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131.222.1

Costituzione
del Cantone di Basilea Città

Traduzione1

del 23 marzo 2005 (Stato 19 gennaio 2023)2

Conscio della sua responsabilità verso il creato e consapevole dei limiti del potere dell’essere umano, il Popolo del Cantone di Basilea Città si è dato la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

Cantone di Basilea Città

Art. 1

Il Cantone di Basilea Città è un Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Il potere dello Stato risiede nel Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Statuto nella Confederazione

Art. 2

Il Cantone di Basilea Città è uno Stato membro della Confederazione Svizzera.

Esso:

  1. partecipa a forgiare il divenire della Confederazione salvaguardando i suoi propri interessi;
  2. sostiene la Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti;
  3. assume i compiti affidatigli dalla Confederazione.

Le autorità si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, intercantonale o transfrontaliero nell’agglomerato di Basilea.

Collaborazione intercantonale e transfrontaliera

Art. 3

Le autorità del Cantone di Basilea Città s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità degli altri Cantoni, segnatamente del Cantone di Basilea Campagna, nonché con le autorità dei Comuni dell’agglomerato e della regione del Reno Superiore.

Le autorità del Cantone di Basilea Città si adoperano altresì per concludere convenzioni con altre autorità, svizzere ed estere, nell’agglomerato e nella regione, per creare istituzioni comuni e per regolare la reciproca perequazione degli oneri.

Nell’ambito della collaborazione con gli enti territoriali della regione, esse perseguono un’armonizzazione delle rispettive legislazioni.

I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.

Collaborazione interparlamentare

Art. 4

Il Cantone di Basilea Città persegue una cooperazione intercantonale e transfrontaliera tra i parlamenti e promuove a tal fine la creazione di istituzioni comuni.

Principi dell’attività dello Stato

Art. 5

Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato dev’essere improntata all’interesse pubblico ed essere proporzionata.

Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.

Obblighi fondamentali e responsabilità

Art. 6

Ognuno è tenuto a rispettare l’ordinamento giuridico.

Ognuno è responsabile di se stesso, nonché verso gli altri e verso l’ambiente.

Ognuno contribuisce secondo le sue forze a far fronte ai compiti che si pongono nello Stato e nella società.

II. Diritti fondamentali e obiettivi in materia di diritti fondamentali

Dignità umana

Art. 7

La dignità umana è inviolabile e ha preminenza su tutti i diritti fondamentali. Ognuno è tenuto a rispettarla.

Uguaglianza giuridica e divieto di qualsivoglia discriminazione

Art. 8

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno dev’essere discriminato a causa segnatamente della sua razza, del suo sesso, della sua età, della sua lingua, delle sue caratteristiche genetiche, della sua origine etnica e sociale, della sua posizione sociale, del suo modo di vita, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche o della sua disabilità.

Per i disabili, l’accesso a edifici e impianti, nonché la fruizione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile sotto il profilo economico. Il legislatore concretizza questo criterio economico.

Parità dei sessi

Art. 9

Uomo e donna hanno pari diritti.

Essi hanno pari accesso agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica e hanno diritto alla stessa istruzione, nonché a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto tra uomo e donna in tutti i settori della vita. Fanno in modo che i compiti pubblici siano assunti sia da uomini sia da donne.

Divieto dell’arbitrarietà e tutela della buona fede

Art. 10

Ognuno ha il diritto di essere trattato dagli organi dello Stato in modo non arbitrario e secondo buona fede.

Garanzia dei diritti fondamentali

Art. 11

I diritti fondamentali sono garantiti nei limiti fissati dalla Costituzione federale3 e dagli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, segnatamente:

  1. il diritto alla vita;
  2. il diritto all’integrità fisica e psichica;
  3. il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;
  4. il divieto del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani;
  5. il diritto alla libertà e alla sicurezza;
  6. il diritto dei fanciulli e degli adolescenti di essere particolarmente protetti nella loro integrità e di essere promossi nel loro sviluppo;
  7. la protezione della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni;
  8. il diritto al matrimonio e alla famiglia;
  9. il diritto a forme di convivenza analoghe al matrimonio e alla famiglia;
  10. la protezione dei dati personali e il diritto di consultarli, nonché di farli rettificare se inesatti;
  11. la libertà di credo, di coscienza e di religione;
  12. la libertà d’informazione, di opinione e dei mezzi di comunicazione sociale;
  13. la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione;
  14. il diritto all’istruzione;
  15. il diritto di fondare, gestire o frequentare scuole non statali;
  16. la libertà dell’arte;
  17. la libertà della scienza;
  18. la tutela della proprietà;
  19. il diritto alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e al libero esercizio di un’attività economica;
  20. il diritto all’aiuto nelle situazioni di emergenza;
  21. la libertà di domicilio;
  22. il diritto a elezioni e votazioni libere.

La presente Costituzione garantisce inoltre:

  1. il diritto dei genitori di ottenere entro un termine adeguato e a condizioni finanziariamente sopportabili la possibilità di far capo a un centro pubblico o privato di assistenza diurna per i loro bambini, complementare alle cure prestate in seno alla famiglia e corrispondente ai bisogni dei bambini;
  2. il diritto di petizione, incluso il diritto di ottenere una risposta entro un termine adeguato;
  3. 4 il riconoscimento da parte del Cantone del diritto all’alloggio. Il Cantone adotta le misure necessarie affinché le persone residenti e annunciate a Basilea Città possano ottenere un alloggio rispondente ai loro bisogni e la cui pigione o i cui costi non eccedano la loro capacità finanziaria.

Garanzie procedurali

Art. 12

Le garanzie procedurali generali e giudiziarie, nonché i diritti in caso di privazione della libertà e nel procedimento penale sono garantiti nei limiti fissati dalla Costituzione federale5 e dagli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, segnatamente:

  1. il diritto alla parità ed equità di trattamento, entro un termine adeguato, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle autorità amministrative;
  2. il diritto di essere sentiti e il diritto di prendere visione degli atti;
  3. il diritto al gratuito patrocinio;
  4. il diritto di essere giudicati dal tribunale competente, indipendente e imparziale istituito dalla legge;
  5. il rimedio giuridico del ricorso a tutela dei diritti fondamentali;
  6. i diritti in caso di privazione della libertà e la protezione dall’arresto arbitrario;
  7. la presunzione d’innocenza nel procedimento penale;
  8. il divieto di procedere penalmente due volte contro la stessa persona per lo stesso fatto.

Limiti dei diritti fondamentali

Art. 13

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali richiede una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste dalla legge stessa. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali dev’essere altresì giustificata da un interesse pubblico o dalla tutela di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionata.

Il contenuto essenziale dei diritti fondamentali e i diritti dell’uomo garantiti da disposizioni cogenti del diritto internazionale sono intangibili.

Obiettivi in materia di diritti fondamentali

Art. 14

Oltre ai diritti fondamentali che possono essere fatti valere in giudizio, il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché:

  1. le richieste degli adolescenti, dei giovani, degli anziani e dei disabili vengano considerate;
  2. le persone che hanno bisogno d’aiuto per motivi di età, stato di salute o situazione economica o sociale ottengano i mezzi, le cure e l’alloggio necessari alla loro esistenza e siano aiutate ad aiutarsi da sé;
  3. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate e sia protetto contro le conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa.

III. Obiettivi e compiti dello Stato

Linee direttrici dell’operato statale

Art. 15

Lo Stato adempie i suoi compiti improntandosi ai bisogni e al benessere della popolazione. Lo fa tenendo conto della dignità, della personalità e della responsabilità personale del singolo.

Lo Stato si adopera per preservare le basi naturali della vita e per uno sviluppo sostenibile che corrisponda ai bisogni della generazione attuale, senza tuttavia pregiudicare le esigenze ecologiche, economiche e sociali delle generazioni future e le loro possibilità di scegliere il proprio modo di vita. Contribuisce, nei limiti delle sue possibilità, a contenere il riscaldamento climatico a 1,5 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. 6

Lo Stato provvede a garantire pari opportunità e promuove la multiculturalità, l’integrazione e la parità di trattamento in seno alla popolazione, nonché la prosperità economica.

Verifica dell’adempimento dei compiti

Art. 16

Le autorità competenti dello Stato si assicurano periodicamente che i compiti pubblici siano effettivamente necessari e adempiti in modo efficace ed efficiente; ne verificano inoltre le conseguenze finanziarie assicurandosi ch’esse risultino sopportabili.

Giustizia climatica

Art. 16a7

Riconoscendo che la crisi climatica rappresenta una minaccia per gli esseri umani, gli ecosistemi, l’economia e la coesistenza pacifica così come un’opportunità per l’innovazione sociale, lo Stato adotta misure efficaci per la protezione del clima e per la protezione dalle conseguenze del riscaldamento climatico.

Lo Stato provvede, nel quadro delle sue competenze, affinché nel Cantone di Basilea Città le emissioni di gas serra siano ridotte a un saldo netto pari a zero in tutti i settori entro il 2037.

A tal fine, lo Stato stabilisce in modo vincolante obiettivi quinquennali e schemi di riduzione dei gas serra e agisce secondo il principio di causalità nonché a favore di una giustizia climatica globale.

Lo Stato s’impegna, nel quadro delle sue partecipazioni a istituti e imprese del patrimonio finanziario e amministrativo, affinché questi ultimi si conformino agli obiettivi summenzionati in tutte le loro attività.

Lo Stato s’impegna in seno alla Confederazione per creare le condizioni quadro necessarie.

Principi in materia di formazione ed educazione

Art. 17

Lo Stato provvede affinché l’offerta nel campo della formazione sia completa. L’insegnamento è volto a promuovere le capacità intellettuali e fisiche, creative, emotive e sociali dell’individuo, a consolidarne il senso di responsabilità verso gli altri e l’ambiente e a preparare e accompagnare il suo integrarsi nella società.

Scuole, asili infantili, strutture di assistenza diurna e case di accoglienza

Art. 18

Lo Stato gestisce asili infantili e scuole. Gestisce o sostiene strutture di assistenza diurna, scuole speciali e case di accoglienza.

Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza statali sono aconfessionali e apolitici.

Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza stimolano e impegnano i fanciulli e gli adolescenti conformemente alle loro capacità e inclinazioni. Promuovono l’integrazione di tutti i fanciulli e di tutti gli adolescenti e fanno da tramite tra le culture.

Scolarità

Art. 19

Nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, la frequentazione di una scuola è obbligatoria.

La frequentazione di asili infantili statali e di scuole statali è gratuita. Nella scuola dell’obbligo, il materiale scolastico è consegnato gratuitamente.

