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443.14 OQIC

Ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

del 6 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 a capoverso 3, 24 e capoverso 1 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001 1 sul cinema (LCin),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. il controllo dell’osservanza dell’obbligo di contribuire alla pluralità dell’offerta cinematografica mediante i servizi su richiesta;
  2. il controllo dell’osservanza dell’obbligo di considerare la creazione cinematografica svizzera indipendente nei servizi televisivi e su richiesta (obbligo di investimento) e la riscossione della tassa sostitutiva;
  3. la registrazione e la presentazione dei rapporti dei servizi televisivi e su richiesta;
  4. la notifica delle richieste di film a pagamento;
  5. l’informazione del pubblico.

Sezione 2 Definizioni

Art. 2 Film computabili

Sono considerati film computabili i film, comprese le serie, di cui all’articolo 2 capoverso 1 LCin attribuibili ai generi documentario, film di fiction o film di animazione, nonché opere audiovisive analogamente strutturate e concepite sotto il profilo narrativo o creativo.

Non sono considerati film computabili:

  1. trasmissioni di attualità, servizi e reportage;
  2. trasmissioni di intrattenimento, in particolare talk show, reality e giochi;
  3. riprese trasmesse in diretta e registrazioni, segnatamente di manifestazioni sportive, concerti e spettacoli teatrali;
  4. videogiochi;
  5. film che non ricevono alcun aiuto finanziario di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere a e b LCin;
  6. film istituzionali;
  7. film esclusi da qualsiasi forma di promozione di cui all’articolo 16 capoverso 2 LCin.

Art. 3 Ulteriori definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. offerta mediatica: contenuti audiovisivi offerti al consumo;
  2. servizio televisivo: offerta mediatica contenente film computabili e diffusa come programma lineare ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV);
  3. servizio su richiesta: offerta mediatica contenente film computabili e disponibile su richiesta sotto forma di catalogo in Internet o attraverso altre reti di comunicazione elettroniche;
  4. lungometraggio:1.film di fiction o di animazione di durata pari o superiore a 60 minuti o serie del rispettivo genere di durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione,2.documentario di durata pari o superiore a 50 minuti o serie documentaria di durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione,3.altri film computabili di durata pari o superiore a 50 minuti.

Sezione 3 Campo di applicazione

Art. 4 Imprese non sottostanti agli obblighi

(art. 24a cpv. 2 e 24b cpv. 1 e 2 LCin)

Non sottostanno agli obblighi della LCin:

  1. imprese che ritrasmettono esclusivamente programmi di terzi;
  2. imprese con sede all’estero la cui offerta mediatica è fruibile in Svizzera, ma che non si rivolgono al pubblico svizzero.

Per valutare se un’impresa con sede all’estero si rivolge al pubblico svizzero sono determinanti i seguenti criteri:

  1. selezione tematica dei film, orientamento degli altri contenuti mediatici e modalità di presentazione dell’offerta mediatica;
  2. struttura dei prezzi e opzioni di pagamento per il servizio televisivo o su richiesta;
  3. origine dei clienti pubblicitari;
  4. pubblico a cui è rivolta la pubblicità.

Art. 5 Imprese esentate

(art. 24a cpv. 3 e 24e cpv. 2 LCin)

Le imprese che offrono in Svizzera servizi televisivi e su richiesta sono esentate dagli obblighi di cui agli articoli 24a–24f LCin se:

  1. con questi servizi realizzano in Svizzera per ciascun anno civile una cifra d’affari inferiore a 2,5 milioni di franchi;
  2. per ciascun anno civile mostrano oppure offrono al massimo 12 lungometraggi computabili; o
  3. in Svizzera offrono soltanto televisione in differita (art. 61a cpv. 1 LRTV3);

Su richiesta, vengono esentate dagli obblighi di cui agli articoli 24a–24f LCin:

  1. le imprese per le quali il rispetto degli obblighi è impossibile o inesigibile, segnatamente perché la loro offerta mediatica si rivolge a una minoranza culturale o linguistica per la quale non sono disponibili film europei, svizzeri o di produzione indipendente;
  2. le imprese che non allestiscono una propria offerta mediatica, ma la riprendono da un terzo e la propongono inalterata.

