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232.112.1 OIPSDA

Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48 capoverso 4, 48 b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 1992 1 sulla protezione dei marchi (LPM),

ordina:

Art. 1 Oggetto

In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:

  1. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in particolare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;
  2. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta.

Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

Art. 2 Zone di frontiera

Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:

  1. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, gestite ininterrottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;
  2. le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia.

Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:

  1. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e
  2. la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.

Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria

Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta.

Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48 b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo l’articolo 8. 3

Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla.

Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, coadiuvanti tecnologici e additivi giusta l’articolo 2 capoverso 1 numeri 22–24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:5

  1. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
  2. sono trascurabili dal profilo del peso.

Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.

Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria

L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile.

Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempimento della quota minima necessaria.

Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:

  1. l’acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e
  2. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell’articolo 3 capoverso 4.

Art. 5 Disposizioni particolari

Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:

  1. una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure
  2. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.

Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48 b capoverso 2 LPM.

Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere.

Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera.

Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’articolo 36 ODerr6. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:7

  1. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica della derrata alimentare;
  2. non è ammesso l’uso della croce svizzera;
  3. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme.

Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 6 Prodotti naturali non disponibili

Il DEFR può modificare nell’allegato 1 l’elenco dei prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1.

Per grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione. 8

La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno.

Art. 7a9 Grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente

Se, secondo le informazioni accessibili al pubblico di organizzazioni rappresentative, una materia prima non è disponibile in Svizzera in quantità sufficiente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo, il fabbricante può presumere che la si possa escludere dal calcolo giusta l’articolo 48 b capoverso 4 LPM.

Si applicano le precisazioni seguenti:

  1. Per materia prima s’intende un singolo prodotto naturale trasformato destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare.
  2. Non sono considerate materie prime le componenti di derrate alimentari costituite da più prodotti naturali.
  3. Non sono considerate requisiti tecnici le disposizioni sull’agricoltura biologica ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 lettera a e 15 capoverso 2 della legge del 29 aprile 199810 sull’agricoltura.
  4. Sono considerate disponibili in quantità sufficiente le materie prime di provenienza svizzera che si distinguono dalle materie prime estere soltanto per il fatto che in Svizzera sono disponibili a prezzi più elevati rispetto all’estero.
  5. Per organizzazioni rappresentative ai sensi del capoverso 1 s’intendono le organizzazioni di categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare, le organizzazioni dei produttori dell’agricoltura e le associazioni del settore della trasformazione alimentare che sono rappresentative per una materia prima o per le derrate alimentari da essa ottenute.

Di comune intesa, le organizzazioni di cui al capoverso 1 rendono accessibili al pubblico le loro informazioni su una lista congiunta. Consultano le organizzazioni per la protezione dei consumatori prima di rendere tali informazioni accessibili al pubblico. Garantiscono che sia possibile tracciare le modifiche delle informazioni e risalire alle motivazioni delle modifiche.

Le informazioni accessibili al pubblico di cui al capoverso 1 sono aggiornate per ciascuna materia prima ogni due anni. Le variazioni della disponibilità di materie prime possono essere segnalate una volta all’anno da organizzazioni rappresentative dell’agricoltura. Successivamente le informazioni di cui al capoverso 1 sono aggiornate entro un anno al massimo. La procedura è retta dal capoverso 3.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48 b capoverso 3 lettera b LPM.

Art. 911

Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

Art. 10a12 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime

Qualora con una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime di cui all’articolo 7 a capoverso 3 risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi il fabbricante può presumere che sia ancora possibile effettuare il calcolo in base alla lista precedente ed etichettare le derrate alimentari di conseguenza. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 11 Disposizione transitoria

Per le derrate alimentari prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

Art. 11a13 Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022

L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2023. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 11b14 Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2025

L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato 115

(art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all’articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contrassegnati con una «x».

Gruppo

Sottogruppo

Prodotto naturale

Non disponibile
(art. 6)

Grado di
autoapprovvigionamento in % (art. 7)

Cereali

Avena

9,4

Grano duro

< 5

Grano tenero

55,1

Granoturco, senza granoturco verdura

< 5

Orzo

< 5

Riso

< 5

Segale

86,6

Spelta

49,4

Cereali, altri (come wild rice)

30,7

Patate, altre radici e tuberi

Patate

68,1

Radici di cicoria

< 5

Radici e tuberi, altri

< 5

Zucchero e miele

Barbabietole da zucchero

44,7

Canna da zucchero

x

Glucosio

< 5

Miele

30,6

Saccarosio

42,6

Leguminose, essiccate

Carrube

< 5

Ceci

5,2

Lenticchie

5,6

Leguminose, essiccate, altre

< 5

Frutta a guscio

Frutta a guscio, non tropicale

Castagne

< 5

Noci

10,6

Nocciole

< 5

Frutta a guscio, tropicale

Anacardi

x

Mandorle

x

Noci del Brasile

x

Noci di cola

x

Noci macadamia

x

Pistacchi

x

Frutta a guscio, altra

Frutta a guscio, altra

< 5

Semi oleosi

Arachidi

x

Cuori di palma

x

Noci di cocco

x

Olive

< 5

Semi di cartamo

< 5

Semi di colza

58,1

Semi di cotone

x

Semi di girasole

9,3

Semi di karité

x

Semi di lino

13,1

Semi di papavero

9,9

Semi di ricino

x

Semi di senape

< 5

Semi di sesamo

x

Soia

12,7

Semi oleosi, altri

< 5

Ortaggi, funghi incl.

