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412.101.221.22

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Scalpellina/Scalpellino
con attestato federale di capacità (AFC)

del 5 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2026)

39207

Scalpellina AFC/Scalpellino AFC

Steinmetzin EFZ/Steinmetz EFZ

Tailleuse de pierre CFC/Tailleur de pierre CFC

39208

Scultura

39209

Industria

39210

Edilizia e restauro

39211

Progettazione e lavorazione del marmo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

Gli scalpellini di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. lavorano la pietra naturale e i materiali affini trasformandoli dalla forma grezza alla forma finale desiderata; a seconda dell’indirizzo professionale realizzano i manufatti e gli elementi strutturali più disparati;
  2. rimuovono e montano manufatti ed elementi strutturali all’interno e all’esterno degli edifici;
  3. svolgono il lavoro d’intesa con i clienti e la direzione del progetto o secondo le disposizioni dei superiori;
  4. si distinguono per la competenza tecnica, l’abilità artigianale e la capacità di rappresentazione spaziale; lavorano in maniera autonoma e accurata garantendo un lavoro di alta qualità.
  5. nel lavoro applicano le direttive concernenti la protezione dell’ambiente e della salute, la sicurezza sul lavoro e l’impiego efficiente dell’energia, adottando le misure adeguate.

La formazione di scalpellino di livello AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

  1. scultura;
  2. industria;
  3. edilizia e restauro;
  4. progettazione e lavorazione del marmo.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. elaborazione di schizzi, piani e documenti:1.misurare manufatti tridimensionali in pietra sul cantiere o in officina,2.realizzare bozzetti per manufatti in pietra,3.disegnare piani per l’esecuzione e la posa in opera su pietra,4.redigere rapporti e documentare i lavori eseguiti;
  2. realizzazione di manufatti:1.spostare e stoccare manufatti e semilavorati in pietra all’interno dell’azienda o sul cantiere,2.riportare le misure sul materiale grezzo o sul semilavorato in pietra,3.sbozzare semilavorati in pietra secondo i piani o i modelli,4.lavorare le superfici secondo i piani o la lista dei pezzi,5.eseguire la manutenzione degli strumenti e degli utensili manuali per la lavorazione della pietra;
  3. conservazione di manufatti:1.trattare e preservare le superfici o i materiali in pietra,2.pulire le superfici in pietra,3.riparare i danni provocati ai manufatti o agli elementi strutturali in pietra durante la produzione o la posa in opera,4.armare i manufatti in pietra in base alla destinazione d’uso,5.separare e smaltire i rifiuti prodotti in officina e sul cantiere;
  4. modellazione di manufatti e iscrizioni:1.realizzare una serie di schizzi per un’opera tridimensionale in pietra o altri materiali,2.scegliere, disegnare e intagliare caratteri e simboli per la realizzazione su pietra o altri materiali,3.creare modelli per la realizzazione di forme plastiche in pietra o altri materiali,4.eseguire un rilievo su pietra,5.realizzare forme tridimensionali in pietra o altri materiali;
  5. produzione e posa di semilavorati realizzati meccanicamente:1.trasferire nei programmi di modellazione i piani digitali per la lavorazione dei semilavorati in pietra o altri materiali,2.preparare i semilavorati in pietra o in materiali affini per la lavorazione con l’ausilio di macchinari digitali,3.incollare i manufatti in pietra o in materiali affini,4.trasportare i semilavorati in pietra o in materiali affini nel luogo prestabilito, posarli, montarli e realizzare le fughe,5.garantire l’operatività dei macchinari digitali fissi per la lavorazione della pietra;
  6. intaglio e restauro di elementi strutturali:1.modellare elementi tridimensionali in pietra,2.realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli,3.trasportare gli elementi strutturali in pietra nel luogo prestabilito, posarli e montarli,4.restaurare gli elementi strutturali in pietra collocati sugli edifici.

Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b e c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative d-f è vincolante come segue a seconda dell’indirizzo professionale:

  1. campo di competenze operative d: per l’indirizzo professionale scultura;
  2. campo di competenze operative e: per l’indirizzo professionale industria;
  3. campo di competenze operative f: per l’indirizzo professionale edilizia e restauro;
  4. competenze operative d1–4, e3, e4, f2: per l’indirizzo professionale progettazione e lavorazione del marmo.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi
di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. campi di competenze operative interprofessionali (a-c)

200

200

0

0

400

  1. campi di competenze operative e competenze operative specifici dell’indirizzo professionale (d-f)

0

0

200

200

400

Totale conoscenze professionali

200

200

200

200

800

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

40

40

40

40

160

Totale delle lezioni

360

360

360

360

1440

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 37 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:

Indirizzo professionale

Scultura

Industria

Edilizia e restauro

Progettazione e lavorazione del marmo

Semestre

Corso

Campo di competenze. operative/Competenza operativa

Durata/
giorni

1.

