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173.713.152

Ordinanza dell’Assemblea federale
sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera
del Tribunale penale federale

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 2013 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013 3 ,

decreta:

Art. 1 Diarie, importi forfettari orari e indennità dei giudici non di carriera

Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale sono retti dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 23 marzo 2007 4 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

5

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.