Il medico, l’impresa o l’istituto è tenuto ad assicurare il personale contro gli infortuni professionali e non professionali. L’assicurazione contro gli infortuni professionali deve comprendere i danni cagionati da radiazioni ionizzanti, senza limite di durata quanto alle conseguenze tardive delle stesse.
Devono almeno essere previste le prestazioni seguenti:
- un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della mercede e pagabile per un anno a contare dal giorno in cui cessa l’obbligo del datore di lavoro di pagare la mercede;
- il pagamento delle spese di cura fino a 4000 franchi per caso, in quanto non siano coperte dall’assicurazione contro le malattie;
- in caso di morte, il pagamento d’un capitale pari a 800 volte il guadagno giornaliero se si tratta di persona coniugata e avente obblighi d’assistenza, e a 400 volte tale guadagno se si tratta di persona celibe e senza oblighi d’assistenza;
- in caso d’invalidità totale, il pagamento d’un capitale pari a 1000 volte il guadagno giornaliero.
Le persone celibi aventi obblighi d’assistenza devono comunicare per scritto questo loro stato al datore di lavoro allorchè entrano al suo servizio.
I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del personale.