Lexipedia

412.101.220.41

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base Metalcostruttrice AFC / Metalcostruttore AFC

del 18 ottobre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

44508

Metalcostruttrice AFC / Metalcostruttore AFC

Metallbauerin EFZ / Metallbauer EFZ

Constructrice métallique CFC / Constructeur métallique CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

I metalcostruttori con attestato federale di capacità AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. sono esperti nella fabbricazione, nel montaggio e nella manutenzione di costruzioni e strutture in metallo;
  2. grazie a un’adeguata pianificazione garantiscono che i prodotti vengano realizzati secondo le indicazioni della clientela ed entro i termini previsti;
  3. adempiono ai requisiti funzionali ed estetici in conformità con gli standard e le direttive pertinenti;
  4. possiedono solide conoscenze tecniche sui materiali più disparati e sulle relative proprietà, nonché eccellenti abilità manuali;
  5. si distinguono per le solide competenze tecniche, l’approccio strategico e le capacità di rappresentazione spaziale;
  6. in tutti i processi operativi si attengono alle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente.

La professione di metalcostruttore AFC prevede gli orientamenti seguenti:

  1. metalcostruzione;
  2. costruzioni in acciaio;
  3. lavori di fucinatura.

L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto metalcostruttore è convalidato un anno della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. pianificazione e organizzazione dei lavori:1.rilevare le misure per costruzioni e strutture in metallo,2.creare semplici schizzi di costruzioni e strutture in metallo,3.creare una distinta pezzi per la realizzazione di costruzioni e strutture in metallo,4.sviluppare il processo di lavoro per la costruzione in metallo e discuterlo con il team,5.redigere rapporti sui lavori di costruzione in metallo;
  2. realizzazione di costruzioni e strutture in metallo:1.allestire la postazione di lavoro e le macchine necessarie per la costruzione in metallo in officina,2.preparare profilati e lamiere in metallo su misura,3.lavorare profilati e lamiere in metallo,4.unire profilati e lamiere in metallo a una costruzione o struttura,5.realizzare utensili per fucinatura e attrezzature di lavoro;
  3. rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo:1.preparare profilati e lamiere in metallo per la finitura superficiale,2.effettuare semplici trattamenti superficiali e rifinire costruzioni e strutture in metallo;
  4. montaggio di costruzioni e strutture in metallo:1.preparare per il trasporto costruzioni e strutture in metallo,2.allestire e mettere in sicurezza il cantiere per la costruzione in metallo,3.smontare componenti di edifici, costruzioni e strutture in metallo,4.separare, stoccare e smaltire i rifiuti di costruzione,5.montare costruzioni e strutture in metallo,6.mettere in funzione costruzioni e strutture in metallo,7.consegnare alla clientela costruzioni e strutture in metallo;
  5. manutenzione di costruzioni e strutture in metallo:1.eseguire la manutenzione di costruzioni e strutture in metallo,2.riparare e convertire costruzioni e strutture in metallo,3.eseguire la manutenzione di macchine e utensili per la metalcostruzione,4.restaurare ed eseguire la manutenzione di strutture in metallo storiche e degne di protezione,5.eseguire la manutenzione di utensili per la costruzione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a, c e d le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere b ed e le competenze operative sono obbligatorie come segue:

  1. per l’orientamento metalcostruzione: le competenze operative b.1–b.4,
    e.1–e.3;
  2. per l’orientamento costruzioni in acciaio: le competenze operative b.1–b.4, e.1 ed e.3;
  3. per l’orientamento lavori di fucinatura: le competenze operative b.1–b.5,
    e.2–e.5.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Pianificazione e organizzazione dei lavori

40

40

40

60

180

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
    Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo

120

120

100

40

380

  1. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo
    Manutenzione di costruzioni e strutture in metallo

40

40

60

100

240

Totale conoscenze professionali

200

200

200

200

800

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

40

40

40

40

160

Totale delle lezioni

360

360

360

360

1440

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono:

  1. per gli orientamenti metalcostruzione e costruzioni in acciaio: 46 giornate di otto ore;
  2. per l’orientamento lavori di fucinatura: 49 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 14 corsi come segue:

Orientamento

Metalcostruzione

Costruzioni in acciaio

Lavori di fucinatura

Anno

Corsi

Breve descrizione e campi di competenze operative

Num. giorni

1

1

«Introduzione alle tecniche di lavorazione»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo
  3. Manutenzione di costruzioni e strutture in metallo

4

X

X

X

1

2

«dispositivi di protezione individuale anticaduta (DPI anticaduta)»

Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

1

X

X

X

1

3

«Introduzione a varie tecniche di giunzione»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Manutenzione di costruzioni e strutture in metallo

4

X

X

X

1

4

«Realizzare il pezzo»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo

8

X

X

X

2

5

«Approfondimento saldatura: realizzare un pezzo complesso»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo

8

X

X

X

2

6

«Esame di saldatura»

Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo

4

X

X

X

2

7

«Tecniche specifiche di fucinatura 1»

  1. Pianificazione e organizzazione dei lavori
  2. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo

4

X

3

8

«Piattaforme di lavoro elevabili»

  1. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

1

X

X

3

9

«Ferramenta»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

8

X

3

10

«Tecniche specifiche delle costruzioni in acciaio»

  1. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  2. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

8

X

3

11

«Tecniche specifiche di fucinatura 2»

  1. Pianificazione e organizzazione dei lavori
  2. Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo
  3. Manutenzione di costruzioni e strutture in metallo

8

X

4

12

«Montaggio e istruzione»

  1. Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

4

X

X

X

4

13

«Attuazione di incarico complesso di metalcostruzione o costruzioni in acciaio»

  1. Tutti

4

X

X

4

14

«Attuazione di incarico di fucinatura complesso»

  1. Tutti

4

X

Totale

46

46

49

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.le tabelle delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di metalcostruttore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del metalcostruttore AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno un anno di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno un anno di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 5, 9, 10, 11, 13 e 14.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del metalcostruttore AFC,3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», per l’orientamento metalcostruzione sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore, per l’orientamento costruzioni in acciaio sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 45–90 ore e per l’orientamento lavori di fucinatura sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 24–48 ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 60 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo

60 %

2

Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo

15 %

3

Colloquio professionale

25 %

  1. di norma, il lavoro pratico individuale comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione e risultato del lavoro

60 %

2

Documentazione

10 %

3

Presentazione

10 %

4

Colloquio professionale

20 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le durate e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Pianificazione e organizzazione dei lavori

60 min.

30 %

2

Realizzazione di costruzioni e strutture in metallo

Rilavorazione di costruzioni e strutture in metallo

120 min.

40 %

3

Montaggio di costruzioni e strutture in metallo

Manutenzione di costruzioni e strutture in metallo

60 min.

30%

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 60 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «metalcostruttrice AFC»/«metalcostruttore AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della metalcostruzione

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della metalcostruzione è composta da:

  1. 8–10 rappresentanti dell’associazione «AM Suisse»;
  2. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  3. sono rappresentati tutti gli orientamenti e tutte le professioni della metalcostruzione.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica.
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione «AM Suisse».

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento die corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2006 11 sulla formazione professionale di base Metalcostruttrice/Metalcostruttore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di metalcostruttore AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per metalcostruttore AFC entro il 31 dicembre 2029 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2028.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.