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412.101.221.07

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Assistente di studio medico
con attestato federale di capacità (AFC)

del 15 marzo 2018 (Stato 1° gennaio 2026)

86915

Assistente di studio medico AFC

Medizinische Praxisassistentin EFZ /
Medizinischer Praxisassistent EFZ

Assistante médicale CFC / Assistant médical CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002 1 sulla
formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla
formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli assistenti di studio medico di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. organizzano e amministrano lo studio medico; in particolare, accolgono e assistono i pazienti, raccolgono tutte le informazioni necessarie, le documentano e le inoltrano; comunicano con i pazienti e con i partner esterni sia nella lingua nazionale locale sia in una lingua straniera; gestiscono i farmaci e i materiali;
  2. assistono il medico durante le consultazioni, preparano la sala consultazione e istruiscono i pazienti; a tal fine dispongono di conoscenze adeguate nel campo della medicina e delle scienze naturali;
  3. eseguono analisi di laboratorio specifiche e valutano i risultati secondo i principi di gestione della qualità; analizzano e validano i risultati e li trasmettono al medico;
  4. eseguono esami di diagnostica per immagini e radiografie a basso dosaggio su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione. Valutano la qualità delle immagini e le inoltrano al medico.
  5. eseguono processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente; istruiscono i pazienti sull’ulteriore modo di procedere, sulle misure di prevenzione e di monitoraggio e sull’uso dei farmaci;
  6. lavorano secondo le disposizioni legali, le raccomandazioni e gli standard operativi nel campo dell’igiene, della protezione dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
  7. si contraddistinguono per un elevato orientamento al servizio, per le spiccate competenze sociali e personali quali empatia, autonomia, affidabilità e capacità di gestire i conflitti.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione e amministrazione dello studio medico:1.comunicare con i pazienti in modo adeguato ai destinatari e stabilire il modo di procedere,2.utilizzare un linguaggio medico semplice con i pazienti in una seconda lingua nazionale o in inglese,3.pianificare e definire i processi nello studio medico secondo le linee guida e in conformità con i principi di gestione della qualità,4.amministrare le prestazioni, i dati dei pazienti, dello studio e dei servizi esterni,5.gestire i farmaci e la farmacia dello studio medico secondo le direttive,6.gestire il materiale di consumo e i mezzi ausiliari;
  2. assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici:1.preparare i pazienti e la sala consultazione per i processi diagnostici e terapeutici specifici svolti dal medico,2.istruire i pazienti in merito ai preparativi necessari e allo svolgimento previsto della consultazione,3.assistere il medico durante la consultazione e svolgere processi diagnostici,4.pianificare le consultazioni e i trattamenti con il paziente e i servizi esterni,5.rispettare le prescrizioni, le raccomandazioni e il regolamento interno in materia d’igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente;
  3. svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei risultati:1.controllare, utilizzare, pulire e garantire la manutenzione degli apparecchi per le analisi di laboratorio,2.prelevare i campioni d’analisi, conservarli o inoltrarli secondo le prescrizioni,3.eseguire le analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati,4.validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmetterli al medico;
  4. svolgimento di esami di diagnostica per immagini e valutazione della qualità delle immagini:1.controllare, utilizzare, pulire e garantire il buon funzionamento delle apparecchiature di diagnostica per immagini,2.eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione,3.valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico;
  5. svolgimento di processi terapeutici:1.controllare, utilizzare, pulire e garantire la manutenzione degli apparecchi per i processi terapeutici,2.eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente,3.istruire i pazienti e i familiari riguardo all’uso dei farmaci e a trattamenti terapeutici specifici, secondo le prescrizioni,4.pianificare e svolgere secondo le prescrizioni i trattamenti successivi e la prevenzione di complicazioni.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3½ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1620 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. organizzazione e amministrazione dello studio medico

160

120

60

340

  1. assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento dei processi diagnostici

200

80

40

320

  1. svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei risultati

120

40

20

180

  1. svolgimento degli esami di diagnostica per immagini e valutazione della qualità delle immagini

40

40

20

100

  1. svolgimento di processi terapeutici

0

100

60

160

Totale conoscenze professionali

520

380

200

1100

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

80

40

40

160

Totale lezioni

720

540

360

1620

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 38 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 12 corsi come segue:

Anno

Corso

Competenza operativa

Durata

1.

Corso 1

Rispettare le prescrizioni, le raccomandazioni e il regolamento interno in materia di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente

3 giorni

1.

Corso 2

Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione degli apparecchi per le analisi di laboratorio

Prelevare campioni, conservarli o inoltrarli secondo le prescrizioni

Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati

Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmetterli al medico

6 giorni

1.

Corso 3

Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione

Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico

6 giorni

1.