Un’esenzione secondo i capoversi 1 e 2 non dispensa dal rispetto degli obblighi di registrazione e di notifica di cui al capitolo 3 a sezione 3 LCin. Per l’obbligo di fare rapporto è applicabile l’articolo 25 capoverso 3.

Capitolo 2 Promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 6 Film europei

(art. 24a cpv. 1 LCin)

Sono considerati film europei i film computabili che:

  1. sono stati realizzati quali film svizzeri ai sensi dell’articolo 2 LCin o riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero;
  2. provengono da un Paese dell’Unione europea;
  3. provengono da un Paese che ha sottoscritto la Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfrontaliera; oppure
  4. sono stati realizzati quali coproduzioni ai sensi della Convenzione europea del 2 ottobre 19925 sulla coproduzione cinematografica o ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 20176 sulla coproduzione cinematografica.

Art. 7 Calcolo della quota di film europei

Il calcolo della quota di film europei presente nel catalogo cinematografico di un servizio su richiesta si basa sul numero di lungometraggi computabili.

Su richiesta dell’impresa e a condizione che essa metta a disposizione i dati sulla propria offerta cinematografica, il calcolo avviene sulla base della durata complessiva dei film computabili.

Capitolo 3 Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 8 Film di origine svizzera

Sono considerati film di origine svizzera:

  1. i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin;
  2. i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.

Si considerano prova dell’origine il certificato di origine oppure il riconoscimento della coproduzione da parte dell’Ufficio federale della cultura (UFC).

Per i film su ordinazione (art. 12), l’UFC su richiesta verifica e conferma l’origine svizzera. In questo caso i requisiti posti all’impresa di produzione devono essere soddisfatti dall’impresa esecutrice e il pagamento dell’impresa soggetta all’obbligo d’investimento e i suoi diritti vengono attribuiti all’impresa di produzione come quota propria. La richiesta può essere presentata dall’impresa soggetta all’obbligo d’investimento o dall’impresa di produzione esecutrice.

Art. 9 Terzi indipendenti

(art. 24c cpv. 1 LCin)

Sono considerati terzi indipendenti le persone e le imprese che non sono di proprietà o sotto l’influenza determinante di imprese soggette all’obbligo d’investimento né vi sono unite da stretti vincoli economici.

Le imprese di produzione sono considerate terzi indipendenti se, inoltre:

  1. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin;
  2. dispongono di un’organizzazione professionale;
  3. realizzano da più di due anni film in Svizzera; e
  4. hanno realizzato negli ultimi cinque anni, rispettivamente dalla loro fondazione, al massimo la metà dei loro film come film su ordinazione per l’impresa soggetta all’obbligo d’investimento.

Se una nuova impresa di produzione viene fondata soltanto per la realizzazione di un determinato progetto cinematografico, non si applicano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d, ma i produttori di tale progetto devono disporre di un’esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti cinematografici indipendenti.

Sezione 2 Spese computabili

Art. 107 Spese computabili per i film

Sono computabili esclusivamente le spese di cui all’articolo 24 c capoversi 1 e 2 lettere a–c LCin per film computabili.

Qualora un’impresa soggetta all’obbligo d’investimento effettui pagamenti prima che possa essere confermata l’origine svizzera del film secondo l’articolo 8, su richiesta l’UFC verifica se tali pagamenti sono computabili come spese.