Ortaggi a radice e a tubero

Barbabietole

96,0

Carote

101,4

Finocchi

40,8

Ramolacci

62,7

Rape

94,0

Ravanelli

87,4

Scorzonera

51,2

Sedano rapa

102,4

Ortaggi a radice, altri (come prezzemolo tuberoso)

78,5

Agliacee

Aglio

< 5

Cipolle

66,9

Porro

78,8

Agliacee, altre

28,2

Cavoli

Broccoli

29,6

Cavolfiore

42,0

Cavolini di Bruxelles

22,7

Cavolo bianco

92,0

Cavolo cinese

89,3

Cavolo pak-choi

38,3

Cavolo rapa

55,4

Cavolo riccio

68,8

Cavolo rosso

91,6

Verza

95,4

Cavoli, altri

< 5

Insalate

Atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

< 5

Cicoria

57,5

Cicoria bianca

68,6

Indivia

46,2

Lattuga cappuccio

66,4

Lattuga iceberg

54,3

Radicchio

69,3

Trevisana

25,4

Valerianella

83,4

Insalate, altre

100

Altri ortaggi a foglia e a coste

Asparagi

7,2

Bietole

70,7

Rabarbaro

56,4

Sedano coste

47,6

Spinaci

82,5

Ortaggi a foglia e a coste, altri (come crescione, prezzemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche)

41,1

Ortaggi a frutto

Angurie

x

Cetrioli

34,0

Melanzane

29,7

Meloni

< 5

Peperoni

< 5

Pomodori

24,3

Zucca

55,9

Zucchine

31,2

Leguminose

Fagioli

52,5

Piselli

41,9

Taccole

<5

Granoturco verdura

Granoturco dolce

< 5

Funghi

Prataioli

48,5

Funghi, altri

8,1

Altri ortaggi

Ortaggi, altri

< 5

Frutta

Frutta a granelli

Cotogne

63,7

Mele da sidro

83,7

Mele per la distillazione

78,8

Mele, altre

90,8

Pere da sidro

111,2

Pere per la distillazione

70,7

Pere, altre

59,7

Frutta a nocciolo

Albicocche

31,2

Ciliegie da tavola

45,5

Ciliegie per la distillazione

32,0

Ciliegie, altre (come conserve di ciliegie)

28,4

Pesche

< 5

Prugne e susine da tavola

27,7

Prugne e susine per la distillazione

44,1

Bacche e kiwi

Fragole

34,3

Lamponi

43,6

Mirtilli

6,2

More

75,5

Ribes a grappoli

87,1

Ribes nero

74,6

Uva spina

89,7

Bacche, altre (come bacche di sambuco, cinorrodonte, more-lamponi, more di gelso) nonché kiwi

< 5

Uva

Uva da tavola

< 5

Uva per vino bianco

71,2

Uva per vino rosso

51,5

Uva, altra

< 5

Banane

Banane

x

Banane da cuocere

x

Agrumi

Agrumi

x

Frutta e bacche, tropicali e subtropicali

Frutta e bacche, tropicali e subtropicali

x

Altra frutta

Altra frutta

< 5

Stimolanti

Caffè

Caffè

x

Cacao

Cacao

x

Mate

x

Tè nero

x

Erbe da tisana

< 5

Stimolanti, altri

Stimolanti, altri

< 5

Spezie

Spezie

Spezie

< 5

Animali

Bovini

75,5

Caprini

79,0

Equini

7,4

Ovini

42,1

Suini

76,1

Vitelli

97,1

Pollame

Galline da ingrasso e ovaiole

60,3

Tacchini

19,3

Pollame, altro
(come anatre, oche, galline faraone)

< 5

Conigli

Conigli

45,6

Selvaggina

Selvaggina

33,3

Animali, pesci escl., altri

Animali, pesci escl., altri

< 5

Uova

Uova di gallina (uova di Gallus domesticus)

60,9

Uova, altre (come di struzzo, di quaglia, d’anatra)

92,0

Pesci e animali acquatici

Pesci d’acqua dolce

24,9

Pesci e animali acquatici, altri

x

Latte

Latte di vacca, di capra, di pecora, di bufala

83,6

Altro

Maltodestrina

< 5

Sale (escl. sale marino)

100