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351.201.12

Ordinanza sull’estensione del campo d’applicazione della legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell’8 giugno 2012 (Stato 1° luglio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1995 1
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati
del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,

ordina:

Art. 1

Il campo d’applicazione della legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è esteso alla cooperazione con il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.