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412.101.222.25

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
delle professioni con CFP
nel campo professionale dell’involucro edilizio

del 29 agosto 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

52010

Addetta alle impermeabilizzazioni CFP /
Addetto alle impermeabilizzazioni CFP

Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA

Praticienne en étanchéité AFP / Praticien en étanchéité AFP

52011

Addetta alla copertura di tetti CFP /
Addetto alla copertura di tetti CFP

Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA

Praticienne en couverture AFP / Praticien en couverture AFP

52012

Addetta alla costruzione di facciate CFP /
Addetto alla costruzione di facciate CFP

Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA

Praticienne en façades AFP / Praticien en façades AFP

52013

Addetta alla costruzione di ponteggi CFP /
Addetto alla costruzione di ponteggi CFP

Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA

Pratcienne en échafaudages AFP / Praticien en échafaudages AFP

52014

Addetta al montaggio delle schermature solari CFP /
Addetto al montaggio delle schermature solari CFP

Montagepraktikerin Sonnenschutz und Storentechnik EBA / Montagepraktiker Sonnenschutz- und Storentechnik EBA

Praticienne en stores AFP / Praticien en stores AFP

52015

Montatrice di impianti solari CFP /
Montatore di impianti solari CFP

Solarmonteurin EBA / Solarmonteur EBA

Monteuse solaire AFP / Monteur solaire AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, professioni e durata

Art. 1 Professioni e profilo professionale

Il campo professionale dell’involucro edilizio comprende le seguenti professioni con certificato federale di formazione pratica (CFP):

  1. addetta alle impermeabilizzazioni CFP / addetto alle impermeabilizzazioni CFP;
  2. addetta alla copertura di tetti CFP / addetto alla copertura di tetti CFP;
  3. addetta alla costruzione di facciate CFP / addetto alla costruzione di facciate CFP;
  4. addetta alla costruzione di ponteggi CFP / addetto alla costruzione di ponteggi CFP;
  5. addetta al montaggio delle schermature solari CFP / addetto al montaggio delle schermature solari CFP;
  6. montatrice di impianti solari CFP / montatore di impianti solari CFP.

I professionisti di livello CFP del campo professionale dell’involucro edilizio svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. gli addetti alle impermeabilizzazioni di livello CFP posano sistemi di impermeabilizzazione composti da bitume e plastica, ne eseguono la manutenzione e li smontano secondo le istruzioni; in questo modo proteggono gli involucri edilizi dagli influssi ambientali, garantiscono un comfort elevato e rispettano i requisiti in materia di efficienza energetica e tutela del clima; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica;
  2. gli addetti alla copertura di tetti CFP montano sistemi per la copertura dei tetti composti da tegole di terracotta e di cemento e da lastre piatte, ne eseguono la manutenzione, li riparano e li smontano secondo le istruzioni; in questo modo proteggono gli involucri edilizi dagli influssi ambientali, garantiscono un comfort elevato e rispettano i requisiti in materia di efficienza energetica e tutela del clima; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica;
  3. gli addetti alla costruzione di facciate CFP montano sistemi per facciate ventilate con prodotti di piccolo, medio e grande formato e con prodotti profilati, ne eseguono la manutenzione e li smontano secondo le istruzioni; in questo modo proteggono gli involucri edilizi dagli influssi ambientali, garantiscono un comfort elevato e rispettano i requisiti in materia di efficienza energetica e tutela del clima; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica;
  4. gli addetti alla costruzione di ponteggi CFP montano e smontano strutture tubolari, ponteggi multidirezionali e sistemi per la protezione dalle intemperie secondo le istruzioni; in questo modo garantiscono che tutti i soggetti coinvolti possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica;
  5. gli addetti al montaggio delle schermature solari CFP montano e smontano tende a lamelle, avvolgibili, tende verticali e tende da sole secondo le istruzioni; in questo modo proteggono gli involucri edilizi dagli influssi ambientali, garantiscono un comfort elevato e rispettano i requisiti in materia di efficienza energetica e tutela del clima; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica;
  6. i montatori di impianti solari CFP montano impianti solari e fissano cavi su tetti piani e inclinati, ne eseguono la manutenzione e li smontano secondo le istruzioni; in questo modo trasformano gli involucri edilizi in impianti di produzione energetica e rispettano i requisiti in materia di efficienza energetica e tutela del clima; applicano coscienziosamente le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; si distinguono per le abilità manuali, la precisione e la resistenza fisica.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura due anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative dell’addetto alle impermeabilizzazioni CFP

La formazione di addetto alle impermeabilizzazioni CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. posa di sistemi di impermeabilizzazione:1.allestire la postazione di lavoro per i lavori di impermeabilizzazione secondo le istruzioni,2.posare sistemi di impermeabilizzazione con membrane bituminose,3.posare sistemi di impermeabilizzazione con geomembrane,4.inserire strati di protezione e di finitura su tetti piani;
  3. manutenzione e smontaggio di sistemi di impermeabilizzazione:1.effettuare la manutenzione delle impermeabilizzazioni secondo l’apposito contratto,2.smontare i sistemi di impermeabilizzazione.