Vigilanza sulle scuole non statali

Art. 20

Gli asili infantili non statali e le scuole non statali richiedono un’autorizzazione e sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Università e scuole universitarie professionali

Art. 21

Il Cantone gestisce un’università e scuole universitarie professionali. Persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali.

Formazione professionale

Art. 22

Lo Stato garantisce e sostiene un’istruzione professionale diversificata. Esercita la vigilanza sull’intero settore della formazione professionale.

Esso sostiene il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

Educazione degli adulti

Art. 23

Lo Stato sostiene l’educazione degli adulti in generale e agevola la formazione e il perfezionamento mediante contributi finanziari o altre misure volte a promuovere pari opportunità.

Sicurezza pubblica

Art. 24

Lo Stato garantisce la sicurezza pubblica, segnatamente la protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi.

Esso prende misure di prevenzione delle catastrofi e preserva la pace pubblica con misure di prevenzione della violenza e di gestione dei conflitti.

Famiglie e analoghe comunità di vita

Art. 25

Lo Stato protegge la famiglia, nonché le analoghe comunità di vita e i loro figli.

Sanità

Art. 26

Lo Stato tutela e promuove la salute della popolazione.

Esso garantisce cure mediche accessibili a tutti.

Promuove le misure d’autoaiuto, l’aiuto e le cure a domicilio e sostiene le famiglie e i congiunti in questo compito.

Prende provvedimenti di prevenzione.

Provvede altresì affinché siano rispettati i diritti dei pazienti.

Ospedali

Art. 27

Il Cantone gestisce ospedali e cliniche pubblici; persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali.

Insieme con i Comuni e gli enti privati responsabili, nonché d’intesa con le autorità della regione, esso provvede affinché vi siano a disposizione altri ospedali, cliniche e istituzioni pubblici necessari.

Vigilanza sulla sanità pubblica

Art. 28

Il settore sanitario e l’esercizio delle professioni sanitarie sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Economia e lavoro

Art. 29

Lo Stato assicura lo sviluppo di un’economia efficiente e strutturalmente equilibrata creando condizioni quadro favorevoli.

A complemento di quanto previsto dal diritto federale, esso prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione. Svolge una politica attiva dell’impiego.

Lo Stato promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e compiti assistenziali.

Politica dei trasporti

Art. 30

Lo Stato rende possibile e coordina una mobilità sicura, economica, ecocompatibile e parsimoniosa sotto il profilo del consumo energetico. È data priorità ai trasporti pubblici.

Lo Stato s’impegna per un traffico d’agglomerato attrattivo, per collegamenti rapidi con i centri svizzeri e per il raccordo agli assi internazionali di trasporto ferroviario e stradale, nonché alle aviolinee e idrovie internazionali.

Energia

Art. 31

Lo Stato provvede a un approvvigionamento energetico sicuro che promuova lo sviluppo economico e sia ecocompatibile.

Esso promuove l’utilizzazione di energie rinnovabili, l’applicazione di nuove tecnologie e la decentralizzazione dell’approvvigionamento energetico, nonché il consumo parsimonioso e razionale dell’energia.

Lo Stato si oppone all’utilizzazione dell’energia nucleare e non assume partecipazioni in centrali nucleari.

Acqua

Art. 32

Lo Stato garantisce l’approvvigionamento in acqua potabile di qualità e bada affinché l’acqua industriale sia utilizzata con parsimonia.

L’approvvigionamento idrico non può essere affidato a imprese i cui utili spettino in tutto o in parte a privati.

Protezione dell’ambiente

Art. 33

Lo Stato prende provvedimenti per preservare la salubrità del suolo, dell’aria e dell’acqua.

Esso provvede a preservare la biodiversità delle specie animali e vegetali.

Promuove il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali usati e assicura l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti non riutilizzabili e la depurazione delle acque luride.

Protegge l’essere umano e l’ambiente dal rumore e dalle altre immissioni moleste o nocive e prende misure di prevenzione e riduzione dei rischi.

Assetto del territorio, protezione dell’alloggio e contesto abitativo8

Art. 34

Lo Stato provvede affinché il suolo sia utilizzato in modo appropriato e rispettoso dell’ambiente nel contesto di uno sviluppo insediativo adeguato all’agglomerato al di qua e al di là del confine. Preserva e promuove l’abitabilità, nonché la qualità urbanistica.

Lo Stato promuove la costruzione di abitazioni nell’interesse di un mercato dell’alloggio equilibrato. Bada affinché vi sia un’offerta adeguata di abitazioni, segnatamente di abitazioni adatte alle famiglie. Allo stesso modo lo Stato promuove in tutti i quartieri il mantenimento degli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti. 9

In tempi di penuria di alloggi, lo Stato provvede affinché, conformemente alle esigenze prevalenti della popolazione residente, quest’ultima sia efficacemente protetta dalle disdette e dagli aumenti di pigione. Ciò vale in particolare per i locatari più anziani e di lunga durata. 10

Al fine di conservare gli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti, oltre alla protezione degli inquilini prevista dal diritto federale lo Stato adotta tutte le misure di politica abitativa necessarie per preservare il carattere dei quartieri, per mantenere la disponibilità di alloggi nonché le condizioni di alloggio e di vita esistenti. 11

Queste misure comprendono anche l’introduzione temporanea di un obbligo di autorizzazione connesso al controllo delle pigioni in caso di risanamento e trasformazione nonché di demolizione di abitazioni in affitto a prezzi accessibili. 12

La penuria di alloggi sussiste nel caso in cui la quota di abitazioni vuote sia pari o inferiore all’1,5 per cento. 13

Cultura

Art. 35

Lo Stato promuove la creazione culturale, la mediazione nel campo culturale e gli scambi culturali.

Esso provvede alla conservazione dei siti caratteristici, dei monumenti e dei beni culturali che gli appartengono o che gli sono stati affidati.

Sport

Art. 36

Lo Stato promuove la pratica dello sport.

Mezzi di comunicazione sociale

Art. 37

Lo Stato sostiene l’indipendenza e la pluralità dell’informazione.

Esso promuove l’accesso del pubblico ai mezzi di comunicazione sociale e alle fonti d’informazione.

Beni pubblici e regalìe

Art. 38

Lo Stato esercita la sovranità sul suolo pubblico, sulle acque pubbliche e sullo spazio aereo.

Il Cantone ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse del sottosuolo e la geotermia e di vendere il sale.

Il Cantone può esercitare esso stesso questo diritto o cederlo ai Comuni o a terzi.

La regalìa della caccia e della pesca compete ai Comuni. Sono salvi i diritti privati già esistenti.

Nei limiti della libertà economica, il Cantone può, in via legislativa, istituire altri monopoli.

IV. Cittadinanza e diritti popolari

1. Cittadinanza

Naturalizzazione

Art. 39

Il Cantone e i Comuni promuovono il conferimento della cittadinanza ai residenti stranieri. Il Cantone e i Comuni patriziali disciplinano i particolari nella loro legislazione.

2. Diritto di voto

Condizioni

Art. 40

Hanno diritto di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, hanno il domicilio politico nel Cantone di Basilea Città e che non sono sottoposti a curatela generale o non sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento. 14

I Comuni politici possono estendere il diritto di voto in materia comunale ad altri residenti.

Contenuto

Art. 41

Gli aventi diritto di voto hanno il diritto di:

  1. partecipare alle votazioni;
  2. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici;
  3. lanciare e firmare iniziative e referendum.

Esercizio del diritto di voto

Art. 42

Il diritto di voto si esercita nel domicilio politico. La legge determina le eccezioni.

Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale al momento in cui si stabilisce nel Cantone.

Protezione

Art. 43

Gli aventi diritto di voto hanno diritto che nelle votazioni e elezioni la volontà del corpo elettorale si esprima in modo affidabile e inalterato.

Essi possono interporre ricorso al Tribunale d’appello se ritengono che vi sia stata violazione del diritto di voto.

Nelle votazioni e elezioni va salvaguardato il segreto del voto. Rimangono salve le normative previste per le assemblee comunali.

3. Elezioni

Elezioni popolari

Art. 44

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. i membri del Gran Consiglio;
  2. i membri del Consiglio di Stato;
  3. fra i membri del Consiglio di Stato, il presidente del Governo;
  4. i presidenti dei tribunali;
  5. e. ed f.15 ...
  6. i deputati del Cantone di Basilea Città al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

La durata del mandato dei deputati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati è la stessa.

All’elezione del membro del Consiglio degli Stati possono partecipare anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Basilea Città, hanno diritto di voto in materia federale. 16

Circondari elettorali

Art. 45

Per le elezioni al Gran Consiglio, la Città di Basilea è suddivisa in tre circondari elettorali; i Comuni politici di Bettingen e di Riehen formano ciascuno un circondario.

La legge disciplina la struttura dei circondari elettorali.

Procedura elettorale

Art. 46

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. I Comuni politici di Bettingen e di Riehen hanno diritto ad almeno un seggio ciascuno.

... 17

I membri del Consiglio di Stato, il presidente del Governo e i presidenti dei tribunali sono eletti secondo il sistema maggioritario. 18

4. Iniziativa popolare

Iniziativa popolare

Art. 47

3000 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa generica o elaborata, chiedere in ogni tempo l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di disposizioni costituzionali, di disposizioni di legge o di decreti del Gran Consiglio sottostanti a referendum.

Le iniziative per la revisione totale della Costituzione possono essere presentate unicamente sotto forma di proposta generica.

Le iniziative elaborate contengono un progetto elaborato di testo costituzionale o di testo di legge o di decreto. Le iniziative generiche devono contenere una descrizione del loro oggetto e del loro scopo.

Le iniziative devono essere depositate entro 18 mesi dalla pubblicazione della relativa domanda.

Validità

Art. 48

La Cancelleria dello Stato accerta se l’iniziativa è o non è formalmente riuscita.

L’iniziativa è nulla in tutto o in parte se:

  1. viola diritto di rango superiore;
  2. è inattuabile;
  3. non rispetta l’unità della materia.

Procedura

Art. 49

Le iniziative devono essere trattate entro i termini fissati dalla legge.

Le iniziative elaborate sono sottoposte immutate al voto del Popolo.

Le iniziative generiche sono sottoposte al voto del Popolo se il Gran Consiglio rifiuta di elaborare il pertinente progetto. Se il Popolo accetta l’iniziativa o se il Gran Consiglio ha deciso di darle seguito, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme alle richieste dell’iniziativa.

Il Gran Consiglio decide definitivamente se l’atto normativo chiesto da un’iniziativa generica debba avere rango costituzionale, di legge o di decreto del Gran Consiglio.

