Sono ammessi in franchigia di tributi d’entrata tutti gli oggetti destinati all’uso ufficiale delle organizzazioni internazionali.
Per «organizzazione internazionale» ai sensi della presente ordinanza si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 3 sullo Stato ospite per quanto beneficino di privilegi doganali in virtù di trattati internazionali, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite. 4
Gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere alienati durante tre anni, a contare dall’imposizione in franchigia, senza pagare prima i tributi d’entrata; la competente direzione di circondario può accordare delle agevolazioni allorché ricorrono circostanze giustificanti l’alienazione. 5
Per l’importazione di veicoli a motore e l’ottenimento di carburante esente da tributi fanno stato le disposizioni degli articoli 21, 24 e 27 a 29.