Art. 5 Competenze operative dell’addetto alla copertura di tetti CFP

La formazione di addetto alla copertura di tetti CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. montaggio di sistemi per la copertura dei tetti:1.allestire la postazione di lavoro per i lavori di copertura dei tetti secondo le istruzioni,2.posare le barriere vapore, gli isolamenti termici e i sottotetti,3.ricoprire i tetti con tegole di terracotta e di cemento,4.ricoprire i tetti con lastre piatte;
  3. manutenzione, riparazione e smontaggio di sistemi per la copertura dei tetti:1.effettuare la manutenzione dei tetti secondo l’apposito contratto,2.eseguire le riparazioni sui sistemi per la copertura dei tetti,3.smontare i sistemi per la copertura dei tetti.

Art. 6 Competenze operative dell’addetto alla costruzione di facciate CFP

La formazione di addetto alla costruzione di facciate CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. montaggio di sistemi per facciate:1.allestire la postazione di lavoro per i lavori di costruzione delle facciate secondo le istruzioni,2.montare le sottostrutture e installare gli isolamenti termici,3.posare sistemi per facciate ventilate con prodotti di piccolo formato,4.posare sistemi per facciate ventilate con prodotti di formato medio-grande e prodotti profilati,
  3. manutenzione e smontaggio di sistemi per facciate:1.effettuare la manutenzione dei rivestimenti per facciate,2.smontare i sistemi per facciate.

Art. 7 Competenze operative dell’addetto alla costruzione di ponteggi CFP

La formazione di addetto alla costruzione di ponteggi CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggi:1.allestire la postazione di lavoro per i lavori di costruzione dei ponteggi secondo le istruzioni,2.montare e smontare strutture tubolari,3.montare e smontare ponteggi multidirezionali,4.montare e smontare sistemi per la protezione dalle intemperie,5.montare e smontare ponteggi speciali.

Art. 8 Competenze operative dell’addetto al montaggio delle schermature solari CFP

La formazione di addetto al montaggio delle schermature solari CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. montaggio di sistemi di schermature solari:1.allestire la postazione di lavoro per i lavori sui sistemi di schermature solari secondo le istruzioni,2.montare tende a lamelle,3.montare avvolgibili,4.montare tende verticali,5.montare tende da sole;
  3. smontaggio di sistemi di schermature solari:1.smontare i sistemi di schermature solari.

Art. 9 Competenze operative del montatore di impianti solari CFP

La formazione di montatore di impianti solari CFP prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio:1.caricare, trasportare e stoccare in modo sicuro materiali e strumenti per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio,2.preparare la postazione di lavoro per i lavori da eseguire sull’involucro edilizio nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute,3.utilizzare in sicurezza materiali e sostanze pericolose sull’involucro edilizio e smaltirli in maniera ecocompatibile,4.informare la clientela in merito ai lavori sull’involucro edilizio,5.abbozzare i lavori sull’involucro edilizio e redigere rapporti;
  2. montaggio di impianti solari:1.allestire la postazione di lavoro per il montaggio di impianti solari secondo le istruzioni,2.montare impianti solari su tetti piani3.montare impianti solari su tetti inclinati,4.realizzare il cablaggio per gli impianti solari;
  3. manutenzione e smontaggio di impianti solari:1.effettuare la manutenzione degli impianti solari,2.smontare gli impianti solari.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 10

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 11 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 12 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali

Per la professione di addetto alle impermeabilizzazioni CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Posa di sistemi di impermeabilizzazione
  2. Manutenzione e smontaggio di sistemi di impermeabilizzazione

240

240

Per la professione di addetto alla copertura di tetti CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Montaggio di sistemi per la copertura dei tetti
  2. Manutenzione, riparazione e smontaggio di sistemi
    per la copertura dei tetti

240

240

Per la professione di addetto alla costruzione di facciate CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Montaggio di sistemi per facciate
  2. Manutenzione e smontaggio di sistemi per facciate

240

240

Per la professione di addetto alla costruzione di ponteggi CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggi

240

240

Per la professione di addetto al montaggio delle schermature solari CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Montaggio di sistemi di schermature solari
  2. Smontaggio di sistemi di schermature solari

240

240

Per la professione di montatore di impianti solari CFP

  1. Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

160

160

  1. Montaggio di impianti solari
  2. Manutenzione e smontaggio di impianti solari

240

240

Totale conoscenze professionali per professione

160

240

400

  1. Cultura generale

160

80

240

  1. Educazione fisica

40

40

80

Totale delle lezioni

360

360

720

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 13 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 20–25 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 5–6 corsi come segue:

  1. 8 per la professione di addetto alle impermeabilizzazioni CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

3

1

3

Posa di sistemi di impermeabilizzazione

Manutenzione e smontaggio di sistemi di impermeabilizzazione

5

2

4

Posa di sistemi di impermeabilizzazione

Manutenzione e smontaggio di sistemi di impermeabilizzazione

5

2

5

Posa di sistemi di impermeabilizzazione

Manutenzione e smontaggio di sistemi di impermeabilizzazione

3

Totale

20 giorni

  1. per la professione di addetto alla copertura di tetti CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