Corso 4

Controllare, utilizzare e pulire gli apparecchi per i processi terapeutici, effettuandone anche la manutenzione

Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente

Istruire i pazienti e i familiari riguardo all’uso dei farmaci e a trattamenti terapeutici specifici, secondo le prescrizioni

5 giorni

2.

Corso 5

Assistere il medico durante la consultazione ed eseguire processi diagnostici

Pianificare le consultazioni e i trattamenti con il paziente e i servizi esterni

1 giorno

2.

Corso 6

Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione degli apparecchi per le analisi di laboratorio

Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati

Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmetterli al medico

4 giorni

2.

Corso 7

Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione

Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico

6 giorni

2.

Corso 8

Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente

1 giorno

3.

Corso 98

Preparare i pazienti e la sala consultazione per i processi diagnostici e terapeutici specifici da parte del medico

Istruire i pazienti in merito ai preparativi necessari e allo svolgimento previsto della consultazione

Assistere il medico durante la consultazione ed eseguire processi diagnostici

1 giorno

3.

Corso 10

Controllare, utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione degli apparecchi per le analisi di laboratorio

Eseguire analisi di laboratorio specifiche rispettando le direttive in materia di gestione della qualità e valutare i risultati

Validare i risultati delle analisi, confrontarli con i valori di riferimento, interpretarli, valutarne la plausibilità e trasmetterli al medico

2 giorni

3.

Corso 11

Eseguire esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio in formato analogico e digitale su torace ed estremità rispettando le prescrizioni in materia di radioprotezione

Valutare la qualità delle immagini e trasmetterle al medico

1 giorno

3.

Corso 12

Eseguire i processi terapeutici secondo le prescrizioni e in base al paziente

Pianificare e svolgere secondo le prescrizioni i trattamenti successivi e la prevenzione di complicazioni.

2 giorni

Totale

38 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 9 , della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; precisa anche, in caso di utilizzo di radiazioni ionizzanti, i requisiti relativi alla formazione in radioprotezione che devono soddisfare le persone nel settore della medicina di cui all’articolo 182 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza del 26 aprile 201710 sulla radioprotezione nonché i contenuti formativi secondo l’allegato 2 tabelle 1−4 dell’ordinanza del 26 aprile 201711 sulla formazione in radioprotezione;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di assistente di studio medico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di assistente di studio medico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. diploma di aiuto medico della Federazione dei medici svizzeri FMH (DFMS) con autorizzazione a effettuare radiografie e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo dell’assistente di studio medico AFC, con certificato di radioprotezione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  5. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente, con certificato di radioprotezione e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  6. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente, con certificato di radioprotezione e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nell’azienda di tirocinio, oltre al medico, deve essere impiegato un formatore secondo l’articolo 10.

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi 1−8.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell’assistente di studio medico AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di tre ore. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con i tipi di esame e la durata seguenti nonché con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Tipo di esame e durata

Ponderazione

esame pratico

orale

112

Organizzazione e amministrazione dello studio medico

Assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici

20 min.

10 min.

15 %

2

Svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei risultati

60 min.

30 %

3

Svolgimento degli esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini

30 min.

15 min.

40 %

4

Svolgimento di processi terapeutici

45 min.

15 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di tre ore e 3¾. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Organizzazione e amministrazione dello studio medico

60 min.

20 %

2

Assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici

60 min.

15 %

3

Svolgimento di analisi di laboratorio e valutazione dei risultati

45 min.

20 %

4

Svolgimento degli esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini

30 min.

30 %

5

Svolgimento di processi terapeutici

30 min.

15 %

  1. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202513 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base14.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
  2. per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» è attribuito almeno il 4; e
  3. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. Vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 30 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 40 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «assistente di studio medico AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per gli assistenti di studio medico AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli assistenti di studio medico AFC è composta da:

  1. da tre a quattro rappresentanti della Federazione dei medici svizzeri (FMH);
  2. da due a tre rappresentanti delle due seguenti organizzazioni dei lavoratori, ognuna delle quali con obbligo di designare almeno un rappresentante:1.Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen(SVA),2.Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM),
  3. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  4. un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione radioprotezione;
  5. almeno un rappresentante della Confederazione, oltre a quello di cui alla lettera d, e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

Sono responsabili dei corsi interaziendali le società mediche cantonali sotto la supervisione della FMH.

In collaborazione con le società mediche cantonali competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza della SEFRI dell’8 luglio 2009 15 sulla formazione professionale di base assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Il diploma di aiuto medico DFMS con autorizzazione a effettuare radiografie conseguito da coloro che hanno terminato la formazione prima del 31 dicembre 1998 è equiparato all’attestato federale di capacità secondo il regolamento del 12 settembre 1994 16 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per assistenti di studio medico.

Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente di studio medico prima del 1° gennaio 2019 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 17

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assistente di studio medico entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.