Se, oltre all’imputato, anche un’altra persona ha commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, il giudice istruttore propone all’autorità competente (art. 101 PPM) emettere un ordine di inchiesta.
Se al reato dell’imputato hanno partecipato persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria o se l’imputato ha commesso anche altri reati il cui giudizio compete alle autorità penali ordinarie, il giudice istruttore sottopone gli atti, con la sua proposta, all’uditore in capo. Questi prende la decisione devoluta al Consiglio federale in virtù degli articoli 220 e 221 CPM. Se il caso è deferito alle autorità penali militari, il giudice istruttore estende corrispondentemente l’istruzione preparatoria.
Se, oltre al reato dell’imputato il cui giudizio compete alle autorità penali militari, si accerta che un’infrazione indipendente, sottoposta alla giurisdizione penale ordinaria, è stata commessa da un’altra persona, il giudice istruttore ne fa denuncia alle competenti autorità penali ordinarie.
Se nel corso di un’assunzione preliminare di prove o di un’inchiesta preparatoria si constata che non vi è alcuna fattispecie soggetta alla giurisdizione militare ma un reato perseguibile d’ufficio e soggetto alla giurisdizione civile, il giudice istruttore lo denuncia all’autorità civile competente.