Il centro di ricerca può acquistare macchine, apparecchiature e altri strumenti di ricerca, il cui costo è superiore a 1000 franchi, con i crediti accordati alla ricerca secondo la presente ordinanza solo se l’acquisto stesso è già previsto nella domanda ed è stato approvato con quest’ultima. L’acquisto, nel quadro di un contributo approvato, di strumenti per la ricerca non menzionati nella domanda, deve essere preventivamente approvato dall’USTRA.
Nella sua decisione l’USTRA stabilisce i rapporti di proprietà degli strumenti di ricerca. Se restano di proprietà del centro di ricerca, nel conteggio (art. 9) va tenuto adeguatamente in considerazione il valore residuo.
Se i lavori di ricerca continuano in virtù di una domanda di proseguimento approvata, il valore dello strumento può essere nuovamente computato come spesa al credito per la ricerca.