La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.
Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.
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Traduzione1
del 20 marzo 1977 (Stato 1° gennaio 2025)2
Il Popolo giurassiano,
conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi
alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita, 3
si e dà la presente Costituzione:
Il Popolo giurassiano si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, alla Dichiarazione universale delle Nazioni unite proclamata nel 1948 e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 4 .
In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall’atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell’ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe. 5
La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.
Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.
La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.
Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.
La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera.
Essa si adopera per assicurare una stretta cooperazione con i vicini.
È aperta al mondo e coopera con i Popoli che s’impegnano per la solidarietà.
Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito:
«Partito, nel primo, d’argento al pastorale di rosso e, nel secondo, di rosso a tre fasce d’argento.» |
Uomo e donna hanno pari diritti.
Nessuno dev’essere pregiudicato o privilegiato per nascita, origine, razza, convinzioni, opinioni o condizione sociale.
La dignità umana è intangibile.
Ogni essere umano ha diritto al libero sviluppo della propria personalità e a pari opportunità.
La libertà individuale è garantita.
Sono segnatamente garantiti:
Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.
Ogni parte dev’essere sentita prima che si decida sulla sua causa.
Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.
Le parti sprovviste dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge.
La censura è vietata.
La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.
L’espropriazione dà diritto a una giusta e, se possibile, previa indennità.
In caso d’interesse pubblico preponderante, lo Stato prende provvedimenti per impedire l’esercizio abusivo della proprietà, segnatamente quanto al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti.
Lo Stato favorisce l’accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.
La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai Comuni ove lo esiga un interesse pubblico preponderante.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto dalla legge e per quanto un interesse pubblico preponderante lo richieda.
Qualsiasi potere pubblico è limitato dai diritti fondamentali.
Ognuno esercita i propri diritti fondamentali rispettando quelli altrui.
Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.
La legge disciplina le condizioni e la procedura d’acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.
La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.
Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.
Esso ne rafforza il ruolo nella comunità.
Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.
Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.
Lo Stato e i Comuni promuovono l’inserimento dei migranti nell’ambiente sociale giurassiano.
Il diritto al lavoro è riconosciuto.
In collaborazione con i Comuni, lo Stato si adopera per promuovere il pieno impiego.
Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.
Lo Stato promuove la riqualificazione professionale.
Esso favorisce l’integrazione economica e sociale dei disabili.
Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato:
Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.
Il diritto all’alloggio è riconosciuto.
Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.
Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.
Lo Stato e i Comuni possono integrare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.
Lo Stato generalizza gli assegni familiari.
Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge s’ispira al principio della solidarietà.
L’aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.
Lo Stato e i Comuni provvedono all’igiene e alla salute pubbliche.
Essi favoriscono la medicina preventiva e promuovono le attività incentrate sulle cure agli ammalati e ai disabili.
Lo Stato disciplina e controlla l’esercizio delle professioni mediche e paramediche.
Lo Stato favorisce le cure a domicilio.
Lo Stato organizza la polizia sanitaria.
Le assicurazioni malattie, infortuni e maternità sono obbligatorie.
Lo Stato favorisce l’assunzione dei costi delle cure dentarie da parte dell’assicurazione malattie.
Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.
Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica.
La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.
La scuola ha per missione di assicurare il pieno sviluppo degli allievi.
Essa ne assume l’educazione e l’istruzione, solidalmente con la famiglia.
La scuola forma individui liberi, consci delle loro responsabilità e capaci di assumere il loro destino.
La scuola è obbligatoria.
Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.
L’accesso alla scuola materna è garantito.
L’istruzione è gratuita.
La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
La scuola materna e la scuola dell’obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.
I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.
In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.
Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.
Lo Stato gestisce o promuove istituti specializzati nella formazione destinata ai disabili.
Lo Stato crea, all’occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.
Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.
Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.
Tutte le scuole sottostanno alla vigilanza dello Stato.
Il diritto alla formazione è riconosciuto.
Lo Stato e i Comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, nonché la formazione professionale in generale.
Lo Stato istituisce un Consiglio scolastico.
La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.
Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell’animazione e della diffusione.
Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.
Promuovono altresì la cura della lingua francese.
Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.
Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente:
Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell’ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.
Nell’adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.
Lo Stato e i Comuni proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dalle immissioni nocive; combattono in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché il rumore.
Essi preservano la bellezza e l’originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.
Lo Stato protegge la fauna e la flora, segnatamente la foresta.
Esso disciplina l’esercizio della caccia e della pesca.
