Nella presente legge si intende per:
- Trattato, il Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Berna il 25 maggio 19733;
- Dipartimento, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- 4 Ufficio centrale,l’Ufficio federale di giustizia5 (in precedenza Divisione di polizia ai sensi del Trattato) di questo Dipartimento, in quanto Ufficio centrale svizzero (art. 28 cpv. 1 del Trattato);
- Autorità d’esecuzione, l’autorità incaricata dalla legge o dall’ufficio centrale di eseguire gli atti di assistenza giudiziaria.