Lexipedia

510.725

Ordinanza
sulla manutenzione delle strade
durante il servizio attivo

del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge federale del 27 giugno 1969 1
su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La manutenzione delle strade durante il servizio attivo nel senso della presente ordinanza comprende l’esercizio e tutti i lavori indispensabili al mantenimento del traffico per le necessità della difesa integrata.

Durante la mobilitazione di guerra sono applicabili le pertinenti prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale.

Art. 2 Competenza

Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni. 2

La Confederazione coordina i preparativi secondo gli articoli 5 e seguenti.

Art. 3 Collaborazione

Gli organi civili e militari che, durante il servizio attivo, pianificano, preparano o eseguono la manutenzione delle strade, lavorano in stretta collaborazione.

Essi si aiutano reciprocamente con personale, veicoli, nonché macchine e attrezzi del genio civile.

Art. 4 Strade che devono essere mantenute aperte

Le strade di prima priorità necessarie alla difesa integrata sono indicate negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 1991 3 concernente le strade di grande transito e contrassegnate sulla carta stradale della Svizzera 1:200 000 in colore arancio (autostrade e semiautostrade), rosso (strade principali di transito) e giallo (strade principali d’importanza regionale). 4

I Cantoni designano, d’intesa con i partner della difesa, le strade di seconda e terza priorità.

Sezione 2 Coordinamento

Art. 55 Confederazione

L’Ufficio federale delle strade coordina i provvedimenti secondo la presente ordinanza nell’ambito della Confederazione e tra i Cantoni.

Art. 6 Cantoni

Ogni Cantone designa un capo responsabile della manutenzione delle strade durante il servizio attivo. Questi dirige e coordina i preparativi e l’esecuzione dei lavori su tutto il territorio del Cantone, in collaborazione con i partner della difesa.

Di regola, il responsabile dell’organizzazione civile della manutenzione stradale del Cantone dirige anche la manutenzione durante il servizio attivo.

Art. 7 Organo militare di collegamento

Il collegamento tra le autorità militari e civili è assicurato dal comando territoriale competente.

Art. 86 Personale

Se funzioni di superiore gerarchico o di specialista possono essere occupate unicamente da persone obbligate a servire nella protezione civile o da militari, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 2017 7 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 98 Veicoli e attrezzi

I veicoli necessari sono assicurati mediante decisione di requisizione.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 109 Esecuzione

L’Ufficio federale delle strade è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 24 ottobre 1975 10 concernente la manutenzione delle strade durante il servizio attivo è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Ordinanza sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo | Lexipedia | Lexipedia