Lexipedia

431.09 GebVO St

Ordinanza
sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

del 25 giugno 2003 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 1992 1
sulla statistica federale (LStat),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:2

  1. pubblicazioni (art. 18 LStat);
  2. comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
  3. esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
  4. 3 comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
  5. compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
  6. autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
  7. 4 utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);
  8. 5 informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20106 sul numero d’identificazione delle imprese.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità

Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un’indennità.

Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.

Art. 3 Fatturazione e preventivo

Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.

Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.

Art. 4 Pagamento anticipato

In casi giustificati (ad es. domicilio all’estero, morosità, ecc.), le unità amministrative possono esigere il pagamento anticipato.

Art. 57 Decisione

Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

Art. 6 Scadenza

Gli emolumenti scadono:

  1. al momento della fatturazione;
  2. con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.

Art. 7 Prescrizione

Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

Sezione 2 Tariffe

Art. 8 Emolumenti per servizi non in linea

Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell’ambito in linea sono riscossi per:

  1. unità d’informazione (v. allegato);
  2. unità di tempo impiegate (v. allegato);
  3. spese secondo l’articolo 9.

Gli emolumenti per unità d’informazione e gli emolumenti per le unità di tempo impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.

Art. 9 Spese

Le spese sono fatturate separatamente.

Per spese s’intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente:

  1. le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l’estero;
  2. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
  3. i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).

Art. 10 Emolumenti per servizi in linea

Gli emolumenti per i servizi forniti nell’ambito in linea sono riscossi per:

  1. la registrazione unica;
  2. unità d’informazione (v. allegato);
  3. abbonamenti annuali per l’utilizzazione del servizio in linea:1.per tutti i settori della statistica, segnatamente per l’Enciclopedia statistica della Svizzera;2.per singoli settori tematici della statistica.

La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbonamenti annuali secondo il capoverso 1 lettera c.

La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d’informazione.

Art. 11 Indirizzi

Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).

Art. 12 Richiami

Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L’emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.

Sezione 3 Utilizzazione dei risultati statistici

Art. 13 Utilizzazione per scopi commerciali

Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbisogna di un’autorizzazione ed è tenuto a versare un’indennità. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L’unità amministrativa che fornisce le prestazioni emana la relativa decisione.

La decisione indica l’ammontare dell’indennità e stabilisce almeno i seguenti oneri:

  1. la determinazione della portata dell’utilizzazione;
  2. l’obbligo di:1.non modificare il contenuto dei dati;2.designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale offerto;3.indicare in modo visibile la fonte dei dati.

L’indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L’importo forfettario annuale comprende:

  1. cinque volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
  2. dieci volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;

La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell’importo.

Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguono uno scopo di lucro, l’unità amministrativa che ha preso la decisione può rinunciare all’indennità.

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 8 sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Utilizzazione per scopi non commerciali

Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di autorizzazione e non è tenuto a versare un’indennità.

La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.

Sezione 4 Esenzione e riduzione degli emolumenti

Art. 15 Esenzione

Sono esenti da emolumenti:

  1. l’offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l’informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico);
  2. le informazioni e i di cui all’articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d’ora;
  3. le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessibili rapidamente e semplicemente;
  4. la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative;
  5. le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l’allegato.

Art. 16 Riduzione

Possono essere stabilite tariffe d’abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo.

In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare.

Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti non informatici).

Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).

Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.

Art. 17 Esenzione dal pagamento delle spese

In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.

Art. 18 Esenzione per determinati utenti

L’unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti:

  1. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 199849 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
  2. ai Servizi del Parlamento;
  3. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
  4. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
  5. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
  6. alle biblioteche e medioteche pubbliche;
  7. alle ambasciate estere in Svizzera;
  8. ai giornalisti.

Art. 19 Riduzione per determinati utenti

L’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli.

Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:

  1. ad allievi e studenti;
  2. alle autorità cantonali e comunali;
  3. alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politiche.

L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:

  1. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
  2. ai Servizi del Parlamento;
  3. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
  4. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
  5. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 20 Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta
o utilizzazione ripetute

In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare.

In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l’utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).

Art. 21 Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative

Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.

Art. 22 Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione

I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazioni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.

Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

  1. è garantita la reciprocità;
  2. il servizio è necessario per adempiere un mandato dell’Amministrazione federale;
  3. vengono svolti compiti nell’interesse della Confederazione.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 giugno 1993 11 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003

Allegato

Tariffe degli emolumenti e delle spese

Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.

Emolumenti

Posizione

Emolumenti per unità d’informazione

  1. Sono considerate unità d’informazione:
  1. le celle di una tabella
  2. i parametri secondo cui è
    strutturata una banca dati

L’emolumento per cella
o parametro è al massimo di fr. -.005.

  1. le pagine di una prestazione fornita in pagine

L’emolumento per pagina è al massimo di fr. –.50.

Emolumento in base al tempo impiegato

  1. Personale amministrativo

fr. 90.– all’ora

  1. Personale scientifico

fr. 130.– all’ora

  1. Tariffa al minuto della telefonia a pagamento
    (numeri business)

Tariffe secondo i fornitori di telecomunicazioni,
al massimo fr. 1.50

Emolumenti per indirizzi (estratti da registri)

  1. Elenchi di indirizzi (stampati)

fr. –.30 per indirizzo

  1. Indirizzi su etichette autoadesive

fr. –.50 per indirizzo

  1. Indirizzi elettronici

fr. 1.– per indirizzo

Tassa di protezione

  1. A partire da 10 esemplari

almeno fr. 2.–

al massimo fr. 5.–
per esemplare

Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali

  1. 2–5 utenti

Fattore 2 della tassa
per un’utilizzazione
senza (art. 16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2)

  1. 6–10 utenti

Fattore 3 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

  1. 11–20 utenti

Fattore 5 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

  1. 21–50 utenti

Fattore 7 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

  1. 51–100 utenti

Fattore 8 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

  1. Oltre 100 utenti

Almeno fattore 10 e al massimo fattore 50 della tassa per un’utilizzazione senza sconto.

Posizione

Posizione

Costi di materiale e di distribuzione

  1. Fotocopie b/n A4

fr. –.20

  1. Fotocopie b/n A3

fr. –.50

  1. Fotocopie a colori A4

fr. 1.–

  1. Fotocopie a colori A3

fr. 2.–

  1. Tabulati b/n A4

fr. –.20

  1. Tabulati b/n A3

fr. –.50

  1. Invio fax A4

fr. –.40

  1. Invio fax A3

fr. –.80

  1. Carte plotter A4

fr. 10.–

  1. Carte plotter A3

fr. 15.–

  1. Carte plotter >A3

fr. 60.–

  1. Dischetti

fr. 1.–

  1. CD-R/RW

fr. 2.–

  1. Costi di distribuzione

fr. 5.–

  1. Fotocopie b/n A3

fr. –.20