Controprogetto

Art. 50

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsivoglia iniziativa, nonché ai progetti che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

L’iniziativa e il controprogetto sono sottoposti simultaneamente al voto del Popolo.

I votanti possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

5. Referendum

Referendum obbligatorio

Art. 51

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le revisioni costituzionali;
  2. le iniziative elaborate;
  3. le iniziative generiche che il Gran Consiglio respinge o cui contrappone un controprogetto;
  4. i progetti di atti normativi che il Gran Consiglio ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica;
  5. i trattati il cui contenuto modifica la Costituzione;
  6. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

Il Gran Consiglio può decidere di sottoporre altri oggetti al voto del Popolo.

Referendum facoltativo

Art. 52

I seguenti atti normativi e le seguenti decisioni del Gran Consiglio sono sottoposti al voto del Popolo se 2000 aventi diritto di voto ne fanno richiesta entro 42 giorni dalla pubblicazione:

  1. le leggi;
  2. le decisioni in materia di spese, per gli importi determinati dalla legge;
  3. i trattati che non sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo;
  4. tutte le altre decisioni, eccetto che la Costituzione o la legge dichiari espressamente che non sottostanno a referendum.

Le seguenti decisioni del Gran Consiglio non sottostanno a referendum:

  1. le decisioni che si riferiscono a persone, come nomine, amnistie, grazie e naturalizzazioni;
  2. le decisioni connesse all’esercizio dei diritti di partecipazione del Cantone in seno alla Confederazione;
  3. le decisioni concernenti il bilancio di previsione e il conto di Stato;
  4. le decisioni che delimitano l’assunzione di capitali di terzi;
  5. le decisioni connesse all’esercizio dell’alta vigilanza;
  6. le decisioni di riconoscimento di Chiese e comunità religiose da parte del Cantone;
  7. le rettifiche di confine;
  8. le decisioni procedurali, le decisioni vertenti su disposizioni d’esecuzione dell’organizzazione o del regolamento interni e le decisioni concernenti i rapporti con altre autorità;
  9. le risoluzioni.

6. Partecipazione

Procedure di consultazione

Art. 53

L’autorità che organizza una procedura di consultazione in merito a un progetto di portata generale ne informa il pubblico e offre a tutti gli interessati l’occasione di esprimersi.

Partiti

Art. 54

I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà popolari.

Quartieri

Art. 55

La popolazione dei quartieri è associata alla formazione dell’opinione e della volontà dello Stato quando sono in gioco decisioni che la toccano da vicino.

V. Cantone e Comuni

1. Comuni in generale

Personalità giuridica

Art. 56

I Comuni (Comuni politici e Comuni patriziali) sono enti territoriali di diritto pubblico con personalità giuridica.

Composizione

Art. 57

Il Cantone di Basilea Città è composto del Comune politico della Città di Basilea e dei Comuni politici di Bettingen e di Riehen.

Il Cantone cura gli affari del Comune politico della Città di Basilea.

Sul territorio di ogni Comune politico vi è anche un Comune patriziale.

Esistenza

Art. 58

L’esistenza, il territorio e il patrimonio dei Comuni sono garantiti.

L’aggregazione, la divisione e il riassetto di Comuni richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e del Cantone.

Le rettifiche di confine tra i Comuni politici di Bettingen e di Riehen richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

2. Autonomia comunale

Garanzia

Art. 59

L’autonomia dei Comuni è garantita. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di gestire da sé i propri affari.

Il diritto cantonale garantisce ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

Le garanzie previste nella presente sezione sono parte integrante dell’autonomia comunale.

Compiti

Art. 60

I Comuni politici sono competenti per i compiti per cui si addice una regolamentazione locale e che non rientrano nelle competenze del Cantone.

La ripartizione dei compiti tra il Cantone e i Comuni politici s’impronta ai principi della trasparenza, dell’economicità e della vicinanza al cittadino.

Imposte, tributi causali, patrimonio comunale

Art. 61

I Comuni politici riscuotono:

  1. un’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  2. un’imposta sugli utili fondiari.

La legge può autorizzare i Comuni politici a riscuotere altre imposte.

I Comuni possono riscuotere tributi causali ed emolumenti e assumere prestiti.

Essi amministrano il loro patrimonio in modo autonomo.

Finanziamento dei compiti

Art. 62

Il Cantone e i Comuni politici sopperiscono alle spese connesse all’adempimento dei loro compiti per mezzo del gettito fiscale e di altri introiti.

Nel regolare la ripartizione della responsabilità finanziaria tra Cantone e Comuni politici, il Cantone considera il principio secondo cui i compiti sono finanziati dall’ente pubblico che li dispone e ne fruisce.

Il Cantone regola il finanziamento in modo da creare incentivi all’iniziativa individuale e a un comportamento economicamente corretto, e tiene conto dell’importanza che possono avere per il Cantone Comuni di residenza fiscalmente attrattivi.

Il Cantone compensa adeguatamente i Comuni per l’adempimento dei compiti che delega loro.

Perequazione finanziaria

Art. 63

Per compensare le disparità esistenti tra i Comuni politici a causa di oneri strutturali speciali o della diversa capacità finanziaria, il Cantone instaura in via legislativa un sistema di perequazione finanziaria.

3. Comuni patriziali

Compiti

Art. 64

I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza comunale. Gestiscono le proprie aziende, amministrano il proprio patrimonio ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni, fondazioni e corporazioni loro aggregate. Possono essere affidati loro altri compiti d’interesse pubblico.

4. Organizzazione e statuto nel Cantone

Organizzazione

Art. 65

I Comuni stabiliscono la propria organizzazione nel regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Nei Comuni politici sono garantiti il referendum facoltativo contro le decisioni del Consiglio comunale e il diritto d’iniziativa.

Partecipazione nel Cantone

Art. 66

I Comuni politici possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge mediante decisione dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale. Le disposizioni sulle votazioni popolari si applicano per analogia.

Nell’ambito della preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i Comuni specialmente interessati sono sentiti per tempo.

Collaborazione

Art. 67

Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale.

Per adempiere determinati compiti d’interesse pubblico, i Comuni possono costituire consorzi o istituti intercomunali, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, o con enti territoriali esteri vicini e assumere partecipazioni in imprese pubbliche, a economia mista o private.

Vigilanza

Art. 68

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone. La vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato.

La vigilanza si limita a un controllo giuridico, salvo che la legge preveda anche una verifica dell’adeguatezza.

VI. Autorità cantonali

1. Principi

Divisione dei poteri

Art. 69

L’organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità esercita il potere dello Stato illimitatamente e senza controlli.

Nessuna autorità è autorizzata a intervenire in un campo che la Costituzione o la legge dichiara di competenza di un’altra autorità, salvo che la Costituzione lo preveda.

Eleggibilità

Art. 70

Tutti gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.

La legge può subordinare a condizioni supplementari l’eleggibilità a membro di un’autorità giudiziaria e estenderla a persone che non hanno diritto di voto nel Cantone.

Essa disciplina l’eleggibilità a membro di altre autorità.

Incompatibilità

Art. 71

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, il difensore civico, i giudici in qualsivoglia autorità giudiziaria, i presidenti e i membri di qualsivoglia autorità di conciliazione, il cancelliere del Tribunale d’appello e il procuratore pubblico non possono far parte di un’altra di queste autorità. 19

I quadri superiori dell’amministrazione e i collaboratori personali del Consiglio di Stato o dei consiglieri di Stato, se partecipano regolarmente in modo determinante alla preparazione dei decreti e delle decisioni del Consiglio di Stato, non possono far parte del Gran Consiglio. La disposizione vale anche per il capo dell’amministrazione del Tribunale d’appello. 20

La legge disciplina i particolari. Per altre autorità, può stabilire ulteriori incompatibilità.

Incompatibilità per parentela o affinità

Art. 72

La legge determina le incompatibilità per parentela e affinità per quanto concerne il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie.

Durata del mandato

Art. 73

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato sono eletti per un quadriennio.

Per i tribunali e il difensore civico la durata del mandato è di sei anni.

La legge determina la durata del mandato dei membri delle altre autorità.

Astensione

Art. 74

I membri delle autorità si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente e personalmente.

L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.

Informazione e visione degli atti

Art. 75

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

Il diritto di prendere visione degli atti ufficiali sussiste per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

La legge disciplina i particolari, fermo restando il carattere confidenziale dei dati fiscali.

Lingua ufficiale

Art. 76

La lingua ufficiale è il tedesco.

Le autorità e i servizi dell’amministrazione sono autorizzati a corrispondere anche in altre lingue.

Responsabilità

Art. 77

La responsabilità delle autorità e del personale dell’amministrazione cantonale è disciplinata dalla legge.

Responsabilità per danni

Art. 78

Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio del loro operato sovrano.

Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un pregiudizio particolarmente grave e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.

In caso di grave violazione dei diritti della personalità, la persona lesa ha inoltre diritto a un’indennità a titolo di riparazione morale.

Immunità

Art. 79

Chi fa uso del diritto di parola in Gran Consiglio o nelle sue commissioni non può essere chiamato giuridicamente a rispondere delle proprie dichiarazioni.

In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei membri presenti.

2. Gran Consiglio

Statuto e composizione

Art. 80

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

Esso si compone di 100 membri.

Indipendenza

Art. 81

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

Fatto salvo il segreto professionale, essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Limitazione del numero di mandati consecutivi

Art. 82

Chi ha fatto ininterrottamente parte del Gran Consiglio per quattro legislature non è rieleggibile per la legislatura successiva.

Le legislature già iniziate sono equiparate a legislature intere.

Attività legislativa

Art. 83

Il Gran Consiglio emana in forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.

Sono fondamentali e importanti le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, come anche, in particolare, le disposizioni su:

  1. gli elementi basilari dello statuto giuridico del singolo;
  2. l’oggetto dei tributi, la cerchia dei contribuenti e il calcolo dei tributi, eccettuate le tasse di lieve entità;
  3. lo scopo, la natura e i limiti delle prestazioni cantonali;
  4. gli elementi basilari dell’organizzazione e dei compiti delle autorità.

Urgenza

Art. 84

Le leggi e i decreti la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messi immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Anche le leggi urgenti e i decreti urgenti sottostanno a referendum facoltativo. Se è chiesto il referendum, essi decadono allorché:

  1. la votazione sul referendum non si svolge nell’anno che segue l’entrata in vigore della legge o del decreto;
  2. la legge o il decreto è respinto dal Popolo.