1

Disegnare piani per l’esecuzione e la posa in opera su pietra (a3)

5

x

x

x

x

2.

2

Redigere rapporti e documentare i lavori eseguiti (a4)
Realizzazione di manufatti (b1-b5)

10

x

x

x

x

3.

3

Spostare e stoccare manufatti e semilavorati in pietra all’interno dell’azienda o sul cantiere (b1)

4

x

x

x

x

3.

4

Conservazione di manufatti (c1-c5)
Spostare e stoccare manufatti e semilavorati in pietra all’interno dell’azienda o sul cantiere (b1)

3

x

x

x

x

5.

5

Scegliere, disegnare e intagliare caratteri e simboli per la realizzazione su pietra o altri materiali (d2)
Eseguire un rilievo su pietra (d4)

10

x

5.

6

Trasferire nei programmi di modellazione i piani digitali per la lavorazione dei semilavorati in pietra o in materiali affini (e1)
Preparare i semilavorati in pietra o in materiali affini per la lavorazione con l’ausilio di macchinari digitali (e2)
Garantire l’operatività dei macchinari digitali fissi per la lavorazione della pietra (e5)

5

x

5.

7

Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2)
Trasportare gli elementi strutturali in pietra nel luogo prestabilito, posarli e montarli (f3)

10

x

5./6.

8

Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2)
Scegliere, disegnare e intagliare caratteri e simboli per la realizzazione su pietra o altri materiali (d2)
Eseguire un rilievo su pietra (d4)

5

x

4./7.

9

Realizzare forme tridimensionali in pietra o altri materiali (d5)

5

x

4./7.

10

Trasferire nei programmi di modellazione i piani digitali per la lavorazione dei semilavorati in pietra o in materiali affini (e1)
Preparare i semilavorati in pietra o in materiali affini per la lavorazione con l’ausilio di macchinari digitali (e2)
Incollare i manufatti in pietra o in materiali affini (e3)
Trasportare i semilavorati in pietra o in materiali affini nel luogo prestabilito, posarli, montarli e realizzare le fughe (e4)
Garantire l’operatività dei macchinari digitali fissi per la lavorazione della pietra (e5)

10

x

4./7.

11

Modellare elementi tridimensionali in pietra (solo scansione) (f1)
Restaurare gli elementi strutturali in pietra collocati sugli edifici (f4)

5

x

4./7.

12

Realizzare elementi strutturali in pietra secondo i piani, le sagome o i modelli (f2)
Scegliere, disegnare e intagliare caratteri e simboli per la realizzazione su pietra o altri materiali (d2)
Eseguire un rilievo su pietra (d4)
Incollare i manufatti in pietra o in materiali affini (e3)
Trasportare i semilavorati in pietra o in materiali affini nel luogo prestabilito, posarli, montarli e realizzare le fughe (e4)

10

x

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone
in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

Qualifica in base all’indirizzo professionale

Autorizzati a formare

Scultura

Industria5

Edilizia e restauro

Progettazione e
lavorazione del marmo

a.

attestato federale di capacità di scalpellino AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

b.

attestato federale di capacità di scultore su pietra AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

c.

attestato federale di capacità di marmista AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

d.

attestato federale di capacità di operatore della pietra AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

e.

attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

f.

titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

g.

diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento

X

X

X

X

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per il corso 2 e per i corsi 5-12.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dello scalpellino AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 32 ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative/competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Elaborazione di schizzi, piani e documenti
Realizzazione di manufatti
Campo di competenze operative o competenze operative specifico/specifiche dell’indirizzo professionale

80 %

2

Colloquio professionale

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 70 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «scalpellina AFC»/«scalpellino AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
  3. l’indirizzo professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli scalpellini AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli scalpellini AFC è composta da:

  1. da quattro a otto rappresentanti dell’Associazione formazione pietra naturale (AFP);
  2. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
  3. gli indirizzi professionali sono rappresentati.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’AFP.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 16 ottobre 2009 11 sulla formazione professionale di base campo professionale «operatore della pietra naturale» con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione secondo l’ordinanza della SEFRI del 16 ottobre 2009 12 sulla formazione professionale di base campo professionale «operatore della pietra naturale» con attestato federale di capacità (AFC) la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026 .

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per le professioni disciplinate nell’ordinanza di cui al capoverso 1 entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2025.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.