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221.229.11

Ordinanza che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione del 1° marzo 1966 (Stato 1° gennaio 1987)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908 1 sul contratto
d’assicurazione,

ordina:

Art. 1

Si può derogare alle prescrizioni degli articoli 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, e 90 capoverso 2 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione se il contratto d’assicurazione sulla vita è incorporato in una polizza di libero passaggio e risponde alle esigenze speciali della medesima.

Si può anche derogare a queste prescrizioni, se si tratta d’un contratto d’assicurazione favorito dal diritto fiscale cantonale. 2

Art. 2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce le esigenze speciali cui deve rispondere la polizza di libero passaggio.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1966.