3

1

3

Montaggio di sistemi per la copertura dei tetti

Manutenzione, riparazione e smontaggio di sistemi per la copertura dei tetti

5

2

4

Montaggio di sistemi per la copertura dei tetti

Manutenzione, riparazione e smontaggio di sistemi per la copertura dei tetti

5

2

5

Montaggio di sistemi per la copertura dei tetti

Manutenzione, riparazione e smontaggio di sistemi per la copertura dei tetti

5

Totale

22 giorni

  1. per la professione di addetto alla costruzione di facciate CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

3

1

3

Montaggio di sistemi per facciate

Manutenzione e smontaggio di sistemi per facciate

4

2

4

Montaggio di sistemi per facciate
Manutenzione e smontaggio di sistemi per facciate

4

2

5

Montaggio di sistemi per facciate

Manutenzione e smontaggio di sistemi per facciate

5

Totale

20 giorni

  1. per la professione di addetto alla costruzione di ponteggi CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

3

1

3

Montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggi

4

2

4

Montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggi

5

2

5

Montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggi

4

Totale

20 giorni

  1. per la professione di addetto al montaggio delle schermature solari CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

Montaggio di sistemi di schermature solari

3

1

3

Montaggio di sistemi di schermature solari
Smontaggio di sistemi di schermature solari

5

1

4

Montaggio di sistemi di schermature solari
Smontaggio di sistemi di schermature solari

5

2

5

Montaggio di sistemi di schermature solari

3

2

6

Montaggio di sistemi di schermature solari

Smontaggio di sistemi di schermature solari

5

Totale

25 giorni

  1. per la professione di montatore di impianti solari CFP:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

4

1

2

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

3

1

3

Montaggio di impianti solari
Manutenzione e smontaggio di impianti solari

5

2

4

Montaggio di impianti solari

Manutenzione e smontaggio di impianti solari

5

2

5

Montaggio di impianti solari

Manutenzione e smontaggio di impianti solari

3

Totale

20 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 14

All’entrata in vigore della presente ordinanza per ognuna delle sei professioni è disponibile un piano di formazione 9 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

I piani di formazione:

  1. contengono il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisano i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determinano quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Ai piani di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone
in formazione in azienda

Art. 15 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità della professione corrispondente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività della professione corrispondente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 16 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni

Art. 17 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 18 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 19 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 20 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 21 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo di attività della professione prescelta, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 22 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione di cui agli articoli 4–9.

Art. 23 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. lavoro pratico per le professioni di addetto alle impermeabilizzazioni CFP, addetto alla copertura di tetti CFP, addetto alla costruzione di facciate CFP e addetto al montaggio delle schermature solari CFP sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 12 ore, per la professione di montatore di impianti solari CFP sotto forma di lavoro pratico prestabilito, della durata di otto ore e per la professione di addetto alla costruzione di ponteggi CFP sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 24–80 ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:–per la professione di addetto alle impermeabilizzazioni CFP:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

20 %

2

Posa di sistemi di impermeabilizzazione

80 %

  1. per la professione di addetto alla copertura di tetti CFP

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

20 %

2

Montaggio di sistemi per la copertura dei tetti

80 %

  1. per la professione di addetto alla costruzione di facciate CFP:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

20 %

2

Montaggio di sistemi per facciate

80 %

  1. per la professione di addetto al montaggio delle schermature solari CFP:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

20 %

2

Montaggio di sistemi di schermature solari

80 %

  1. per la professione di montatore di impianti solari CFP:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori sull’involucro edilizio

20 %

2

Montaggio di impianti solari

80 %

  1. il lavoro pratico individuale per la professione di addetto alla costruzione di ponteggi CFP comprende di norma tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione e risultato del lavoro

60 %

2

Documentazione e presentazione

20 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202510 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base11.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 24 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 60 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 21 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

Art. 25 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 26

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi, a seconda della professione appresa, di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

  1. «addetta alle impermeabilizzazioni CFP»/«addetto alle impermeabilizzazioni CFP»;
  2. «addetta alla copertura di tetti CFP»/«addetto alla copertura di tetti CFP»;
  3. «addetta alla costruzione di facciate CFP»/«addetto alla costruzione di facciate CFP»;
  4. «addetta alla costruzione di ponteggi CFP»/«addetto alla costruzione di ponteggi CFP»;
  5. «addetta al montaggio delle schermature solari CFP»/«addetto al montaggio delle schermature solari CFP»;
  6. «montatrice di impianti solari CFP»/«montatore di impianti solari CFP».

Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 24 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 27 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale dell’involucro edilizio

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale dell’involucro edilizio è composta da:

  1. 6–8 rappresentanti delle professioni del campo professionale dell’involucro edilizio;
  2. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  3. sono rappresentate tutte le professioni del campo professionale dell’involucro edilizio.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 28 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali il centro di formazione Polybau.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 21 ottobre 2016 12 sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 30 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione nel campo professionale dell’involucro edilizio CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale nel campo professionale dell’involucro edilizio CFP entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 21–26) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.