingresso
Revisione della Costituzione 137 ss
Scuola (e)
Sede
Sesso
Sistema
Stato
Svizzeri all’estero 44
Territorio
Tribunale (i)
Uguaglianza
Vigilanza
Votazioni