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427.72

Ordinanza del DATEC
sul promovimento della ricerca nel settore stradale

del 23 febbraio 2012 (Stato 1° marzo 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), 2

ordina:

Sezione 1 Contributi per la ricerca, piani e programmi di ricerca, compiti dell’USTRA e della commissione3

Art. 1 Contributi per la ricerca

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) può accordare, nel quadro del credito disponibile per la ricerca, contributi per il promovimento dei lavori di ricerca nel settore della circolazione stradale per i quali la Confederazione può versare contributi in virtù della LUMin. 4

Non vengono versati contributi per la ricerca fondamentale con scopi esclusivamente scientifici e per la ricerca vicina all’industria.

Art. 25 Compiti dell’USTRA

L’USTRA mette a punto un piano di ricerca quadriennale contenente le tematiche prioritarie e lo sottopone alla commissione per la ricerca nel settore stradale (commissione) per parere.

Si assicura che le tematiche prioritarie in materia di ricerca siano compatibili con le altre attività di ricerca all’interno del DATEC.

Mette a punto un programma di ricerca biennale e lo sottopone alla commissione per parere. Il programma fissa i temi di ricerca concreti per i successivi due anni e illustra come devono essere impiegati i fondi previsti a tale scopo.

L’USTRA si assicura che i fondi federali per la ricerca nel settore stradale vengano impiegati in maniera efficace e coordinata.

Art. 36 Compiti della commissione per la ricerca nel settore stradale

La commissione affianca l’USTRA nella definizione dell’orientamento strategico della ricerca e valuta le domande di contributi alla ricerca (art. 5).

Esprime un parere in merito al piano di ricerca elaborato dall’USTRA e contenente le tematiche prioritarie.

Esamina ogni due anni il programma di ricerca messo a punto dall’USTRA.

Presenta all’USTRA un rapporto annuale sulla propria attività.

Sezione 2 Procedura di domanda7

Art. 4 Presentazione delle domande

Le domande per contributi ai lavori di ricerca devono essere presentate all’USTRA.

Art. 5 Trattamento delle domande da parte della commissione

L’USTRA sottopone, per parere, alla commissione la domanda di ricerca.

La commissione esamina se:

  1. il tema proposto sia idoneo per la ricerca scientifica;
  2. il tema proposto non sia già oggetto di ricerche;
  3. 8 il tema proposto sia compatibile con le prorità fissate nel programma di ricerca biennale dell’USTRA; e
  4. la ricerca sul tema proposto possa contribuire all’assolvimento di compiti di interesse pubblico.

Essa propone all’USTRA l’accettazione o il rigetto della domanda. Essa rinvia al richiedente, per modifica, la domanda la cui accettazione può essere raccomandata se presentata in forma modificata.

Art. 6 Decisione dell’USTRA

L’USTRA risolve mediante decisione in merito alle domande di contributi alla ricerca e all’acquisizione degli strumenti necessari.

Nel caso che i lavori di un progetto di ricerca si estendano su un periodo di più anni, l’USTRA ha la possibilità di sbloccare dapprima solo i fondi necessari ai lavori previsti per il primo anno.

Con la concessione di un contributo, l’USTRA non si impegna ad accordare crediti supplementari.

Con l’assegnazione dei contributi alla ricerca, l’USTRA può stabilire le istituzioni con le quali il centro di ricerca deve collaborare.

Art. 7 Rapporti

L’USTRA può richiedere in ogni momento ai centri di ricerca un rapporto sullo stato dei lavori e dei crediti impegnati.

Art. 8 Gruppo d’accompagnamento

L’USTRA può avvalersi di specialisti, incaricandoli di monitorare costantemente i lavori di ricerca e di fornire in merito una valutazione tecnica indipendente dal centro di ricerca.

Sezione 3 Conteggi; strumenti di ricerca

Art. 9 Conteggi

I centri di ricerca, per quanto concerne i contributi ad essi assegnati, devono presentare i conteggi e i pertinenti giustificativi all’USTRA che, previa verifica, procederà al pagamento dei contributi giunti a scadenza.

L’USTRA tiene una contabilità nella quale figurano i contributi assegnati e quelli versati dai crediti per la ricerca.

Art. 10 Strumenti di ricerca

Il centro di ricerca può acquistare macchine, apparecchiature e altri strumenti di ricerca, il cui costo è superiore a 1000 franchi, con i crediti accordati alla ricerca secondo la presente ordinanza solo se l’acquisto stesso è già previsto nella domanda ed è stato approvato con quest’ultima. L’acquisto, nel quadro di un contributo approvato, di strumenti per la ricerca non menzionati nella domanda, deve essere preventivamente approvato dall’USTRA.

Nella sua decisione l’USTRA stabilisce i rapporti di proprietà degli strumenti di ricerca. Se restano di proprietà del centro di ricerca, nel conteggio (art. 9) va tenuto adeguatamente in considerazione il valore residuo.

Se i lavori di ricerca continuano in virtù di una domanda di proseguimento approvata, il valore dello strumento può essere nuovamente computato come spesa al credito per la ricerca.

Sezione 4 Documentazione; pubblicazione e impiego dei risultati della ricerca

Art. 11 Documentazione sui lavori di ricerca

Una volta conclusi i lavori di ricerca, il centro di ricerca deve fornire all’USTRA i seguenti documenti:

  1. un rapporto finale dettagliato sui lavori eseguiti e sui risultati degli stessi;
  2. un riassunto del rapporto finale;
  3. una valutazione tecnica dei lavori di ricerca effettuata da specialisti secondo l’articolo 8.

La valutazione tecnica dei lavori di ricerca deve essere inglobata nel rapporto finale.

Il centro di ricerca deve archiviare tutti i dati primari e i protocolli di ricerca per almeno i cinque anni successivi alla conclusione dei lavori di ricerca.

Art. 12 Pubblicazione e impiego dei risultati della ricerca

L’USTRA decide in merito alla pubblicazione del rapporto finale nel quadro delle pubblicazioni nel settore stradale in Svizzera.

Una pubblicazione dei lavori di ricerca o di parte degli stessi prima della pubblicazione del rapporto finale dev’essere approvata dall’USTRA.

I risultati della ricerca possono essere impiegati dall’USTRA o da altri servizi federali per le proprie attività o per altri progetti di ricerca.

Se i risultati di ricerche finanziate in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente dal centro di ricerca, l’USTRA può esigere il rimborso delle somme versate, proporzionato agli introiti realizzati, nonché un’adeguata partecipazione all’utile. Tali rimborsi sono accreditati agli accantonamenti «circolazione stradale».

Art. 13 Diritto di proprietà intellettuale

Fatto salvo l’articolo 12, sono tutelati tutti i diritti d’autore dei centri di ricerca.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

L’USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

Art. 15 Applicabilità della legge sui sussidi

La legge del 5 ottobre 1990 9 sui sussidi è applicabile.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 27 marzo 1986 10 sul promovimento della ricerca nel settore stradale è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.