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142.281.3

Ordinanza del DFGP
sui sussidi di costruzione della Confederazione
agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

del 22 settembre 2014 (Stato 1° marzo 2017)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 15 l capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 1
concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), 2

ordina:

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore

I settori, le superfici determinanti per singolo posto di carcerazione e i prezzi di settore per m 2 sono fissati come segue:

Settore

Superficie
determinante per singolo posto di carcerazione (in m2)

Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice
1° ottobre 2010)3

  1. Sicurezza

1,7

5300

  1. Amministrazione

1,9

5300

  1. Autorità migratorie

fino a 1,6

5300

  1. Personale

1,6

5100

  1. Detenuti

7,4

5100

  1. Entrata e uscita

2,1

5100

  1. Trasporto

fino a 1,1

5100

  1. Spazio abitativo

16,4

6700

  1. Occupazione

8,6

3600

  1. Economia domestica

5,7

6700

Superficie totale per posto
di carcerazione

fino a 48,1

Art. 2 Supplemento per la sicurezza

Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto di carcerazione.

Art. 3 Supplemento per le costruzioni sportive

Per le costruzioni sportive, agli istituti con almeno 100 posti di carcerazione è concesso un supplemento di superficie fino a 2,9 m 2 al massimo per singolo posto di carcerazione. Il supplemento è computato sul settore «detenuti».

Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne in caso di nuove costruzioni

Il supplemento per le sistemazioni esterne, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 9,0 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione 4 .

Art. 5 Supplemento per le attrezzature mobili in caso di nuove costruzioni

Il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 5,7 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione 5 .

Art. 6 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili
in caso di trasformazioni

In caso di trasformazioni è concesso un supplemento pari ai costi riconosciuti relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili.

Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso
di nuove costruzioni

In caso di nuove costruzioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo le fasi di calcolo seguenti:

  1. Per ogni settore la superficie in m2viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.
  2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.
  3. Alla somma ottenuta al numero 2 si aggiungono:–la relativa percentuale per le sistemazioni esterne;–la relativa percentuale per le attrezzature mobili;–il supplemento per la sicurezza.

L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15 k OEAE.

Art. 8 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso
di trasformazioni

In caso di trasformazioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

  1. Per ogni settore la superficie in m2viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.
  2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.
  3. La somma di cui al numero 2 è moltiplicata per il grado d’intervento e di rinnovamento.
  4. Al prodotto della moltiplicazione di cui al numero 3 si aggiunge:–il supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili;–il supplemento per la sicurezza moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.

L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15 k OEAE.

Art. 9 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni
che non raggiungono le superfici minime

Se, nel caso di una trasformazione, un istituto esistente non raggiunge le superfici di settore fissate per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra la superficie mancante e la superficie determinante.

La superficie mancante del settore «spazio abitativo» può essere compensata da un aumento di superficie nel settore «detenuti». In tal caso i costi determinanti per il settore «detenuti» possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2014.