Convenzioni

Art. 85

Il Gran Consiglio approva le convenzioni concernenti oggetti di sua competenza.

Nella preparazione di trattati importanti che richiedono la sua approvazione, esso può consigliare il Consiglio di Stato e seguirne i lavori per il tramite delle sue commissioni.

Pianificazione

Art. 86

Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione globale del Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla legge.

Esso emana, approva ed esamina i piani nei casi previsti dalla legge.

Atti amministrativi importanti

Art. 87

Il Gran Consiglio decide in merito ad atti amministrativi importanti nei casi previsti dalla legge.

Decisioni finanziarie

Art. 88

Il Gran Consiglio decide su:

  1. le spese che non sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato;
  2. il bilancio di previsione;
  3. l’approvazione del conto di Stato;
  4. i limiti entro cui far capo a capitali di terzi.

Quando autorizza una spesa globale o stanzia un credito globale, il Gran Consiglio abbina la sua decisione a un mandato di prestazioni.

Elezioni

Art. 89

Su proposta della sua commissione, il Gran Consiglio elegge il difensore civico e i giudici, sempre che la legge non preveda altrimenti. 21

La legge può affidare al Gran Consiglio ulteriori competenze elettorali.

Vigilanza

Art. 90

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione, sulle autorità giudiziarie e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici, per quanto essi svolgano compiti che rientrano nelle incombenze del Cantone.

Esso approva i rendiconti annuali del Consiglio di Stato, dei tribunali, del difensore civico e delle aziende amministrative autonome.

Altri compiti

Art. 91

Il Gran Consiglio:

  1. esercita i diritti di partecipazione conferiti ai Cantoni dalla Costituzione federale22; sono eccettuate le risposte alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;
  2. decide i conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme;
  3. accerta il risultato delle elezioni cantonali;
  4. decide sulle domande di amnistia e di grazia;
  5. decide circa le rettifiche dei confini del territorio cantonale e urbano;
  6. 23 ...
  7. decide circa la validità delle iniziative popolari o deferisce direttamente la questione al Tribunale d’appello;
  8. decide circa il riconoscimento cantonale di Chiese e comunità religiose di diritto privato e circa la revoca di tale riconoscimento.

La legge può conferire ulteriori attribuzioni al Gran Consiglio.

Esame preliminare

Art. 92

Il Gran Consiglio decide sulle proposte e sui disegni di legge e di decreto in base a:

  1. una raccomandazione o un rapporto del Consiglio di Stato;
  2. un rapporto di una sua commissione.

Non richiedono un esame preliminare le decisioni ordinatorie procedurali e la decisione di lanciare un referendum cantonale in materia federale.

Mandati al Consiglio di Stato

Art. 93

Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali il Gran Consiglio può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio di Stato. 24

Presidenza

Art. 94

Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri i propri presidente e vicepresidente per la durata di un anno.

Commissioni

Art. 95

Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.

Per adempiere i loro compiti, le commissioni hanno il diritto di farsi dare informazioni, di consultare i documenti e di condurre inchieste nei limiti fissati dalla legge.

Pubblicità dei dibattiti

Art. 96

I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

Convocazione

Art. 97

Il Gran Consiglio è convocato dal presidente.

Esso si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedano.

Il Gran Consiglio si riunisce in seduta straordinaria:

  1. quando un quarto dei suoi membri, il Consiglio di Stato o, congiuntamente, i due Comuni politici di Bettingen e di Riehen ne facciano richiesta specificando la questione, di sua competenza, che dovrà essere trattata;
  2. di moto proprio, al fine di deliberare su questioni concernenti l’ente pubblico o farsi informare in merito.

Quorum

Art. 98

Il plenum e le commissioni del Gran Consiglio deliberano validamente se è presente la metà dei membri.

Organizzazione e procedura

Art. 99

L’organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con i tribunali e con il difensore civico sono disciplinati dalla legge. 25

Il Gran Consiglio può emanare mediante decreto disposizioni di esecuzione concernenti la propria organizzazione e la propria procedura.

Rapporti tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio

Art. 100

Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre affari alla decisione del Gran Consiglio e presentargli proposte.

I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio a titolo consultivo. Hanno il diritto di presentare proposte in merito a qualsiasi punto all’ordine del giorno.

3. Consiglio di Stato e amministrazione

Statuto e composizione

Art. 101

Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

Esso si compone di sette membri.

Presidenza

Art. 102

Il presidente del Governo presiede il Consiglio di Stato per la durata di una legislatura.

Egli dirige, pianifica e coordina i lavori del Consiglio di Stato in quanto autorità collegiale e lo rappresenta all’interno e all’esterno.

Collegialità

Art. 103

Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.

La legge può affidare certe incombenze ai membri competenti del Consiglio di Stato e ai dipartimenti.

Incombenze governative

Art. 104

Il Consiglio di Stato adempie le incombenze governative segnatamente:

  1. seguendo l’evoluzione nello Stato e nella società e, fondandosi sulla sua valutazione della situazione, definendo gli obiettivi, le procedure e le modalità dell’operato cantonale e comunale;
  2. pianificando e coordinando le attività cantonali e comunali;
  3. programmando periodicamente l’attività governativa e rendendo periodicamente conto del conseguimento degli obiettivi così prefissati;
  4. rappresentando il Cantone e la Città di Basilea all’interno e all’esterno.

In materia di sviluppo sostenibile, il Consiglio di Stato si avvale della consulenza di specialisti indipendenti.

Attività normativa

Art. 105

Il Consiglio di Stato partecipa alla preparazione della legislazione e alle relative deliberazioni in Gran Consiglio.

Esso emana disposizioni normative sotto forma di ordinanza, sempre che la Costituzione o la legge l’autorizzi a farlo.

La legge può prevedere che il Consiglio di Stato emani ulteriori disposizioni, per quanto la procedura legislativa non vi si presti. Essa limita questa delega a un campo determinato e ne fissa i limiti.

In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può emanare in via di ordinanza le disposizioni necessarie all’attuazione del diritto di rango superiore, sempre che il Gran Consiglio non sia in grado di provvedervi da sé nell’ambito della procedura legislativa ordinaria o urgente. Queste disposizioni vanno sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.

Convenzioni

Art. 106

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di concludere convenzioni, fatto salvo il diritto di approvazione del Gran Consiglio.

Decisioni finanziarie

Art. 107

Il Consiglio di Stato elabora il piano finanziario. Adotta il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.

Esso dispone di una propria competenza in materia di spese, nei limiti fissati dalla legge.

Ha facoltà di far capo a capitali di terzi, nei limiti fissati dal Gran Consiglio.

Amministra il patrimonio finanziario del Cantone e ne dispone nella misura in cui le sue attribuzioni non siano limitate dalla legge.

Direzione dell’amministrazione

Art. 108

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale. Vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici nell’adempimento di queste loro mansioni.

Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto, efficace e vicina al cittadino e, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato provvede affinché le pratiche amministrative siano sbrigate in modo semplice e celere.

Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.

Non dà attuazione a disposizioni che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

Stato di emergenza

Art. 109

Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Tali provvedimenti devono essere sottoposti senza indugio per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrati in vigore.

Altri compiti

Art. 110

Il Consiglio di Stato ha i compiti seguenti:

  1. provvede alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblici;
  2. assicura la partecipazione del Cantone a livello federale, eccetto che non ne sia competente il Gran Consiglio;
  3. procede alle nomine che non siano di competenza di altri organi;
  4. 26 conferisce la cittadinanza;
  5. presenta al Gran Consiglio un rendiconto annuale su tutti i settori dell’amministrazione cantonale;
  6. accerta i risultati delle votazioni popolari cantonali.

La legge può conferire ulteriori compiti al Consiglio di Stato.

Amministrazione cantonale

Art. 111

L’amministrazione cantonale comprende il dipartimento presidenziale e sei altri dipartimenti.

Il presidente del Governo dirige il dipartimento presidenziale. Questo dipartimento svolge anche mansioni amministrative.

Gli altri consiglieri di Stato dirigono un dipartimento ciascuno.

Il Consiglio di Stato regola le supplenze in seno alla presidenza del Governo e alle direzioni dei dipartimenti.

La legge può creare aziende amministrative autonome.

Essa disciplina l’assunzione del personale dell’amministrazione cantonale.

4. Autorità giudiziarie

In genere

Art. 112

I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

L’amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali.

Giurisdizione civile

Art. 113

La giurisdizione civile è esercitata dal Tribunale civile e dal Tribunale d’appello.

Giurisdizione penale

Art. 114

La giurisdizione penale è esercitata dal Tribunale penale e dal Tribunale d’appello.

La legge può istituire altre autorità della giurisdizione penale, segnatamente per la giurisdizione penale minorile.

La legge può attribuire competenze in materia di diritto penale amministrativo anche alle autorità amministrative cantonali o comunali. È fatto salvo il riesame in sede giudiziaria.

Giurisdizione amministrativa

Art. 11527

La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Tribunale delle assicurazioni sociali, dalle commissioni di ricorso previste dalla legge, dal tribunale per il ricovero a scopo di assistenza e dal Tribunale d’appello.

Giurisdizione costituzionale

Art. 116

Come Corte costituzionale, il Tribunale d’appello pronuncia su:

  1. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione federale28 o dalla Costituzione cantonale, quando non vi siano altri rimedi giuridici per farli valere;
  2. i ricorsi concernenti l’ammissibilità di un’iniziativa popolare o le questioni sottopostegli in merito dal Gran Consiglio;
  3. i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un’iniziativa generica da parte del Gran Consiglio;
  4. le controversie vertenti sulla protezione dell’autonomia dei Comuni.

Non sono impugnabili con ricorso alla Corte costituzionale:

  1. le disposizioni della Costituzione;
  2. le leggi, eccetto che nell’ambito della loro applicazione o in caso di controversie ai sensi del capoverso 1 lettera d;
  3. le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato eccettuate dal legislatore;
  4. la clausola d’urgenza di una legge;
  5. le decisioni con cui il Gran Consiglio accorda o revoca il riconoscimento cantonale a Chiese e comunità religiose organizzate secondo il diritto privato.

Organizzazione, procedura e vigilanza

Art. 117

Il Tribunale d’appello funge da autorità giurisdizionale cantonale suprema nelle controversie civili, penali, amministrative e costituzionali.

L’organizzazione, le competenze e la procedura dei tribunali sono disciplinate dalla legge. Devono essere garantite l’affidabilità e la celerità dei procedimenti, nonché l’indipendenza dei tribunali in materia organizzativa.

Nell’ambito di convenzioni regionali, la legge può affidare determinate competenze giurisdizionali a tribunali regionali.

Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza su tutti i tribunali di istanza inferiore. 29

I tribunali fanno annualmente rapporto al Gran Consiglio.

5. Difensore civico

Difensore civico

Art. 118

La legge istituisce un difensore civico cantonale indipendente incaricato del settore dei ricorsi. Il difensore civico accerta i fatti e fa da mediatore in caso di conflitto tra amministrati e servizi amministrativi.

VII. Ordinamento finanziario

Finanze e pianificazione finanziaria

Art. 119

Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite in modo parsimonioso, economico, conforme agli imperativi congiunturali e al principio di causalità, nonché improntate ai bisogni dell’economia pubblica. A medio termine, devono essere equilibrate.

Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria globale.

Il bilancio di previsione e il conto di Stato ottemperano ai principi della trasparenza e della pubblicità.

Prima di assumere nuovi compiti, ne vanno valutate le conseguenze economiche e finanziarie.

Freno all’indebitamento

Art. 120

Il Cantone provvede affinché il rapporto tra il suo indebitamento e le sue risorse economiche non superi, a medio termine, il limite fissato dal legislatore. In tal ambito va garantito lo sviluppo sostenibile delle finanze.

Le spese annue sono fissate tenuto conto della situazione finanziaria e del principio di una stabile evoluzione delle spese.

Risorse finanziarie

Art. 121

Le risorse finanziarie del Cantone provengono da:

  1. le imposte e gli altri tributi;
  2. i redditi patrimoniali;
  3. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
  4. l’emissione e l’assunzione di prestiti.

Imposte e altri tributi

Art. 122

Il Cantone riscuote imposte dirette dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche.

La legge determina le imposte riscosse dal Cantone e i tributi che il Cantone, gli enti o istituti di diritto pubblico possono riscuotere.

Principi dell’imposizione

Art. 123

Il regime fiscale è strutturato in conformità dei principi dell’universalità, dell’uguaglianza e della capacità economica.

Le imposte dirette sono calcolate in modo da non oberare le persone economicamente deboli, da incentivare la previdenza individuale e da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti.

Impiego dei fondi pubblici

Art. 124

Qualsiasi impiego dei fondi pubblici deve avere un fondamento giuridico ed essere autorizzato dall’autorità competente.

Controllo delle finanze

Art. 125

La vigilanza sulle finanze dello Stato è assicurata mediante organi di controllo indipendenti.

La legge disciplina la vigilanza sull’utilizzazione delle prestazioni che lo Stato fornisce a terzi.

VIII. Chiese e comunità religiose

1. Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico

Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico

Art. 126

La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelita sono riconosciute dal Cantone quali enti di diritto pubblico.

Esse hanno lo statuto di enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Altre Chiese e comunità religiose possono essere riconosciute quali enti di diritto pubblico mediante revisione della Costituzione.

Autonomia

Art. 127

Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano autonomamente.

Esse si danno uno Statuto la cui emanazione e modifica richiede il consenso della maggioranza dei loro membri votanti e l’approvazione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se né il diritto federale né quello cantonale vi si oppongono.

Nei limiti fissati dalle disposizioni qui sopra, la legge disciplina la procedura d’approvazione dello Statuto e dell’ordinamento fiscale, nonché l’alta vigilanza sulla gestione patrimoniale.

Appartenenza, diritto di voto e di eleggibilità

Art. 128

I residenti nel Cantone appartengono alla Chiesa o comunità religiosa riconosciuta quale ente di diritto pubblico e corrispondente alla loro confessione o religione, se adempiono le condizioni menzionate nel rispettivo Statuto.

L’uscita dalla Chiesa o comunità religiosa è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

Le condizioni del diritto di voto e di eleggibilità sono definite nello Statuto.

Enti e istituti subordinati

Art. 129

Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico possono prevedere nel loro Statuto una suddivisione in parrocchie, in comunità di quartiere o in altri enti subordinati.

Queste suddivisioni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Lo Statuto delle Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico definisce anche lo statuto e le grandi linee dell’organizzazione degli enti subordinati.

Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico possono, per i loro bisogni, creare istituti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Diritti e oneri

Art. 130

Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico amministrano il loro patrimonio autonomamente sotto l’alta vigilanza del Consiglio di Stato.

Esse possono riscuotere imposte dai loro membri. Gli ordinamenti fiscali richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

La legge disciplina i loro altri diritti e oneri, segnatamente per quanto concerne l’insegnamento religioso nelle scuole o l’assistenza spirituale negli ospedali e nei penitenziari, nonché nell’ambito di progetti e istituzioni che lo Stato e le Chiese o comunità religiose gestiscono in comune.

Giustizia

Art. 131

Le Chiese e comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico disciplinano la procedura per la composizione delle controversie.

I loro atti normativi e le loro decisioni di ultima istanza possono essere impugnati davanti al Tribunale d’appello dai loro membri e dai loro enti e istituti.

Il Tribunale d’appello esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale e al diritto cantonale. Ne verifica inoltre la conformità con il diritto della Chiesa o comunità religiosa, per quanto la normativa della medesima lo preveda.

2. Altre Chiese e comunità religiose

Statuto giuridico

Art. 132

Le Chiese e comunità religiose che non sono riconosciute quali enti di diritto pubblico sottostanno al diritto privato.

Riconoscimento cantonale di altre Chiese e comunità religiose

Art. 133

Le Chiese e comunità religiose organizzate secondo il diritto privato possono essere riconosciute dal Cantone e ottenere così speciali diritti se:

  1. rivestono importanza sul piano sociale;
  2. rispettano la pace confessionale e l’ordinamento giuridico;
  3. gestiscono con trasparenza le loro finanze e
  4. consentono l’uscita dei loro membri in qualsiasi momento.

Non vi è diritto al riconoscimento da parte del Cantone.

Il riconoscimento da parte del Cantone è conferito con decreto del Gran Consiglio. Esso deve raccogliere il consenso di almeno 51 deputati. Il decreto non sottostà a referendum.

Il decreto di riconoscimento stabilisce i diritti conferiti alla Chiesa o comunità religiosa e gli oneri ch’essa è tenuta ad adempiere.

Revoca del riconoscimento

Art. 134

Il Gran Consiglio può revocare il riconoscimento secondo la procedura prevista nel § 133 capoverso 3 se le condizioni del medesimo non sono più adempite o se la Chiesa o comunità religiosa non adempie gli oneri che le incombono.

3. Disposizioni comuni

Spese di culto

Art. 135

Per principio, tutte le Chiese e comunità religiose sopperiscono esse stesse alle spese di culto.

Prestazioni dello Stato alle Chiese e comunità religiose

Art. 136

Lo Stato può sostenere l’opera svolta dagli ecclesiastici negli ospedali, nei penitenziari e in altre istituzioni pubbliche.

Esso può fornire contributi per la conservazione di edifici o monumenti culturali e per altri compiti d’interesse pubblico svolti dalle Chiese o comunità religiose.

IX. Revisione della Costituzione

Principio

Art. 137

La Costituzione cantonale può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Revisione totale

Art. 138

Spetta al Popolo decidere se intraprendere una revisione totale.

Se il Popolo decide la revisione totale, il legislatore dispone di due anni per definire la procedura.

Revisione parziale

Art. 139

La revisione parziale può concernere singole disposizioni o più disposizioni materialmente connesse.

Essa avviene secondo la procedura legislativa.

Se decide di procedere a una revisione parziale o condivide un’iniziativa generica che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.

Tutela dell’autonomia comunale

Art. 140

Qualsivoglia modifica delle disposizioni della sezione concernente l’autonomia comunale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e dei tre decimi degli aventi diritto di voto.

X. Disposizioni transitorie

Entrata in vigore

Art. 141

La presente Costituzione entra in vigore il giorno della festa di Sant’Enrico, il 13 luglio 2006.

In tale giorno, la Costituzione del Cantone di Basilea Città del 2 dicembre 1889 è abrogata.

Sono parimenti abrogate tutte le disposizioni del diritto cantonale in vigore a tale momento se incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della presente Costituzione.

Emanazione di nuove disposizioni

Art. 142

Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.

Iniziative popolari

Art. 143

Le iniziative che sono state sottoposte per esame alla Cancelleria dello Stato secondo il § 4 della legge sulle iniziative e i referendum (IRG) e pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, ma che, ai sensi del § 6 IRG, sono state depositate soltanto dopo, devono, per la loro riuscita formale, essere provviste di almeno 3000 firme valide. Il termine per la raccolta delle firme ai sensi del § 47 capoverso 4 della presente Costituzione comincia a decorrere dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Per le iniziative depositate ai sensi del § 6 IRG prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le disposizioni dell’IRG si applicano conformemente alla Costituzione del 2 dicembre 1889.

Autorità

Art. 144

I membri delle autorità rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo stabilito dal diritto anteriore.

Gran Consiglio

Art. 145

Le nuove disposizioni della presente Costituzione relative al numero dei membri e al quorum del Gran Consiglio hanno effetto a partire dalla prossima legislatura.

Incompatibilità, presidenza del Governo

Art. 146

Le nuove disposizioni sulle incompatibilità di funzione (§ 71 cpv. 2), sulle incompatibilità per parentela o affinità (§ 72), sulla presidenza del Governo e sulla creazione di un dipartimento presidenziale (§ 111) devono essere emanate tempestivamente così da poter essere applicate già per la prossima legislatura.

Le disposizioni necessarie, se non saranno state adottate tempestivamente in procedura legislativa ordinaria o urgente così da poter entrare in vigore prima dell’inizio della procedura elettorale, saranno emanate dal Consiglio di Stato in via d’ordinanza. Dopo le elezioni, tali disposizioni saranno sostituite senza indugio con norme del diritto ordinario.

Giudici unici a Bettingen e a Riehen

Art. 147

La funzione di giudice unico nei Comuni di Bettingen e di Riehen cessa con l’entrata in vigore della presente Costituzione. I procedimenti pendenti a tale data sono rimessi al Tribunale civile.

Decreti urgenti del Gran Consiglio

Art. 148

I decreti che il Gran Consiglio ha dichiarato urgenti in virtù del diritto anteriore rimangono in vigore e non sottostanno alle disposizioni del § 84 della presente Costituzione.

Decisioni in materia di spese (§ 88 cpv. 2)

Art. 149

Le decisioni in materia di spese, prese secondo il diritto anteriore, rimangono in vigore anche se le spese di cui si tratta non sono state abbinate a un mandato di prestazioni come prescrive invece il nuovo diritto.

