Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.
Non sono resi accessibili al pubblico:
- i dati personali e i dati di persone giuridiche;
- i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d’autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;
- i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia.
I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.
Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, l’obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l’adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.
Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.
Non sussiste alcun diritto all’accesso ai dati di cui al capoverso 1.