L’UFC conferma la computabilità se i pagamenti:

  1. riguardano un film potenzialmente computabile;
  2. sono destinati alla stesura di una sceneggiatura o di una scaletta da parte di autori indipendenti domiciliati in Svizzera oppure allo sviluppo di progetti cinematografici da parte di registi indipendenti domiciliati in Svizzera;
  3. sono destinati ad autori, registi o imprese di produzione con domicilio o sede in Svizzera; e
  4. sono coerenti con gli importi normalmente pagati nel settore.

Art. 11 Spese computabili per l’acquisto

(art. 24c cpv. 1 e 2 lett. a LCin)

È computabile come spesa per l’acquisto il pagamento effettuato a un terzo indipendente per lo sfruttamento di un film di produzione indipendente nella propria offerta mediatica, per un periodo di tempo limitato ed entro una determinata area geografica.

La prestazione deve essere fornita sulla base di un accordo scritto con la persona titolare dei diritti sul film. L’accordo può riferirsi a un film già realizzato o ancora da realizzare.

I diritti di licenza concessi vanno ritrasferiti al titolare dei diritti entro al massimo cinque anni o, nel caso in cui sia stata concordata un’opzione di prolungamento, entro al massimo 15 anni.

Art. 12 Spese computabili per la produzione di un film su ordinazione

(art. 24c cpv. 1 e 2 lett. b LCin)

È computabile come spesa per la produzione di un film su ordinazione il pagamento effettuato a un’impresa di produzione indipendente per la realizzazione di un film e il trasferimento dei diritti di commercializzazione.

I diritti di commercializzazione per lo sfruttamento al di fuori delle offerte mediatiche dell’impresa investitrice possono essere mantenuti dall’impresa di produzione o esserle ritrasferiti se il relativo prezzo non supera il 10 per cento delle spese di realizzazione.

Art. 13 Spese computabili per la coproduzione

(art. 24c cpv. 1 e 2 lett. c LCin)

Sono computabili come spesa per la coproduzione i contributi finanziari pagati sulla base di un accordo scritto con un’impresa di produzione indipendente per la realizzazione e il trasferimento dei diritti di commercializzazione di un film realizzato dall’impresa di produzione indipendente su propria iniziativa e sotto la propria responsabilità economica e artistica.

I diritti mantenuti dall’impresa di produzione devono consentirle una commercializzazione attiva al di fuori dei servizi televisivi o su richiesta dell’impresa soggetta all’obbligo d’investimento.

I diritti concessi all’impresa soggetta all’obbligo d’investimento vanno ritrasferiti all’impresa di produzione entro al massimo sette anni o, nel caso in cui sia stata concordata un’opzione di prolungamento, entro al massimo 15 anni.

Art. 14 Compensi alle società di gestione autorizzate

(art. 24c cpv. 2 lett. a LCin)

I pagamenti alle società di gestione svizzere sono computabili nella misura in cui riguardano film svizzeri computabili.

I pagamenti alle società di gestione svizzere effettuati nell’ambito della gestione collettiva facoltativa, segnatamente le indennità per i diritti di trasmissione, sono computabili se:

  1. la gestione dei diritti da parte della società di gestione deriva da un modello di contratto standard del settore;
  2. la fatturazione da parte della società di gestione si basa su una tariffa unitaria.

Art. 15 Spese dei servizi televisivi per la promozione e la mediazione di film

(art. 24c cpv. 2 lett. d LCin)

Sono computabili come spese per la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o per il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo di 500 000 franchi all’anno e per programma televisivo:

  1. prestazioni proprie, segnatamente la messa a disposizione di tempo d’antenna nel programma televisivo per pubblicizzare un film di produzione indipendente computabile; la prestazione propria deve essere fornita sulla base di un accordo con l’impresa di produzione indipendente quale titolare dei diritti; l’accordo può essere stipulato prima o dopo l’ultimazione del film;
  2. spese per la produzione di contributi di critica cinematografica su nuovi film di origine svizzera nel programma televisivo ed eventuali pagamenti per la cessione di diritti d’immagine;
  3. prestazioni a organizzazioni di cultura cinematografica indipendenti, segnatamente:1.riviste e media elettronici che trattano regolarmente della produzione cinematografica attuale,2.archivi cinematografici e istituzioni che conservano prevalentemente film svizzeri e li rendono accessibili al pubblico,3.festival cinematografici di richiamo nazionale,4.istituzioni che contribuiscono alla formazione e formazione continua nelle professioni cinematografiche,5.istituzioni che svolgono in Svizzera e all’estero attività promozionali per film svizzeri e coproduzioni riconosciute oppure per la piazza cinematografica svizzera.