Modifica della Costituzione cantonale del
3 giugno 2015

Art. 15030

La durata del mandato in corso dei presidenti dei tribunali, dei loro supplenti e dei giudici nominati secondo il diritto vigente è prorogata fino all’inizio del mandato dei presidenti dei tribunali e dei giudici da nominare secondo il nuovo diritto.

La durata del mandato in corso dei giudici supplenti del Tribunale delle assicurazioni sociali è prorogata fino all’inizio del mandato dei giudici del Tribunale delle assicurazioni sociali da nominare secondo il nuovo diritto.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Aggregazioni

  1. – garanzia [tab]– del territorio dei Comuni 58[tab]– dell’esistenza dei Comuni 58

Alloggio

  1. – diritto all’ 11
  2. – protezione 34

Amministrazione 101 ss

  1. – alta vigilanza del Gran Consiglio sull’ 90
  2. – amministrazione [tab]– cantonale 111[tab]– giudiziaria 112
  3. – assunzione del personale dell’111
  4. – direzione dell’108
  5. – incompatibilità 71
  6. – lingua ufficiale 76
  7. – presentazione al Gran Consiglio di un rendiconto annuale su tutti i settori dell’110
  8. – responsabilità del personale dell’77

Amnistia

  1. – domande [tab]– di amnistia 91[tab]– grazia 91

Arresto

  1. – protezione dall’ 12

Associazione

  1. – garanzia dalla libertà di associazione 11

Autorità

  1. – autorità cantonali 69 ss [tab]– amministrazione 101 ss[tab]– autorità giudiziarie 112 ss[tab]– Consiglio di Stato 101 ss[tab]– difensore civico 118[tab]– Gran Consiglio 80 ss[tab]– principi 69 ss
  2. – autorità della regione 27
  3. – collaborazione [tab]– intercantonale 3[tab]– transfrontaliera 3
  4. – garanzie procedurali 12
  5. – impiego dei fondi pubblici 124
  6. – ospedali 27
  7. – potere dello Stato esercitato dalle autorità 1
  8. – procedure di consultazione 53
  9. – referendum facoltativo 52
  10. – sostegno della Confederazione in progetti d’interesse [tab]– intercantonale 2[tab]– regionale 2[tab]– transfrontaliero 2
  11. – verifica dell’adempimento dei compiti 16

Bilancio

  1. – adozione del 107
  2. – decisione [tab]– del Gran Consiglio sul 88[tab]– concernenti il 52[tab]– finanziarie 88
  3. – finanze e pianificazione finanziaria 119
  4. – referendum facoltativo 52

Cantone 56 ss, 65 ss

  1. – appartenenza a [tab]– Chiese 128[tab]– comunità religiose 128
  2. – autorità cantonali [tab]– amministrazione 101 ss[tab]– autorità giudiziarie 112 ss– giurisdizione– amministrativa 115– civile 113– costituzionale 116– penale 114[tab]– principi 69 ss[tab]– Consiglio di Stato 101 ss[tab]– Gran Consiglio 80 ss[tab]– difensore civico 118
  3. – collaborazione 67
  4. – collaborazione [tab]– intercantonale 3[tab]– interparlamentare 4[tab]– transfrontaliera 3
  5. – compiti dei comuni politici 60
  6. – composizione del 57
  7. – conferimento della cittadinanza ai residenti stranieri 39
  8. – decisioni di riconoscimento di [tab]– Chiese 52[tab]– comunità religiose 52
  9. – determinazione delle imposte riscosse dal 122
  10. – diritti di partecipazione in seno alla Confederazione 52
  11. – diritto esclusivo di sfruttare [tab]– geotermia 38[tab]– risorse del sottosuolo 38[tab]– vendere il sale 38
  12. – elezione popolare dei deputati cantonali al Consiglio [tab]– degli Stati 44[tab]– nazionale 44
  13. – esercizio del diritto di voto 42
  14. – finanze del 119
  15. – finanziamento dei compiti cantonali 62
  16. – garanzia [tab]– del territorio dei Comuni 58[tab]– del patrimonio dei Comuni 58[tab]– dell’esistenza dei Comuni 58
  17. – gestione di [tab]– ospedali pubblici 27[tab]– cliniche pubbliche 27[tab]– scuole universitarie professionali 21[tab]– un’università 21
  18. – monopoli 38
  19. – naturalizzazione 39
  20. – obiettivi cantonali in materia di diritti fondamentali 14
  21. – partecipazione dei comuni nel 66
  22. – perequazione finanziaria 63
  23. – pianificazione finanziaria del 120
  24. – promozione dell’uguaglianza di fatto tra [tab]– donna 9[tab]– uomo 9
  25. – referendum obbligatorio per modifiche del territorio del 51
  26. – riconoscimento cantonale di altre [tab]– Chiese 133[tab]– comunità religiose 133
  27. – riconoscimento di [tab]– Chiese 126[tab]– comunità religiose 126
  28. – ripartizione della responsabilità finanziaria tra [tab]– Cantone 62[tab]– Comuni politici 62
  29. – riscossione di imposte dirette dalle persone [tab]– fisiche 122[tab]– giuridiche 122
  30. – risorse finanziarie [tab]– altri tributi 121[tab]– assunzione di prestiti 121[tab]– emissione di prestiti 121[tab]– imposte 121[tab]– prestazioni– della Confederazione 121– di terzi 121[tab]– redditi patrimoniali 121
  31. – stato di diritto [tab]– democratico 1[tab]– liberale 1[tab]– sociale 1
  32. – statuto nella Confederazione 2
  33. – vigilanza su [tab]– asili infantili non statali 20[tab]– scuole non statali 20[tab]– sulla sanità pubblica 28
  34. – vigilanza sui comuni 68

Chiesa (e) 126 ss

  1. – altre 132 statuto [tab]– revoca del riconoscimento 134[tab]– riconoscimento cantonale di 133[tab]– giuridico 132
  2. – appartenenza alla 128
  3. – Chiesa [tab]– cattolica cristiana 126[tab]– cattolica romana 126[tab]– evangelica riformata 126[tab]– evangelica riformata 126
  4. – compiti del Gran Consiglio 91
  5. – decisioni di riconoscimento di 52, 91, 116
  6. – diritti delle 130
  7. – enti di diritto pubblico [tab]– Chiesa cattolica cristiana 126[tab]– cattolica romana 126[tab]– evangelica riformata 126[tab]– evangelica riformata 126
  8. – giurisdizione costituzionale 116
  9. – giustizia nelle 131
  10. – oneri delle 130
  11. – organizzano autonoma della 127
  12. – prestazioni dello Stato alle 136
  13. – referendum facoltativo 52
  14. – riconoscimento cantonale di 9
  15. – spese di culto 135
  16. – subordinazione di [tab]– enti 129[tab]– istituti 129
  17. – uscita dalla 128

Cittadinanza 39 ss

  1. – cittadinanza svizzera 42
  2. – conferimento della [tab]– cantonale 110[tab]– comunale 64
  3. – esercizio del diritto di voto 42
  4. – promozione del conferimento della 39

Clima

  1. – riscaldamento climatico 15,16a
  2. – giustizia climatica 16a

Collaboratori personali 71

Commissione (i)

  1. – commissioni di ricorso 115
  2. – del Gran Consiglio 95
  3. – diritti delle 95
  4. – elezioni dei giudici supplenti del Tribunale [tab]– civile 89[tab]– d’appello 89[tab]– del difensore civico 89[tab]– delle assicurazioni sociali 89[tab]– penale 89
  5. – esame preliminare 92
  6. – giurisdizione amministrativa 115
  7. – immunità 79
  8. – preparazione di trattati importanti 85
  9. – proposta della 89
  10. – quorum delle 98

Compiti 15 ss

  1. – adempimento statale dei suoi 15
  2. – alta vigilanza del Gran Consiglio 90
  3. – altri compiti del Gran Consiglio 91
  4. – assunzione di [tab]– compiti affidatigli dalla Confederazione 2[tab]– nuovi compiti 119
  5. – attività legislativa 83
  6. – collaborazione [tab]– intercantonale 3[tab]– transfrontaliera 3
  7. – commissioni 95
  8. – compiti d’interesse pubblico 136
  9. – costituzione di [tab]– consorzi 67[tab]– istituti intercomunali 67
  10. – dei Comuni [tab]– patriziali 64[tab]– politici 60
  11. – del Consiglio di Stato 110
  12. – delle autorità 83
  13. – dello Stato 15 ss
  14. – economia e lavoro 29
  15. – finanziamento [tab]– dei 62[tab]– per compiti delegati 62
  16. – ognuno contribuisce secondo le sue forze a far fronte ai 6
  17. – parità dei sessi 9
  18. – responsabilità per danni 78
  19. – ripartizione dei compiti tra [tab]– Cantone 60[tab]– Comuni politici 60
  20. – sanità 26
  21. – sostegno della Confederazione nell’esercizio dei suoi 2
  22. – verifica dell’adempimento dei 16
  23. – vigilanza del Consiglio di Stato 108

Comune (i) 56 ss

  1. – aggregazione del 58
  2. – autonomia comunale 140
  3. – autonomia del 59 ss [tab]– garanzia dell’59
  4. – beni pubblici 38
  5. – circondari elettorali 45
  6. – collaborazione [tab]– intercantonale 3[tab]– interparlamentare 4[tab]– transfrontaliera 3
  7. – collaborazione intercomunale 67
  8. – composizione del Cantone 57
  9. – conferimento della cittadinanza comunale 64
  10. – convocazione di seduta straordinaria del Gran Consiglio 97
  11. – costituzione di [tab]– consorzi 67[tab]– istituti intercomunali 67
  12. – diritto ad almeno un seggio 46
  13. – divisione del 58
  14. – esercizio del diritto di voto 42
  15. – esistenza del 58
  16. – estensione del diritto di voto 40
  17. – finanze e pianificazione finanziaria 119
  18. – finanziamento dei compiti 62
  19. – garanzia del diritto [tab]– d’iniziativa 65[tab]– referendum facoltativo 65
  20. – garanzia [tab]– del patrimonio 58[tab]– del territorio del 58[tab]– dell’esistenza del 58
  21. – giudice unico 147
  22. – giurisdizione [tab]– costituzionale 116[tab]– penale 114
  23. – incombenze governative 104
  24. – obiettivi del 14
  25. – organizzazione del 65
  26. – ospedali 27
  27. – partecipazione nel Cantone 66
  28. – perequazione finanziaria 63
  29. – personalità giuridica del 56
  30. – pianificazione finanziaria globale 119
  31. – promozione [tab]– del conferimento della cittadinanza 39[tab]– dell’uguaglianza di fatto tra– donna 90– uomo 9
  32. – regalìe 38
  33. – rettifiche di confine del 58
  34. – riassetto del 58
  35. – ripartizione dei compiti tra [tab]– Cantone 61[tab]– Comuni 61
  36. – riscossione [tab]– di imposta– sugli utili fondiari 61– sul reddito delle persone fisiche 61[tab]– tributi 61
  37. – vigilanza del Cantone 68

