Lexipedia

519.2 OMob

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob)

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 72, 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM), 2

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare:

  1. servizio d’appoggio a favore di autorità civili secondo l’articolo 67 LM, a eccezione del servizio d’appoggio per gestire catastrofi in Svizzera secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b LM;
  2. servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito secondo l’articolo 68 LM;
  3. servizio attivo secondo l’articolo 77 capoverso 3 LM.

Art. 2 Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio

I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati.

La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati.

Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione.

Art. 3 Diffusione della chiamata in servizio

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate.

Art. 4 Misure preventive

L’Aggruppamento Difesa adotta le misure preventive in vista di una probabile mobilitazione.

Esso sottopone periodicamente a esame le misure di cui al capoverso 1.

Art. 5 Chiamata in servizio di Svizzeri all’estero per il servizio di difesa nazionale

Se necessario per l’esercito, gli Svizzeri all’estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale.

Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d’entrata in servizio, il loro equi-paggiamento e il loro impiego.

Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l’entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Art. 6 Obbligo di entrare in servizio e dati sull’entrata in servizio

Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo.

Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:

  1. 3 la designazione della formazione nell’ambito di una mobilitazione;
  2. il luogo d’entrata in servizio;
  3. il comportamento in occasione dell’entrata in servizio.

Art. 7 Dispensa o congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo

Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo secondo l’articolo 145 LM.

I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se:

  1. nel caso di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo devono adempiere nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) un compito importante per il quale non è a disposizione nessun’altra persona idonea; e
  2. il fabbisogno dell’esercito lo consente.

La dispensa è accordata unicamente se:

  1. il compito importante deve essere adempiuto verosimilmente durante tutta la durata del servizio; e
  2. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio.

Un congedo è accordato unicamente se l’andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 1994 4 sul congedo personale.

Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adempiere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d’emergenza o di penuria.

Art. 8 Compiti importanti

Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività:

  1. che beneficiano di un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM;
  2. dei Governi di Cantoni e degli Esecutivi di Comuni;
  3. degli organi di condotta civili della RSS, compresi i comandanti della protezione civile a titolo principale o accessorio;
  4. delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l’esercito e la protezione civile con beni d’importanza vitale;
  5. degli organi giudiziari.

Art. 9 Domanda di dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo

L’organo responsabile dell’adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispensa o di congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione.

Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni per decisione.

La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo.

La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato.

Art. 10 Riesame della decisione di dispensa o di congedo

Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.

La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.

Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.

Art. 11 Annullamento di una decisione di dispensa

Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.

Art. 12 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati5

I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti. 6

Detti compiti comprendono in particolare:

  1. la diffusione delle chiamate in servizio;
  2. l’assistenza in caso di un’eventuale requisizione;
  3. i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.

Art. 13 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni7

In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio. 8

L’organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.

Art. 14 Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni9

In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi. 10

In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d’entrata in servizio o con un centro logistico dell’esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell’entrata in servizio e al centro logistico dell’esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie.

In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale. 11

L’obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio.

Art. 15 Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione

Nel caso di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale. 12

I costi di trasporto sono a carico della Confederazione.

Per garantire il contatto permanente con l’esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all’esercito.

Art. 16 Modifica di un altro atto normativo

13

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.