L’autopromozione e le spese di cui al capoverso 1 che riguardano lo sfruttamento dei film nell’ambito dei servizi televisivi o su richiesta dell’impresa soggetta all’obbligo d’investimento, segnatamente gli annunci dei programmi, non sono computabili.

Le spese che non avvengono sotto forma di prestazioni in denaro sono computabili secondo le usuali tariffe di mercato.

Le eventuali controprestazioni delle organizzazioni di cui alla lettera c devono essere dedotte.

Art. 16 Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute

(art. 24c cpv. 2 lett. e LCin)

Sono computabili come spese i pagamenti alle istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute che vengono interamente utilizzati da queste ultime per sostenere la stesura di sceneggiature o lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici indipendenti di autori di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin.

L’istituzione deve confermare la ricezione del pagamento e l’utilizzo a destinazione vincolata.

Art. 17 Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia

Le istituzioni di promozione della cinematografia vengono riconosciute dall’UFC se garantiscono un’attività ineccepibile dal punto di vista del personale e dell’organizzazione, segnatamente se:

  1. applicano criteri qualitativi per selezionare i film che possono beneficiare di un sostegno;
  2. selezionano i film che possono beneficiare di un sostegno in maniera indipendente da persone e imprese legate a imprese soggette all’obbligo di investimento o che hanno un interesse personale nella questione, segnatamente perché partecipano a uno dei progetti cinematografici selezionabili, o che per un altro motivo potrebbero non essere imparziali nella selezione;
  3. concepiscono la procedura per la concessione dei contributi di promozione in modo equo e trasparente; e
  4. su richiesta, recapitano ai richiedenti respinti una decisione motivata che permetta loro di chiedere il riesame della decisione per violazione di diritti e accertamento inesatto dei fatti.

L’UFC pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle istituzioni riconosciute.

Sezione 3 Momento determinante per il computo delle spese

Art. 18

Per il computo di una spesa è determinante il momento in cui è fornita la prestazione, segnatamente il pagamento.

Per le prestazioni proprie delle imprese con servizi televisivi destinate alla promozione e alla mediazione di film è determinante il momento della trasmissione.

Sezione 4 Definizione dei proventi lordi determinanti

Art. 19 Proventi lordi determinanti

(art. 24b cpv. 1 LCin)

È considerata provento lordo determinante di un’impresa soggetta all’obbligo di investimento la cifra d’affari realizzata in Svizzera per ciascun anno civile, senza imposta sul valore aggiunto.

Per le imprese soggette all’imposta sul valore aggiunto fa fede la cifra d’affari dichiarata dall’impresa all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Insieme al conto annuale vanno presentate all’UFC le copie dei rendiconti IVA ed eventuali rendicontazioni e distinzioni secondo l’articolo 20.

Art. 20 Definizione dei proventi lordi determinanti per le imprese con un’altra attività principale

(art. 24d LCin)

Per le imprese che gestiscono reti e le imprese che dimostrano che la maggior parte dei propri proventi lordi realizzati in Svizzera non risultano da servizi televisivi o su richiesta, sono determinanti i proventi risultanti da servizi televisivi o su richiesta.