Comunità religiose 126 ss

  1. – appartenenza alle 128
  2. – autonomia delle 127
  3. – diritti delle 130
  4. – diritto di voto nelle 128
  5. – enti subordinati 129 [tab]– organizzazione degli 129
  6. – giurisdizione costituzionale 116
  7. – giustizia nelle 131
  8. – istituti subordinati 129 [tab]– organizzazione degli 129
  9. – leggibilità nelle 128
  10. – non riconoscimento delle 132
  11. – oneri delle 130
  12. – prestazioni dello Stato 136
  13. – referendum facoltativo 52
  14. – revoca del riconoscimento delle 134
  15. – riconoscimento cantonale [tab]– di 91, 126[tab]– di altre 133
  16. – spese di culto 135
  17. – uscita dalle 128

Confederazione

  1. – prestazioni della 121
  2. – referendum facoltativo 52
  3. – risorse finanziarie del Cantone 121
  4. – statuto del Cantone nella 2

Consiglio degli Stati

  1. – durata del mandato dei deputati del Cantone al 44
  2. – elezioni popolari dei deputati del Cantone al 44

Consiglio di Stato 101 ss

  1. – alta vigilanza sul 90
  2. – approvazione dei rendiconti annuali del 90
  3. – attività normativa 105
  4. – autonomie delle Chiese e comunità religiose riconosciute 127
  5. – autorità collegiale 102
  6. – autorità [tab]– direttoriale 101[tab]– esecutiva suprema 101
  7. – collaboratori personali del 71
  8. – collegialità del 103
  9. – conclusione di convenzioni 106
  10. – convenzioni 85
  11. – decisione del Gran Consiglio in base a [tab]– raccomandazione del 92[tab]– rapporto del 92
  12. – decisioni finanziarie 88, 107
  13. – direzione dell’amministrazione 108
  14. – diritti ed oneri [tab]– Chiese riconosciute 130[tab]– comunità religiose riconosciute 130
  15. – durata del mandato 73
  16. – eleggibilità al
  17. – elezioni [tab]– popolari– dei membri del 44– del presidente del 44[tab]– secondo il sistema maggioritario 46
  18. – emanazione in via d’ordinanza da parte del 146
  19. – giurisdizione costituzionale 116
  20. – incombenze governative 104
  21. – incompatibilità 71 [tab]– per parentela 72
  22. – mandati al 93
  23. – partecipazione nel Cantone 66
  24. – pianificazione globale del 86
  25. – presidenza del 102
  26. – rapporti [tab]– del Gran Consiglio con il 99[tab]– con il Gran Consiglio 100
  27. – rettifiche di confine 58
  28. – seduta straordinaria del Gran Consiglio 97
  29. – stato di emergenza 109
  30. – supplenze in seno alla presidenza del 111
  31. – vigilanza sui comuni 68

Consiglio Nazionale

  1. – durata del mandato dei deputati al 44
  2. – elezioni popolari dei deputati del Cantone di Basilea-Città al 44

Consorzi

  1. – costituzione di 67

Corpo elettorale

  1. – protezione della volontà del 43

Costituzione

  1. – cantonale [tab]– attività amministrativa[tab]– attività– legislativa 83– normativa 105[tab]– diritti fondamentali 11[tab]– disposizioni transitorie 141[tab]– divisione dei poteri 69[tab]– garanzia dell’autonomia comunale 59[tab]– giurisdizione costituzionale 116[tab]– iniziativa popolare– elaborata 47– generica 47[tab]– organizzazione del Cantone 65[tab]– partecipazione nel Cantone 66[tab]– referendum– facoltativo 52– obbligatorio 51[tab]– revisione della 137 ss[tab]– riconoscimento di– Chiese 123– comunità religiose 126
  2. – federale [tab]– diritti fondamentali 11[tab]– esercizio dei diritti di partecipazione conferiti ai Cantoni dalla 91[tab]– garanzie procedurali 12[tab]– giurisdizione costituzionale 116

Difensore civico 118 ss

  1. – durata del mandato del 73
  2. – elezioni del 89
  3. – incompatibilità 71
  4. – rapporti del Gran Consiglio con 99
  5. – rendiconti annuali del 90

Dignità umana

  1. – inviolabilità della 7

Disposizioni transitorie 141 ss

Divisione dei poteri 69

Durata

  1. – del mandato [tab]– dei deputati al Consiglio– degli Stati 44– nazionale 44[tab]– dei membri del– Consiglio di Stato 73– Gran Consiglio 73– di altre autorità 73[tab]– del difensore civico 73
  2. – della presidenza [tab]– del Gran Consiglio 94[tab]– Consiglio di Stato 102

Eleggibilità

  1. – al [tab]– Consiglio di Stato 70[tab]– Gran Consiglio 70
  2. – nei tribunali 70
  3. – nelle
  4. – Chiese 128
  5. – comunità religiose 128

Elezioni 44 ss

  1. – accertamento del risultato delle 91
  2. – circondari elettorali 45
  3. – da parte del Gran Consiglio 89
  4. – diritto a [tab]– che nelle elezioni la volontà del corpo elettorale si esprima in modo– affidabile 43– inalterato 43[tab]– libere 11[tab]– di partecipare alle 41
  5. – garanzia dei diritti fondamentali 11
  6. – popolari 44
  7. – salvaguardia del segreto del voto nelle 43

Giudice/i

  1. – elezione [tab]– dei Giudici da parte del Gran Consiglio 89[tab]– popolari dei 44
  2. – incompatibilità 71
  3. – procedura elettorale 46

Garanzia/e

  1. – dei diritti fondamentali 11
  2. – dell’autonomia comunale 59
  3. – procedurali 12

Giustizia 131

  1. – climatica 16a

Gran Consiglio 80 ss

  1. – alta vigilanza da parte del 90
  2. – annuale rapporto delle autorità giudiziarie al 117
  3. – atti amministrativi importanti 87
  4. – attività legislativa del 83, 105
  5. – circondari elettorali 45
  6. – commissioni del 95 [tab]– delibera valevole delle commissioni 98
  7. – compiti del 91
  8. – composizione del 80
  9. – conferimento di mandati al Consiglio di Stato 93
  10. – controprogetto 50
  11. – convenzioni 84, 85, 106
  12. – convocazione del 97
  13. – decisioni del Gran Consiglio [tab]– finanziarie del 88, 106[tab]– non sottostanti a referendum 52
  14. – delibera valevole del plenum 98
  15. – durata del mandato del 73
  16. – eleggibilità al 70 [tab]– incompatibilità 71
  17. – elezione popolare dei membri del 44 [tab]– elezione a sistema proporzionale 46
  18. – elezioni da parte del 89
  19. – esame preliminare 92
  20. – giurisdizione costituzionale 116
  21. – immunità 79
  22. – incompatibilità 71
  23. – indipendenza dei membri del 81
  24. – iniziativa [tab]– generica 49[tab]– popolare 47
  25. – organizzazione del 99
  26. – partecipazione nel Cantone 66
  27. – pianificazione 86
  28. – presidenza del 94
  29. – procedura elettorale 46
  30. – pubblicità dei dibattiti 96
  31. – rapporti con il Consiglio di Stato 100
  32. – referendum [tab]– facoltativo 52[tab]– obbligatorio 51
  33. – revisione parziale della Costituzione 139
  34. – revoca del riconoscimento 134
  35. – riconoscimento cantonale di altre [tab]– Chiese 133[tab]– comunità religiose 133
  36. – seduta [tab]– ordinaria 97[tab]– straordinaria 97
  37. – stato di emergenza 109
  38. – statuto del 80
  39. – urgenza 84

Imposta (e)

  1. – principi dell’imposizione 123
  2. – riscossione [tab]– cantonale di imposte dirette dalle persone– fisiche 122– giuridiche 122[tab]– comunale di– altre imposte 61[tab]– da parte delle– Chiese riconosciute di 130– comunità religiose riconosciute di 130[tab]– imposta– su reddito di persone fisiche 61– sugli utili fondiari 61
  3. – risorse finanziarie del Cantone 121

Incompabilità 72, 78

Indennità

  1. – responsabilità per danni 78
  2. – riparazione morale 78

Iniziativa

  1. – accertamento formale di riuscita dell’48
  2. – controprogetto 50
  3. – decisione circa la validità delle 91
  4. – diritto [tab]– d’iniziativa nei Comuni 65[tab]– di lanciare un’41
  5. – giurisdizione costituzionale 116
  6. – popolare [tab]– elaborata 47[tab]– generica 47[tab]– per la revisione totale della Costituzione 47
  7. – procedura 49
  8. – referendum obbligatorio 51
  9. – revisione parziale della Costituzione 139

Istruzione

  1. – diritti fondamentali 11
  2. – diritto [tab]– all’ 11[tab]– alla stessa 9
  3. – formazione professionale 22
  4. – indipendenza dei membri del Gran Consiglio 81
  5. – parità dei sessi 9

Interesse pubblico

  1. – collaborazione intercomunale 67
  2. – compiti dei Comuni patriziali 64
  3. – limitazione dei diritti fondamentali 13
  4. – prestazioni dello Stato alle [tab]– Chiese 136[tab]– comunità religiose 136
  5. – principi dell’attività dello Stato 5