Lo Stato e i Comuni assicurano un’utilizzazione appropriata del suolo e un’occupazione razionale del territorio.
Essi preservano quanto possibile l’area forestale e quella agricola, dove la silvicoltura e l’agricoltura rimangono prioritarie.
Lo Stato e i Comuni riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell’economia e delle vie di comunicazione.
Si adoperano per assicurare la pubblica fruizione dei luoghi particolarmente favorevoli alla salute, allo svago e al ristoro.
Tengono conto del parere delle popolazioni direttamente interessate.
Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto dei bisogni delle regioni e provvede ad assicurare la diversificazione delle attività.
A tal fine, esso può istituire servizi e sostenere istituzioni, segnatamente un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio dello sviluppo economico.
Lo Stato legifera in materia di costruzioni e di strade.
Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.
Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.
Lo Stato definisce una politica agricola.
Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.
Lo Stato promuove l’aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.
Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.
Qualsivoglia atto dell’autorità deve poggiare sui principi del diritto e della buona fede.
Esso dev’essere proporzionale allo scopo prefisso.
Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.
Le leggi che impongano nuovi oneri o nuovi obblighi ai privati o ai Comuni non possono avere effetto retroattivo.
Il Popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze a tenore della legge.
Per quanto riguarda il Popolo e il Parlamento, la legge limita l’oggetto di ciascuna delega e ne precisa lo scopo e la portata.
La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.
Lo Stato organizza un servizio di informazioni giuridiche essenzialmente gratuito.
Esso può istituire un organo indipendente di mediazione in materia amministrativa.
Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico.
I membri del Governo non possono appartenere a un’autorità distrettuale o comunale.
I giudici permanenti non possono far parte di un’autorità comunale o di un’altra autorità distrettuale.
Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo. 10
… 11
La legge disciplina i casi d’incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari.
La legge disciplina le incompatibilità di funzione per parentela e affinità.
La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.
I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali sono eletti per un quinquennio. 12
I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.
Chi subentra nel corso del periodo amministrativo rimane in carica sino alla fine del medesimo.
I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono immediatamente rieleggibili soltanto due volte.
I membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte. 13
I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili alla stessa funzione.
I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.
La legge può prevedere la destituzione dei membri del Governo, delle autorità giudiziarie e dei consigli comunali in caso di colpa grave o di durevole incapacità di esercitare la propria funzione. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.
La legge può prevedere lo scioglimento del Governo in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri in seguito a una procedura di destituzione nei confronti di uno di essi. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.
I dibattiti del Parlamento e dei Consigli comunali sono pubblici.
Le autorità cantonali e comunali informano il Popolo sulla loro attività.
Esse pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la pubblica discussione.
Il Parlamento e il Governo hanno sede a Delémont.
Il Tribunale cantonale e il Tribunale di primo grado hanno sede a Porrentruy. 15
L’amministrazione cantonale è decentralizzata.
Sono elettori in materia cantonale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Cantone.
… 16
Sono elettori in materia comunale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Comune.
La legge disciplina i casi in cui l’elettore è privato dei diritti politici.
Ogni elettore ha il diritto di:
La legge disciplina i diritti politici dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.
La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.
Gli elettori del Cantone eleggono:
… 17
Gli elettori del Comune eleggono:
Le elezioni popolari si svolgono a scrutinio segreto.
I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.
I membri del Governo e i sindaci sono eletti secondo il sistema maggioritario. 18
2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un’iniziativa popolare generica o elaborata, l’adozione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. 19
5000 elettori possono chiedere, con un’iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale.
L’iniziativa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida. 20
L’iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.
Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un’iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge. 21
Se il Parlamento decide di non dare seguito a un’iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l’iniziativa è sottoposta al voto del Popolo.
Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.
Se il Popolo accetta un’iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni. 22
Se il Popolo accetta sia l’iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo:
Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori o cinque Comuni lo chiedano:24
Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.
Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.
L’autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.
Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l’attività.
Il Parlamento è il principale rappresentante del Popolo.
Esso determina la politica del Cantone.
Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.
Esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sulle autorità giudiziarie.
Il Parlamento:
Esso emana i decreti che danno applicazione alle disposizioni d’esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.
I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di duplice lettura.
Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento:
Il Parlamento si compone di 60 deputati .
La legge disciplina l’elezione di supplenti.
Per l’elezione del Parlamento, ogni distretto forma un circondario.
Tre seggi sono attribuiti d’ufficio ad ogni circondario; gli altri sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione.
Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente:
I deputati adempiono liberamente il loro mandato.
Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell’esercizio del loro mandato.
Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.
Il Governo soprintende alla politica del Cantone.
Esso esercita il potere esecutivo e dirige l’amministrazione.
Rappresenta lo Stato.
Il Governo partecipa all’elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento disposizioni costituzionali, leggi o decreti.
Fatta salva la competenza del Parlamento, esso emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali.
In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e prendere provvedimenti in deroga a decisioni, decreti o leggi.
Queste ordinanze e questi provvedimenti rimangono in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non siano prese conformemente alla Costituzione, ma non oltre un anno.
Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo:
Inoltre, il Governo:
Il Governo si compone di cinque membri.
Per l’elezione del Governo, il Cantone forma un solo circondario.
Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.
Il Governo agisce in quanto collegio.
Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.
Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge.
Il coordinamento fra i dipartimenti dev’essere assicurato.
Il Governo può sottoporre proposte al Parlamento.
Esso assiste alle sedute del Parlamento e può intervenire su qualsiasi oggetto.
Lo Stato istituisce un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.
Ogni funzionario è al servizio del Popolo.
L’amministrazione dev’essere efficace ed economa.
La legge può affidare certi compiti dello Stato a istituti o istituzioni autonomi.
I tribunali sono indipendenti.
In primo grado la giustizia è amministrata sull’insieme del territorio cantonale dal Tribunale di primo grado. 26
Il Tribunale cantonale pronuncia in primo grado nei casi previsti dalla legge.
In secondo grado la giustizia è amministrata dal Tribunale cantonale.
La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi. 28
Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica:
In materia penale, la protezione dei minori compete a un’apposita giurisdizione.
L’azione pubblica è esercitata dal pubblico ministero.
La legge disciplina le modalità di elezione, l’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie, nonché la procedura nei limiti fissati dal diritto federale.
Il territorio del Cantone è suddiviso in tre distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.
I distretti sono delimitati dalla legge.
I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti di diritto pubblico.
La loro esistenza e la loro autonomia sono garantite nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
I Comuni sottostanno alla vigilanza del Governo.
Il Governo vigila in particolare sulla loro gestione finanziaria e sull’esecuzione dei compiti deferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone.
Se accerta irregolarità, il Governo prende i provvedimenti previsti dalla legge.
Nei casi gravi, esso può esautorare gli organi del Comune e sostituirli con un’amministrazione straordinaria.
Quando gli organi del Comune non possano essere costituiti, il Governo instaura un’amministrazione straordinaria.
I Comuni possono modificare i loro confini, aggregarsi, dividersi o essere inseriti in un altro distretto soltanto con il consenso dei loro elettori e l’approvazione del Parlamento.
Lo Stato agevola le aggregazioni di Comuni.
Alle condizioni e nei casi eccezionalmente previsti dalla legge, il Parlamento può decidere l’aggregazione di due o più Comuni o la modifica dei confini tra Comuni.
Per certi compiti d’interesse comune, i Comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono comprendere Comuni fuori Cantone.
L’atto istitutivo e il regolamento consortile devono essere adottati dai Comuni coinvolti ed essere approvati dal Governo.
Il Governo esercita sui consorzi intercomunali la stessa vigilanza che esercita sui Comuni.
Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la costituzione di un consorzio intercomunale e stabilirne l’atto istitutivo e il regolamento.
Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.
Il Comune politico si dà un regolamento organizzativo.
Questo regolamento dev’essere adottato dal corpo elettorale ed essere approvato dal Governo.
Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.
Il Comune politico deve avere i seguenti organi:
La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.
Il corpo elettorale esprime la sua volontà nell’Assemblea comunale o alle urne.
Le competenze del corpo elettorale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea comunale, gli scrutini e il diritto d’iniziativa sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.
L’Assemblea comunale può essere sostituita da un Consiglio comunale.
L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il referendum contro le sue decisioni sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.
Il Municipio è l’autorità esecutiva e amministrativa del Comune politico.
Esso è presieduto dal sindaco.
L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Municipio sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.
NelCantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.
Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi pubblici necessari all’esecuzione dei loro compiti.
I tributi pubblici sono istituiti e, per l’essenziale, disciplinati dalla legge.
I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.
Lo Stato e i Comuni devono essere amministrati con oculatezza.
Lo Stato gestisce le sue finanze considerando i bisogni dell’insieme del Cantone.
Lo Stato e i Comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.
I principi di gestione delle finanze pubbliche sono disciplinati dalla legge.
Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.
Il bilancio preventivo dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento superiore o pari all’80 per cento.
