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311.039.3

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° agosto 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ;
in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 2
sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
  2. la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
  3. 3 ...
  4. 4 gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Sezione 2 Misure di prevenzione

Art. 2 Tipi di misure e loro obiettivi

Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all’assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

Le misure devono contribuire a:

  1. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
  2. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o
  3. fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuovamente vittime della tratta di esseri umani (retrafficking) e di consentire la loro integrazione sociale.

Art. 3 Misure della Confederazione

La Confederazione può attuare le misure seguenti:

  1. campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali;
  2. progetti scientifici in Svizzera.

Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.

Art. 45 Misure di terzi

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 56 Principi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:

  1. tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;
  2. soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;
  3. garantiscono un impiego appropriato delle risorse.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 6 Importo massimo

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.

Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure. 8

Art. 7 Calcolo

Gli aiuti finanziari per l’attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:

  1. del tipo e dell’importanza della misura;
  2. dell’interesse della Confederazione alla misura;
  3. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:

  1. dell’interesse della Confederazione all’attività dell’organizzazione;
  2. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

Fedpol 9 può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4 Procedura

Art. 9 Base legale e forma giuridica

La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu 10 . 11

Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

  1. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
  2. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Il contratto definisce segnatamente:

  1. l’obiettivo dell’aiuto finanziario;
  2. l’importo dell’aiuto finanziario;
  3. i rendiconti richiesti;
  4. la garanzia della qualità.

Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 10 Richieste

Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l’anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento. 12

Fedpol emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

Fedpol di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

Se ritiene una richiesta incompleta, Fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.

Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

Art. 12 Condizioni e oneri

Fedpol può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni e oneri.

Sezione 5 ...

Art. 1313

Sezione 6 Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto

I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a Fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente a Fedpol della loro gestione e della loro contabilità.

Art. 15 Valutazione

Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.

Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6a Altri compiti di fedpol

Art. 15a

Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:

  1. elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;
  2. coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
  3. gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
  4. propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;
  5. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;
  6. elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
  7. adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;
  8. anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all’articolo 1 numero 3 dell’ordinanza del 10 novembre 200414 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l’articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale15;
  9. analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.

Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.

Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 16 Modifica di altri atti normativi

... 16

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.