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412.101.222.02

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla cucitura/Addetto alla cucitura con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1° novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)

27122

Addetta alla cucitura CFP/Addetto alla cucitura CFP

Bekleidungsnäherin EBA/Bekleidungsnäher EBA

Confectionneuse AFP/Confectionneur AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

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Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli addetti alla cucitura di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

  1. rinforzano e fissano i materiali tagliati, cuciono le parti e danno loro la forma desiderata tramite la stiratura;
  2. sono consapevoli che il buon funzionamento dei processi operativi dipende dalla pianificazione delle attività dei collaboratori in funzione delle esigenze aziendali. Organizzano il lavoro in modo razionale e moderno, rispettando prescrizioni sia generali sia aziendali;
  3. attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione dell’ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e dell’igiene.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura 2 anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

  1. cucitura di parti di indumenti:1.predisporre la postazione di lavoro e organizzare le attività,2.rinforzare e fissare il materiale tagliato,3.cucire le parti tagliate,4.stirare e dare forma alle parti di indumenti;
  2. sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:1.garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,2.garantire la protezione dell’ambiente.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 56

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 7 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. cucitura di parti di indumenti
  1. 180
  1. 200
  1. 380
  1. sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

20

20

Totale

200

200

400

  1. Cultura generale

120

120

240

  1. Sport

40

40

80

Totale delle lezioni

360

360

720

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 8 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 9 .

La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 16 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti su tre corsi.

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1.

Corso 1

Cucitura di parti di indumenti (introduzione)

5 giorni

2.

Corso 2

Cucitura di parti di indumenti (gonna e pantaloni)

6 giorni

2.

Corso 3

Cucitura di parti di indumenti (camicia e camicetta)

5 giorni

Totale

16 giorni

Il campo di competenze operative «Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente» viene impartito in tutti i corsi interaziendali.

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale;2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi; e3.il livello richiesto per la professione;
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

Sezione 6 Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

  1. attestato federale di capacità di creatore d’abbigliamento AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di creatore d’abbigliamento qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del creatore d’abbigliamento AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  5. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel rapporto di formazione.

Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;2.di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’addetto alla cucitura CFP; e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 16 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative e competenze operative

Ponderazione

1

Predisporre la postazione di lavoro e organizzare le attività

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

10 %

2

Rinforzare e fissare il materiale tagliato

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

20 %

3

Cucire le parti tagliate

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

50 %

4

Stirare e dare forma alle parti di indumenti

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

20 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Tipo di esame/durata

Ponderazione

scritto

orale

1

Cucitura di parti di indumenti

90 min.

50 %

2

Cucitura di parti di indumenti

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

30 min.

50 %

  1. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202510 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base11.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 4 note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 19 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta alla cucitura CFP»/«addetto alla cucitura CFP».

Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri dell’abbigliamento

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri dell’abbigliamento è composta da:

  1. da cinque a nove rappresentanti della Interessengemeinschaft Berufsbildung BekleidungsgestalterIn IBBG;
  2. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa ha in particolare i seguenti compiti:

  1. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
  3. richiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
  5. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali la Interessengemeinschaft Berufsbildung BekleidungsgestalterIn IBBG.

I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo il capoverso 2.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

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