La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:2
- pubblicazioni (art. 18 LStat);
- comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
- esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
- 3 comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
- compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
- autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
- 4 utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);
- 5 informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20106 sul numero d’identificazione delle imprese.