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412.109.3 OEm-SEFRI

Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002 2 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011 3 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, 4

ordina:

Art. 1 Riscossione degli emolumenti

La SEFRI 5 riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

  1. riconoscimento di diplomi esteri;
  2. conversione di titoli.

Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

  1. le decisioni riguardanti i contributi federali;
  2. l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
  3. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
  4. l’approvazione di corsi intercantonali;
  5. 6

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 7 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

  1. per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
  2. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
  3. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 8 può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

Art. 4a9 Emolumenti per l’esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 2010 10 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato

(art. 5)

Modifica del diritto vigente

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