Sono considerati tali:

  1. i pagamenti per l’acquisto o il noleggio di contenuti audiovisivi;
  2. i pagamenti per le offerte cinematografiche mostrate o offerte in abbonamento oppure previo pagamento di un importo forfetario;
  3. i pagamenti per la pubblicità mostrata nell’ambito del servizio televisivo o su richiesta;
  4. i pagamenti per la trasmissione o l’utilizzo di dati raccolti in correlazione con l’utilizzo del servizio televisivo o su richiesta.

Qualora la quota di proventi dei servizi televisivi e su richiesta non possa essere distinta in modo affidabile dal fatturato totale o le offerte mediatiche siano in parte o totalmente gratuite per il pubblico, i proventi lordi determinanti sono calcolati in base alla quota percentuale delle spese d’esercizio per i servizi televisivi e su richiesta rispetto alle spese d’esercizio totali dell’impresa.

Art. 21 Cumulo nel caso di imprese economicamente legate tra loro

Imprese legate tra loro economicamente, segnatamente attraverso una struttura di holding o rapporti di proprietà, possono richiedere che i loro rispettivi proventi lordi determinanti e le spese da loro effettuate vengano cumulati.

L’UFC può subordinare il cumulo alla condizione che vi sia una rappresentanza congiunta e che le imprese coinvolte siano responsabili in solido. Il cumulo si applica a un periodo di investimento per volta.

Capitolo 4 Procedura

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 22 Registro

(art. 24g LCin)

L’UFC gestisce il registro pubblico di cui all’articolo 24 g LCin.

Art. 23 Registrazione

Le imprese con servizi televisivi o su richiesta sono tenute a notificarsi spontaneamente all’UFC.

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo; le imprese senza sede in Svizzera devono indicare un recapito in Svizzera;
  2. tipo e numero dei servizi televisivi e su richiesta;
  3. modello commerciale;
  4. cifre d’affari realizzate in Svizzera negli ultimi due anni d’esercizio con servizi televisivi o su richiesta;
  5. eventuali indirizzi Internet;
  6. dati necessari per un’eventuale esenzione ai sensi dell’articolo 5.

Le modifiche ai dati di cui al capoverso 2 vanno notificate spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.

Nel registro i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ed e sono accessibili al pubblico.

Art. 24 Comunicazione degli obblighi delle imprese registrate

Una volta effettuata la registrazione, l’UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l’impresa e glieli comunica.

Se un’impresa non è d’accordo, l’UFC emana una decisione impugnabile.

Art. 25 Obbligo di fare rapporto

(art. 24h LCin)

Per ogni anno trascorso le imprese con servizi su richiesta fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell’anno successivo in merito all’adempimento dell’obbligo di promozione della pluralità dell’offerta per ognuno dei loro servizi su richiesta. Presentano segnatamente documentazione su:

  1. numero totale dei film computabili offerti in Svizzera;
  2. film europei computabili offerti in Svizzera, segnatamente un elenco con i titoli dei film, i Paesi produttori ed eventualmente la durata;
  3. modo in cui attuano l’obbligo di designare come tali i film europei e di renderli facilmente reperibili.

Per ogni anno trascorso le imprese con servizi televisivi o su richiesta fanno rapporto spontaneamente entro il 30 aprile dell’anno successivo in merito all’adempimento del loro obbligo di considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente. Presentano segnatamente documentazione su:

  1. proventi lordi da loro realizzati: conto annuale, rendiconti IVA, eventualmente rendicontazione dei proventi realizzati in Svizzera per ogni servizio televisivo e su richiesta e delle rispettive quote sulle spese d’esercizio conformemente all’articolo 20;
  2. spese considerate investimenti indicate in elenchi con:
  3. 1. dati sul tipo di spese,
  4. 2. titolo del film, impresa di produzione e regia,
  5. 3. importi e destinatari dei pagamenti, causa giuridica.

Le imprese con servizi televisivi o su richiesta che sono esentate conformemente all’articolo 5 fanno rapporto spontaneamente se sono cambiate le condizioni determinanti per la loro esenzione e presentano la relativa documentazione.

