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172.220.113.41

Ordinanza sulla commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF dell’11 aprile 2002 (Stato 1° maggio 2002)

Il Consiglio dei PF,

visti l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale federale e l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000 2 ,

ordina:

Art. 1 Scopo della commissione

Per il riesame delle valutazioni delle funzioni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 dell’OPers settore dei PF del 15 marzo 2001 3 è istituita una commissione.

La commissione emana raccomandazioni in merito alla classificazione in caso di controversie sulle valutazioni delle funzioni.

La commissione può inoltre essere adita per riesaminare la classificazione di gruppi di funzioni o per valutare modelli di classificazione e per emanare raccomandazioni in merito.

Art. 2 Composizione

La commissione è costituita in modo paritetico. Essa si compone di un presidente, di quattro membri e di quattro sostituti che rappresentano i datori di lavoro come pure di quattro membri e di quattro sostituti che rappresentano i salariati.

Il delegato e vicepresidente del Consiglio dei PF designa, su proposta dei due PF e dei quattro istituti di ricerca, i membri e i sostituti che rappresentano i datori di lavoro. Egli affida a un membro del suo staff la presidenza della commissione.

Le associazioni del personale designano i membri e i sostituti che rappresentano i salariati.

Per il resto la commissione si organizza in modo autonomo.

Art. 3 Legittimazione attiva

Può adire la commissione per chiedere il riesame di una decisione in materia di classificazione presa dal Consiglio dei PF, dal relativo PF o dal relativo istituto di ricerca:

  1. la persona direttamente toccata dalla decisione in materia di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione;
  2. l’autorità di ricorso nel quadro di una procedura di ricorso, a condizione che la procedura di ricorso venga sospesa.

L’istanza deve essere corredata di una conclusione motivata.

Ogni membro e ogni sostituto della commissione può chiedere che sia riesaminata la classificazione di gruppi di funzioni o che siano valutati i modelli di classificazione del Consiglio dei PF, di un PF, di un istituto di ricerca o del settore dei PF.

Art. 4 Segreteria

Lo stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la segreteria della commissione.

La segreteria prepara i documenti necessari per la decisione.

Art. 5 Attività

La commissione è convocata dal presidente.

Essa decide sulla base dei documenti scritti in suo possesso e può incaricare una delegazione di effettuare accertamenti sul posto di lavoro delle persone interessate.

I membri la cui imparzialità potrebbe essere compromessa a causa di un coinvolgimento personale devono astenersi dal deliberare.

Art. 6 Quorum

La commissione può deliberare se oltre al presidente sono presenti almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei salariati.

La decisione è presa a maggioranza semplice. Il presidente non vota, ma decide in caso di parità.

Art. 7 Raccomandazioni

La commissione trasmette le sue raccomandazioni al Consiglio dei PF, al relativo PF o al relativo istituto di ricerca come pure alla persona che ha chiesto il riesame o all’autorità di ricorso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Se la commissione è adita ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, il Consiglio dei PF, il relativo PF o il relativo istituto di ricerca prende entro 30 giorni una nuova decisione in merito alla classificazione e la comunica alla persona interessata e alla commissione. Nella decisione deve essere tenuto conto della raccomandazione della commissione; decisioni divergenti devono essere motivate.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.