In previsione dell’arresto o subito dopo lo stesso, l’Ufficio centrale emette un ordine di arresto in vista di consegna. L’ordine contiene:
- le indicazioni sulla persona perseguita e sul reato contestatole;
- la menzione del fatto che la Corte ne chiede la consegna;
- l’indicazione del diritto di interporre ricorso secondo il capoverso 4 e di essere assistito da un patrocinatore.
Se la persona perseguita non è in condizione di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l’Ufficio centrale può, dopo averne informato la Corte e aver tenuto pienamente conto delle sue raccomandazioni, prescindere dalla carcerazione e ordinare altre misure cautelari.
All’atto della notificazione dell’ordine di arresto in vista di consegna, l’autorità di esecuzione accerta se la persona perseguita corrisponde a quella designata nella richiesta. La informa sulle condizioni della consegna e della consegna semplificata (art. 23). La persona perseguita è brevemente interrogata sulla sua situazione personale nonché su eventuali obiezioni contro l’ordine di arresto in vista di consegna o la consegna e sui motivi di tali obiezioni; il patrocinatore può partecipare a questa audizione.
L’ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. Alla procedura di reclamo si applicano per analogia gli articoli 379 – 392 CPP .