Sezione 2 Procedura per la promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 26 Esenzione dall’obbligo di fare rapporto

Le imprese con servizi su richiesta aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea sono esentate dall’obbligo di fare rapporto di cui all’articolo 24 h capoverso 1 lettera a LCin se l’offerta cinematografica proposta in Svizzera corrisponde sostanzialmente a quella dello Stato di sede.

Art. 27 Notifica delle richieste a pagamento

(art. 24i LCin)

Le imprese che sottostanno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 24i LCin notificano ogni anno entro il 30 aprile per ogni servizio a richiesta, per ciascun lungometraggio computabile richiesto:

  1. il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
  2. i numeri ISAN;
  3. i principali responsabili della parte creativa, in particolare il regista;
  4. il genere di film;
  5. il Paese produttore;
  6. le versioni linguistiche in cui è disponibile il film;
  7. l’anno di realizzazione;
  8. la data di lancio della propria commercializzazione;
  9. la durata in minuti;
  10. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera, segnatamente il concessore di licenza;
  11. il numero di richieste a pagamento.

Non devono notificare le richieste a pagamento le imprese che:

  1. riprendono inalterato il catalogo cinematografico di un’altra impresa registrata presso l’UFC con la quale hanno stipulato un accordo sulla notifica, a condizione che l’altra impresa notifichi effettivamente le richieste;
  2. offrono in Svizzera in differita film da programmi di emittenti televisive nazionali ed estere.

Sezione 3 Procedura per la considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 28 Controllo annuale dell’obbligo di investimento

In base ai rapporti sui servizi televisivi e su richiesta (art. 25) l’UFC calcola l’importo degli investimenti per l’anno trascorso, controlla le spese sostenute e comunica alle imprese interessate i risultati delle sue verifiche.

Prima di emanare una decisione accorda alle imprese interessate il diritto di essere sentite.

Qualora l’UFC non possa definire le necessarie basi di calcolo o ciò richieda un onere sproporzionato, può determinare a sua discrezione l’importo degli investimenti.

Art. 29 Decisione della tassa sostitutiva

Trascorso il periodo di investimento di quattro anni l’UFC decide un’eventuale tassa sostitutiva pari alla differenza tra gli investimenti dovuti e le spese sostenute.

Art. 30 Modifiche durante il periodo di investimento

Qualora le condizioni di un’impresa determinanti per l’obbligo di investimento cambino sostanzialmente nel periodo di investimento di quattro anni, segnatamente a seguito di riorganizzazione, cessazione dell’attività, crollo della cifra d’affari o fallimento, l’impresa emette spontaneamente un conteggio intermedio per l’UFC e vi allega i documenti determinanti.

Qualora non sia previsto o possibile ripartire o riprendere l’obbligo di investimento oppure le spese computabili avvenute, un’eventuale tassa sostitutiva sarà decisa sulla base del conteggio intermedio per il corrispondente periodo ridotto di conteggio .

Art. 31 Esigibilità della tassa sostitutiva e interesse di mora

La tassa sostitutiva è esigibile con il passaggio in giudicato della decisione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’UFC può prorogare il termine di pagamento.

Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’UFC concede alla persona tenuta a pagare la tassa, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. Indica alla persona tenuta a pagare la tassa che alla scadenza di tale termine l’Amministrazione federale delle finanze è incaricata della riscossione del credito.

Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare la tassa è costituita in mora. L’interesse di mora è del cinque per cento.

Art. 32 Prescrizione della tassa sostitutiva

La tassa sostitutiva si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Capitolo 5 Organi esecutivi e restanti disposizioni procedurali

Art. 33 Registrazione dei dati e statistiche

L’Ufficio federale di statistica (UST) è competente per la registrazione dei dati di cui all’articolo 24 i LCin e 27 capoverso 1 della presente ordinanza.

