Il campo d’applicazione della legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è esteso alla cooperazione con il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali.
351.201.12
Ordinanza sull’estensione del campo d’applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell’8 giugno 2012 (Stato 1° luglio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1995 1
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati
del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
ordina:
Art. 1
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.