La presente ordinanza disciplina:
- l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi;
- 3 ...
- 4 gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.