L’UST raccoglie i dati pertinenti per l’analisi della pluralità dell’offerta e il controllo dell’osservanza dell’obbligo di promuovere la pluralità dell’offerta cinematografica. Li trasmette in forma non anonima all’UFC.

Art. 34 Moduli

L’UFC e l’UST possono mettere a disposizione i moduli per la registrazione di cui all’articolo 23, la notifica delle richieste a pagamento di cui all’articolo 27 capoverso 1 e la presentazione dei rapporti annuali di cui all’articolo 25.

Assicurano che i dati necessari possano essere presentati anche elettronicamente.

Se disponibili, vanno utilizzati i moduli già esistenti.

Art. 35 Informazioni e revisione dei rendiconti presentati

L’UFC può esigere informazioni o documenti aggiuntivi e chiedere informazioni alle autorità cantonali e federali.

Qualora il conto annuale, le rendicontazioni di cui all’articolo 20, i conteggi intermedi di cui all’articolo 30 o le rendicontazioni sulle spese per i film di origine svizzera non siano oggetto di verifica da parte di un revisore indipendente e abilitato secondo la legge del 16 dicembre 2005 8 sui revisori, l’UFC può far verificare sul posto i dati dell’impresa da una società di revisione indipendente. 9

Le verifiche di bilancio da parte di revisori esteri sono considerate parimenti valide se i requisiti posti a questi ultimi nel rispettivo Paese sono comparabili a quelli posti ai revisori svizzeri, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità. L’UFC può richiedere al revisore una conferma in tal senso.

Qualora nel caso di una verifica secondo il capoverso 2 la società di revisione riscontri difformità sostanziali, l’UFC può obbligare l’impresa ad assumersi le spese della revisione.

Capitolo 6 Confidenzialità e informazione del pubblico

Art. 36 Confidenzialità

Le cifre sui risultati aziendali notificate all’UFC o chieste da quest’ultimo, segnatamente i dati sui proventi lordi, sulle spese d’esercizio, sulle spese sostenute e sul numero di richieste a pagamento sono confidenziali.

Fatte salve le disposizioni sull’esame degli atti nella procedura amministrativa di cui alla legge del 20 dicembre 1968 10 sulla procedura amministrativa, possono essere esaminate solo previo consenso dell’impresa da cui provengono.

Sono fatti salvi gli articoli 35 e 37.

Art. 37 Informazione del pubblico

Ogni anno l’UST pubblica una panoramica su:

  1. i film richiesti in base al Paese di produzione e al genere di film;
  2. le richieste in base al modello commerciale.

Ogni anno l’UFC comunica tramite pubblicazione:

  1. quali imprese, con quali servizi su richiesta, hanno adempiuto la quota di almeno il 30 per cento di film europei e quali no, e in che modo i film europei sono designati come tali;
  2. la somma delle spese computate dalle imprese con servizi televisivi o su richiesta in base al tipo;
  3. la somma degli investimenti posticipati;
  4. la somma delle tasse sostitutive riscosse;
  5. l’utilizzo della tassa sostitutiva da parte dell’UFC.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 38 Modifica di un altro atto normativo

... 11

Art. 39 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2023 l’obbligo per le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche di promuovere il cinema svizzero è retto dall’articolo 7 LRTV 12 nella versione del 26 settembre 2014 13 . Il controllo spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Le spese computate dall’UFCOM di cui all’articolo 7 capoverso 2 LRTV nella versione del 26 settembre 2014 non sono computabili come spese ai sensi della LCin.

Per le imprese con servizi televisivi o su richiesta esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il periodo di investimento di quattro anni di cui all’articolo 24 b LCin inizia il 1° gennaio 2024.

Le imprese che sottostanno all’obbligo di registrazione sono tenute ad annunciarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

La notifica delle richieste a pagamento di cui all’articolo 27 capoverso 1 da parte delle imprese con servizi su richiesta si applica ai film commercializzati dal 1° gennaio 2024.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.