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444.12 OEBC

Ordinanza sull’Elenco federale dei beni culturali (OEBC) (Stato 1° luglio 2014)

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 2003 1 sul trasferimento
dei beni culturali (LTBC),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. i criteri per l’iscrizione dei beni culturali mobili di proprietà della Confederazione nell’Elenco federale dei beni culturali (Elenco TBC);
  2. la procedura di:1.iscrizione di beni culturali mobili nell’Elenco TBC,2.cancellazione di iscrizioni dall’Elenco TBC.

Art. 2 Iscrizione nell’Elenco TBC

Nell’Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d’importanza significativa per il patrimonio culturale.

È considerato d’importanza significativa per il patrimonio culturale un bene culturale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

  1. importanza artistica, storica o scientifica;
  2. unicità o rarità;
  3. valore artigianale;
  4. importanza iconografica;
  5. importanza storica;
  6. importanza nel contesto della collezione;
  7. valore materiale.

Art. 3 Segnatura dei beni culturali iscritti

Ogni bene culturale iscritto nell’Elenco TBC è contraddistinto con una segnatura .

La segnatura è composta conformemente all’allegato.

Art. 4 Descrizione dei beni culturali iscritti

Per ogni bene culturale sono riportate nell’Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute:

  1. segnatura;
  2. data dell’iscrizione;
  3. nome dell’istituzione della Confederazione cui appartiene;
  4. tipo di oggetto;
  5. materiale;
  6. tecnica;
  7. dimensioni e peso;
  8. unità, numero di pezzi o volume;
  9. soggetto;
  10. iscrizione;
  11. contrassegno e caratteristiche particolari, segnatamente danni e restauri;
  12. epoca o data di creazione;
  13. autore;
  14. titolo;
  15. indicazioni possibilmente precise sulla provenienza e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento;
  16. riferimenti bibliografici con indice delle illustrazioni, se disponibili;
  17. una fotografia o un’altra raffigurazione dell’oggetto.

Art. 5 Responsabilità dell’Elenco TBC

Il Servizio specializzato dell’Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l’Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura.

Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali nell’Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni.

Art. 6 Domanda di iscrizione

L’istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell’Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà.

La domanda deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica.

Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica.

Art. 7 Momento dell’iscrizione

I beni culturali sono considerati iscritti al momento della loro registrazione nella banca dati elettronica. La data di iscrizione è riportata nell’Elenco TBC.

Art. 8 Cancellazione di iscrizioni

Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 3 LTBC, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancellazione dell’iscrizione. La domanda va motivata.

Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione dell’iscrizione dalla banca dati elettronica.

Art. 9 Accesso all’Elenco TBC

L’accesso all’Elenco TBC è gratuito.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 13 aprile 2005 2 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue: … 3

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

Allegato

(art. 3 cpv. 2)

Composizione della segnatura dei beni culturali iscritti

  1. Le prime due-tre posizioni della segnatura designano, in base alle seguenti abbreviazioni, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale:SNMMuseo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am AlbisNBBiblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura,
    il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di NeuchâtelSORMuseo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di WinterthurMVLMuseo Vela di LigornettoMMSMuseo degli automi musicali di SeewenETHPolitecnico federale di Zurigo con le sue collezioniGKSCollezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried KellerBKSCollezione d’arte della Confederazione
  2. La quarta e quinta posizione designano, in base ai codici seguenti, il tipo di bene culturale:00collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e anatomia, come pure oggetti di interesse paleontologico01beni riguardanti la storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica,
    la storia militare e sociale, come pure la vita di personalità di spicco della scienza e dell’arte e avvenimenti di interesse nazionale02prodotti di scavi archeologici o scoperte archeologiche03elementi provenienti da monumenti artistici o storici o da luoghi archeologici, smembrati04oggetti antichi, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, risalenti a oltre cento anni fa05oggetti di interesse etnologico61beni di interesse artistico, quali quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi materiale (escl. disegni industriali e manufatti decorati a mano)62lavori originali di arte statuaria e di scultura realizzati con qualsiasi
    materiale63beni d’interesse artistico, quali incisioni, stampe e litografie originali64beni d’interesse artistico, quali assemblaggi e montaggi artistici originali realizzati con qualsiasi materiale07manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o parte di collezioni08francobolli, bolli fiscali e simili, isolati o parte di collezioni09archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici10mobili risalenti a oltre cento anni fa e vecchi strumenti musicali
  3. L’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale aggiunge posizioni supplementari.