In caso di disavanzo o se il debito lordo supera di una volta e mezza il gettito preventivato delle imposte cantonali, il grado di autofinanziamento dev’essere almeno del 100 per cento.
Il Parlamento può, a maggioranza almeno dei due terzi dei deputati, derogare ai capoversi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano; non può tuttavia derogarvi per due anni consecutivi.
Se la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o se il Parlamento ha già derogato l’anno prima ai capoversi 1 e 2, il bilancio preventivo che non adempia le condizioni dei medesimi è sottoposto a referendum obbligatorio.
Se il Popolo accetta il bilancio preventivo, la deroga ai sensi del capoverso 3 può applicarsi al bilancio preventivo successivo.
Se il Popolo respinge il bilancio preventivo, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se non adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2, il nuovo bilancio preventivo è sottoposto a referendum obbligatorio.
Per altro, le modalità del freno all’indebitamento sono disciplinate dalla legge.
Il bilancio preventivo dello Stato e il conto di Stato, quelli dei Comuni, dei consorzi intercomunali, dei loro istituti e delle loro istituzioni sono pubblici.
Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.
Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa capacità economica e finanziaria.
Lo Stato istituisce una Banca cantonale sottoposta alla sua vigilanza.
Esso ne garantisce gli impegni.
La Banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.
Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.
Laregalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.
La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata del Cantone sono riconosciute corporazioni di diritto pubblico.
Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.
Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.
Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente.
Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev’essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo.
Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge.
Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se ne adempie le condizioni.
Qualsiasi membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne mediante dichiarazione scritta.
Le Chiese riconosciute si suddividono in parrocchie sul territorio cantonale, secondo le disposizioni del loro Statuto ecclesiastico.
Le parrocchie sono corporazioni di diritto pubblico.
Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.
Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell’imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi.
Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge. 34
La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese.
La presente Costituzione può essere riveduta totalmente o parzialmente.
Qualsiasi revisione dev’essere sottoposta al voto del Popolo.
La revisione parziale si svolge secondo la procedura legislativa ordinaria.
Essa può vertere su uno o più articoli.
Deve concernere una sola materia.
La revisione totale della Costituzione è proposta al Popolo mediante iniziativa popolare o dal Parlamento.
Un’aggiunta costituzionale ne stabilisce le modalità.
Se l’aggiunta costituzionale è respinta, il Parlamento sottopone al Popolo un nuovo progetto nel termine di un anno.
La Costituente decreta l’entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.
La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna 37 sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.
La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l’entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale.
La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.
La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito.
Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 84 lettera a della presente Costituzione.
L’Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito.
Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 92 lettera a della presente Costituzione.
La Costituente definisce i compiti dell’Ufficio.
... 38
Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l’indomani.
Le contestazioni circa l’esercizio dei diritti politici, l’organizzazione delle elezioni e l’accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.
I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.
In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione 39 , nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.
La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone.
Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.
Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura.
L’Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica 41 .
La legge può prevedere un periodo transitorio per l’attuazione della nuova organizzazione giudiziaria.
Per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d’istruzione.
Fino all’entrata in vigore della modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica 43 .
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica 45 .
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica 47 .
I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti.
Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.
Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica.
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione Aggregazioni Amministrazione 99 Amnistia Associazione Autorità Banca cantonale 127 Bilancio Cantone Censura Chiesa (e) 130 Cittadinanza Commissione (i) Compiti Comune (i) 110 ss Comunità religiose 130 Confederazione Consiglio degli Stati Consiglio (i) Consiglio Nazionale Consorzio (i) Cooperazione Corpo elettorale Costituente 1, 3, 4, 5, 6, 10 disposizioni finali e transitorie Costituzione Dignità umana 7 Diritto (i) Disposizioni costituzionali Divisione dei poteri 55 Durata Elettori 70 Elezioni Espropriazione Giudice/i Imposta (e) e tributi (o) Indennità Iniziativa Istruzione Interesse pubblico/comune Legge/i Libertà Lingua Maggioritario Municipio Nomine Ordinanza/e Ordine pubblico Organizzazione/i Pace sociale 21 Parlamento 82 ss Partiti Periodo amministrativo Perequazione finanziaria 126 Petizione Politica Polizia sanitaria 28 Popolo Progetti Proporzionale Proprietà Pubblicità Referendum Regalìe 129 Responsabilità Revisione Scuola (e) 32 sss Sede Sistema Sovranità Sport 30 Stato 1 Stemma Territorio Tribunale (i) Uguaglianza Vigilanza Votazioni Voto