Lexipedia

221.215.328.6

Decreto del Consiglio federale
che stabilisce un contratto normale di lavoro
concernente le prestazioni assicurative
per il personale espostonell’esercizio
della professione a radiazioni ionizzanti

del 22 aprile 1966 (Stato 1° gennaio 1973)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 359 a del Codice delle obbligazioni 1 , 2

decreta:

I. Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente contratto normale è applicabile su tutto il territorio della Confederazione.

Esso regola i rapporti di lavoro tra medici, imprese, istituti pubblici o privati, commerciali o d’utilità pubblica, e il personale da essi occupato ed esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti, in quanto non sia assicurato secondo la legge federale del 13 giugno 1911 3 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Sono considerate esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti le persone menzionate nel numero 29 dell’appendice I dell’ordinanza del 19 aprile 1963 4 sulla radioprotezione.

II. Controllo medico; assicurazione contro gli infortuni

Art. 2

La sorveglianza fisica e medica delle persone esposte nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti è regolata dall’ordinanza del 19 aprile 1963 5 sulla radioprotezione.

Art. 3

Il medico, l’impresa o l’istituto è tenuto ad assicurare il personale contro gli infortuni professionali e non professionali. L’assicurazione contro gli infortuni professionali deve comprendere i danni cagionati da radiazioni ionizzanti, senza limite di durata quanto alle conseguenze tardive delle stesse.

Devono almeno essere previste le prestazioni seguenti:

  1. un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della mercede e pagabile per un anno a contare dal giorno in cui cessa l’obbligo del datore di lavoro di pagare la mercede;
  2. il pagamento delle spese di cura fino a 4000 franchi per caso, in quanto non siano coperte dall’assicurazione contro le malattie;
  3. in caso di morte, il pagamento d’un capitale pari a 800 volte il guadagno giornaliero se si tratta di persona coniugata e avente obblighi d’assistenza, e a 400 volte tale guadagno se si tratta di persona celibe e senza oblighi d’assistenza;
  4. in caso d’invalidità totale, il pagamento d’un capitale pari a 1000 volte il guadagno giornaliero.

Le persone celibi aventi obblighi d’assistenza devono comunicare per scritto questo loro stato al datore di lavoro allorchè entrano al suo servizio.

I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro; quelli dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del personale.

III. Entrata in vigore

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1966.