Il presidente determina il numero di persone e la composizione del collegio giudicante secondo le disposizioni dell’articolo 21 LTFB.
In caso di udienza istruttoria, il presidente designa un giudice che partecipa all’udienza insieme a lui o al giudice dell’istruttoria. Il presidente può anche designare due persone.
Per il dibattimento il collegio giudicante è completato, se necessario, dopo il secondo scambio di scritti. Se una decisione del Tribunale è indispensabile prima di questo momento, il collegio giudicante è completato per tempo.
I giudici sono scelti secondo le loro conoscenze specifiche e le loro conoscenze linguistiche. Occorre fare in modo che le cause siano ripartite il più equamente possibile tra i giudici.
Un collegio giudicante può essere modificato soltanto per motivi oggettivi importanti. Il capoverso 4 si applica per analogia. Le parti sono informate dei motivi della modifica.