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173.413.2 SpG-TFB

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti (SpG-TFB)

del 28 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2013)

Il Tribunale federale dei brevetti,

visti gli articoli 20 capoverso 3 lettera a e 33 della legge del 20 marzo 2009 1
sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1 Tasse di giustizia

Art. 1 Tasse di giustizia secondo il valore litigioso

La tassa di giustizia si basa sui seguenti importi indicativi:

Valore litigioso in franchi

Tassa di giustizia in franchi

fino a 50 000

1000–12 000

50 000–100 000

8000–16 000

100 000–200 000

12 000–24 000

200 000–1 000 000

20 000–66 000

1 000 000–3 000 000

60 000–120 000

3 000 000–5 000 000

80 000–150 000

oltre 5 000 000

100 000–150 000

Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Le spese forfettarie sono incluse nella tassa di giustizia eccetto eccetto le spese per traduzioni e per le indennità versate a periti e testimoni. 2

Sono fatte salve deroghe agli importi di cui al capoverso 1 se particolari motivi lo giustificano.

Art. 2 Procedura sommaria

Nella procedura sommaria la tassa può essere ridotta della metà al massimo.

La tassa per la ricezione di una memoria difensiva ammonta a 1000–2000 franchi.

Sezione 2 Spese ripetibili

Art. 3 Spese ripetibili

Le spese ripetibili ai sensi dell’articolo 32 LTFB accordate alla parte vincente comprendono:

  1. i disborsi necessari;
  2. l’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio;
  3. in casi motivati: un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

Art. 4 Indennità per la rappresentanza professionale in giudizio

L’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è fissata, di norma, secondo il valore litigioso. Nel limite degli importi di cui all’articolo 5, si determina secondo l’importanza, la difficoltà e l’ampiezza della causa e il tempo impiegato dall’avvocato.

Art. 5 Tariffa

Valore litigioso in franchi

Indennità per la rappresentanza
professionale in giudizio in franchi

fino a 50 000

2000–16 000

50 000–100 000

10 000–24 000

100 000–200 000

16 000–32 000

200 000–1 000 000

24 000–70 000

1 000 000–3 000 000

40 000–110 000

3 000 000–5 000 000

70 000–150 000

oltre 5 000 000

100 000–300 000

Art. 6 Procedura sommaria

Nella procedura sommaria, l’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio è ridotta, di norma, al 30–50 per cento.

Art. 7 Revisione e interpretazione

Per le procedure di revisione o di interpretazione l’indennità per la rappresentanza professionale in giudizio ammonta di norma a 2000–20 000 franchi.

Art. 8 Casi speciali

Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e il tempo impiegato dalla rappresentanza professionale in giudizio, l’indennità può essere aumentata o ridotta rispetto alle tariffe di cui all’articolo 5.

Art. 9 Rappresentanza legale da parte di consulenti in brevetti

Se la parte è rappresentata da consulenti in brevetti secondo l’articolo 29 capoverso 1 LTFB, l’indennità è calcolata per analogia in base all’articolo 3 lettera b.

Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un’attività consultiva, i suoi onorari devono essere richiesti in qualità di disborsi necessari ai sensi dell’articolo 3 lettera a. 3

Art. 10 Avvocati d’ufficio

Per le indennità degli avvocati d’ufficio si applica l’articolo 5.

Art. 11 Determinazione delle indennità

Il Tribunale determina l’indennità in base agli atti, con un ammontare complessivo. L’ammontare complessivo include l’imposta sul valore aggiunto.

Le parti e gli avvocati d’ufficio possono presentare una nota delle spese.

Sezione 3 Indennità per i testimoni

Art. 12 Principio

I testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso dei disborsi necessari e comprovati.

Art. 13 Indennità per i testimoni

I testimoni ricevono un’indennità:

  1. tra 50 e 150 franchi se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata;
  2. tra 100 e 200 franchi al giorno se il tempo dedicato al processo è superiore.

L’indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non è considerata.

Art. 14 Indennità per le persone informate sui fatti

Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni.

Sezione 4 Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 15 Indennità per i periti

I periti incaricati dal Tribunale ricevono un’indennità in funzione del tempo impiegato. I disborsi necessari sono ulteriormente rimborsati.

La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l’indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.

L’indennità è determinata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.

In caso d’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’imposta dovuta è aggiunta all’indennità.

Prima di affidare un mandato peritale, il Tribunale può esigere un preventivo di spesa.

Art. 16 Indennità per gli interpreti e i traduttori

Gli interpreti ricevono di norma un’indennità compresa tra 60 e 120 franchi l’ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall’esperienza professionale. I disborsi necessari sono inoltre rimborsati.

Le parti sono libere di ricorrere a un interprete per il dibattimento, a proprie spese. Questo non deve intralciare lo svolgimento del dibattimento.

I traduttori ricevono un’indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.

In caso d’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’imposta dovuta è aggiunta all’indennità.

Sezione 5 Disposizione finale

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.