Legge/i

  1. – altri compiti del Consiglio di Stato 110
  2. – atti amministrativi importanti 87
  3. – attività [tab]– amministrativa 108[tab]– legislativa del Gran Consiglio 83[tab]– normativa del Consiglio di Stato 105
  4. – autonomia [tab]– comunale 59[tab]– delle– Chiese riconosciute 127– comunità religiose riconosciute 127
  5. – aziende amministrative autonome 111
  6. – collegialità in Consiglio di Stato 103
  7. – Commissioni del Gran Consiglio 95
  8. – compiti del Gran Consiglio 91
  9. – controllo delle finanze 125
  10. – decisione [tab]– sui disegni di 92[tab]– sulle proposte di 92
  11. – decisioni finanziarie del Consiglio di Stato 107
  12. – difensore civico 118
  13. – diritti delle [tab]– Chiese riconosciute 130[tab]– comunità religiose riconosciute 130
  14. – diritto di voto 42
  15. – divisione dei poteri 69
  16. – durata del mandato 73, 150
  17. – eleggibilità 70
  18. – elezioni da parte del Gran Consiglio 89
  19. – garanzie procedurali 12
  20. – giurisdizione [tab]– amministrativa 115[tab]– costituzionale 116[tab]– penale 114
  21. – imposte riscosse dal Cantone 122
  22. – incompatibilità 71 per [tab]– affinità 72[tab]– parentela 72
  23. – indipendenza dei tribunali 112
  24. – informazione del pubblico sull’attività della autorità 75
  25. – iniziativa popolare 47, 49
  26. – limitazione dei diritti fondamentali 13
  27. – organizzazione [tab]– dei Comuni 65[tab]– dei tribunali 117
  28. – partecipazione nel Cantone 66
  29. – pianificazione globale del Consiglio di Stato 86
  30. – procedura dinanzi ai tribunali 117
  31. – referendum facoltativo 52
  32. – responsabilità [tab]– del personale dell’amministrazione cantonale 77[tab]– delle autorità 77
  33. – riscossione di imposte da parte dei Comuni 61
  34. – scolarità 19
  35. – struttura dei circondari elettorali 45
  36. – uguali giuridica dinanzi alla 8
  37. – urgenza 84
  38. – vigilanza sui [tab]– Comuni 68[tab]– sui tribunali 117

Libertà

  1. – d’informazione 11
  2. – dei mezzi di comunicazione sociale 11
  3. – dell’arte 11
  4. – della scienza 11
  5. – di [tab]– associazione 11[tab]– coscienza 11[tab]– credo 11[tab]– domicilio 11[tab]– manifestazione 11[tab]– opinione 11[tab]– religione 11 riunione 11
  6. – diritto alla 11
  7. – garanzie procedurali 12
  8. – regalìe 38

Lingua

  1. – divieto di qualsivoglia discriminazione 8
  2. – lingua ufficiale 76

Maggioritario

  1. – elezione secondo il sistema 46

Nomine

  1. – altri compiti del Consiglio di Stato 110
  2. – referendum facoltativo 52

Ordinanza/e

  1. – attività normativa del Consiglio di Stato 105

Ordine del giorno 100

Ordine pubblico

  1. – stato di emergenza 109
  2. – tutela dell’ordine pubblico 110

Organizzazione/i

  1. – attività legislativa del Gran Consiglio 83
  2. – decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a referendum 52
  3. – divisione dei poteri 69
  4. – formazione [tab]– dell’opinione popolare 54[tab]– della volontà popolari 54
  5. – organizzazione [tab]– dei tribunali 117[tab]– del Cantone 65[tab]– del Gran Consiglio 99[tab]– dell’amministrazione 108
  6. – statuto delle [tab]– Chiese riconosciute 129[tab]– comunità religiose riconosciute 129

Pace

  1. – riconoscimento cantonale di altre [tab]– Chiese 133[tab]– comunità religiose 133
  2. – sicurezza pubblica 24

Partiti

  1. – formazione [tab]– dell’opinione popolare 54[tab]– della volontà popolare 54

Perequazione finanziaria 63

Petizione

  1. – diritto di 11

Popolo

  1. – controprogetto 50
  2. – decreti/leggi urgenti 84
  3. – potere dello Stato 1
  4. – referendum [tab]– facoltativo 52[tab]– obbligatorio 51
  5. – revisione [tab]– parziale della Costituzione 139[tab]– totale della Costituzione 138
  6. – voto del 49

Procuratore pubblico 71

Progetti

  1. – controprogetto 50, 51
  2. – d’interesse [tab]– intercantonale 2[tab]– regionale 2[tab]– transfrontaliero 2
  3. – iniziativa popolare 47
  4. – procedure di consultazione 53
  5. – rifiuto di elaborare il pertinente progetto 49

Proposta generica

  1. – iniziativa popolare 47

Proporzionale

  1. – elezione del Gran Consiglio 46

Proprietà

  1. – tutela della 11

Pubblicità

  1. – bilancio di previsione 119
  2. – conto di Stato 119
  3. – dei dibattiti 96

Quadri superiori 71

Referendum 51 ss

  1. – decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a referendum 52
  2. – diritto di [tab]– firmare un referendum 41[tab]– lanciare un referendum 41
  3. – esame preliminare 92
  4. – garanzia, nei Comuni politici, del referendum 65
  5. – iniziativa popolare 47
  6. – referendum [tab]– facoltativo 52[tab]– obbligatorio 51
  7. – riconoscimento cantonale di altre [tab]– Chiese 133[tab]– comunità religiose 133
  8. – urgenza 84

Responsabilità ingresso

  1. – del personale dell’amministrazione 77
  2. – delle autorità 77
  3. – di se stesso 6
  4. – per danni causati illecitamente 78
  5. – personale del singolo 15
  6. – principi in materia di [tab]– formazione 17[tab]– educazione 17
  7. – ripartizione della responsabilità finanziaria tra [tab]– Cantone 62[tab]– Comuni politici 62
  8. – verso [tab]– gli altri 6[tab]– l’ambiente 6

Revisione della Costituzione 137 ss

  1. – riconoscimento di [tab]– Chiese 126[tab]– comunità religiose 126

Scuola (e)

  1. – diritto a frequentare scuole non statali 11
  2. – frequentazione [tab]– gratuita 19[tab]– obbligatoria 19
  3. – gestione [tab]– cantonale di scuole universitarie professionali 21[tab]– statale delle 18
  4. – insegnamento religioso nelle 130
  5. – vigilanza sulle scuole non statali 20

Sede

  1. – giurisdizione penale 114

Sesso

  1. – divieto di qualsivoglia discriminazione 8

Sistema

  1. – perequazione finanziaria 63
  2. – sistema [tab]– maggioritario 46[tab]– proporzionale 46

Stato

  1. – approvvigionamento [tab]– energetico 31[tab]– in acqua potabile 32
  2. – assetto del territorio 34
  3. – Cancelleria dello 48, 71
  4. – collaborazione intercomunale 67
  5. – compiti dello Stato 15 ss
  6. – conto di 52, 88, 107, 119
  7. – cultura 35
  8. – diritto di [tab]– fondare scuole non statali 11[tab]– frequentare scuole non statali 11[tab]– gestire scuole non statali 11
  9. – divieto dell’arbitrarietà 10
  10. – divisione dei poteri
  11. – economia 29
  12. – educazione degli adulti 23
  13. – esercizio della sovranità [tab]– sul suolo pubblico 38[tab]– sulle acque pubbliche 38[tab]– sullo spazio aereo 38
  14. – frequentazione di [tab]– asili infantili statali 19[tab]– scuole statali 19
  15. – gestione di asili [tab]– infantili 18[tab]– scuole 18
  16. – incombenze governative 104
  17. – incompatibilità 71
  18. – istruzione professionale 22
  19. – mezzi di comunicazione sociale 37
  20. – obblighi fondamentali e responsabilità 6
  21. – obiettivi dello Stato 15 ss
  22. – offerta nel campo della formazione 17
  23. – politica dei trasporti 30
  24. – potere dello 1
  25. – prestazioni dello Stato alle [tab]– Chiese 136[tab]– comunità religiose 136
  26. – principi dell’attività dello 5
  27. – promozione della salute della popolazione 26
  28. – protezione [tab]– dell’ambiente 33[tab]– della famiglia 25[tab]– di analoghe comunità di vita 25
  29. – sicurezza pubblica 24
  30. – sport 36
  31. – Stato [tab]– di diritto democratico 1[tab]– liberale 1[tab]– membro della Confederazione Svizzera 2[tab]– sociale 1
  32. – stato di emergenza 109
  33. – tutela della buona fede 10
  34. – verifica dell’adempimento dei compiti 16
  35. – vigilanza [tab]– su asili infantili non statali 20[tab]– sulle scuole non statali 20
  36. – vigilanza sulle finanze dello 125

Svizzeri all’estero 44

Territorio

  1. – assetto del 34
  2. – contesto abitativo 34
  3. – Composizione del Cantone di Basilea-Città 57
  4. – garanzia del territorio dei Comuni 58
  5. – modifiche del 51 [tab]– referendum obbligatorio 51
  6. – rettifiche dei confini del 91

Tribunale (i)

  1. – approvazione dei rendiconti annuali dei 90
  2. – autorità [tab]– giudiziarie 112 ss[tab]– giurisdizionale cantonale suprema nelle controversie– amministrative 117– civili 117– costituzionali 117– penali 117
  3. – competenza dei 112, 117
  4. – d’appello 43
  5. – durata del mandato 73, 150
  6. – eleggibilità nei tribunali 70
  7. – elezione dei giudici supplenti del Tribunale [tab]– civile 89[tab]– d’appello 89[tab]– delle assicurazioni sociali 89[tab]– penale 89
  8. – elezioni [tab]– popolari dei giudici ordinari del Tribunale– civile 44– d’appello 44– delle assicurazioni sociali 44– penale 44[tab]– dei presidenti dei 44[tab]– presidenti supplenti dei 44
  9. – garanzie procedurali 12
  10. – giurisdizione [tab]– amministrativa 115[tab]– civile 113[tab]– costituzionale 116[tab]– penale 114
  11. – incompatibilità 71
  12. – indipendenza dei 112
  13. – organizzazione dei 117
  14. – procedura elettorale 46
  15. – rapporti con il Tribunale d’appello 99
  16. – rapporto al Gran Consiglio 117
  17. – validità delle iniziative popolari 91
  18. – vigilanza sui 117

Uguaglianza

  1. – dinanzi alla legge 8
  2. – parità dei sessi 9
  3. – principi dell’imposizione 123

Vigilanza

  1. – alta vigilanza [tab]– del Gran Consiglio 90[tab]– sulla gestione patrimoniale delle– Chiese 127– comunità religiose riconosciute 127
  2. – dei Comuni patriziali 64
  3. – del Cantone sulle scuole non statali 20
  4. – del Tribunale d’appello su tutti i tribunali 117
  5. – sul settore della formazione professionale 22
  6. – sulla sanità pubblica 28
  7. – referendum 52
  8. – sui Comuni 68
  9. – sulle finanze dello Stato 125
  10. – suprema autorità di vigilanza del Cantone 80

Votazioni

  1. – accertamento dei risultati delle 110
  2. – diritto [tab]– a che la volontà del corpo elettorale si esprima in modo– affidabile 43– inalterato 43[tab]– a libere 11[tab]– di partecipare alle 41
  3. – garanzia dei diritti fondamentali 11
  4. – partecipazione nel Cantone 66
  5. – segreto del voto 43