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631.145.0

Ordinanza
concernente i privilegi doganali delle organizzazioni
internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri

del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 8 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a, nonché 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane, 2

ordina:

Capitolo primo Organizzazioni internazionali con sede in Svizzera

Sezione 1 Privilegi delle organizzazioni

Art. 1 Estensione della franchigia

Sono ammessi in franchigia di tributi d’entrata tutti gli oggetti destinati all’uso ufficiale delle organizzazioni internazionali.

Per «organizzazione internazionale» ai sensi della presente ordinanza si intendono i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 3 sullo Stato ospite per quanto beneficino di privilegi doganali in virtù di trattati internazionali, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite. 4

Gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere alienati durante tre anni, a contare dall’imposizione in franchigia, senza pagare prima i tributi d’entrata; la competente direzione di circondario può accordare delle agevolazioni allorché ricorrono circostanze giustificanti l’alienazione. 5

Per l’importazione di veicoli a motore e l’ottenimento di carburante esente da tributi fanno stato le disposizioni degli articoli 21, 24 e 27 a 29.

Art. 2 Procedura generale

Gli invii devono essere indirizzati e destinati a un’organizzazione internazionale o a un suo servizio speciale (segretariato, biblioteca, economato, ecc.).

Art. 36 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri

Fatto salvo il capoverso 4, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri sono avviati all’ufficio doganale più vicino alla sede dell’organizzazione destinataria. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale mediante un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione speciale l’organizzazione indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capo dell’organizzazione o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo dell’organizzazione.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o i bollettini di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa da quella della sede dell’organizzazione, quest’ultima può inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – alla competente direzione di circondario, la quale provvede quindi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È quindi compito dell’organizzazione destinataria chiedere l’ammissione posticipata in esenzione da tributi, entro il termine di 60 giorni, conformemente ai succitati capoversi da 1 a 4.

Art. 47

Art. 58 Procedura semplificata per gli invii di stampati

Gli invii di stampati, libri e pubblicazioni spediti per posta e per corriere o per posta aerea, indirizzati alle organizzazioni internazionali e destinati esclusivamente al loro uso, sono consegnati ai destinatari senza il modulo di dichiarazione speciale menzionato all’articolo 3 capoverso 2.

Sezione 2 Privilegi dei funzionari membri dell’alta direzione e dei funzionari superiori

Art. 6 Estensione della franchigia

I funzionari membri dell’alta direzione, nonché i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica, hanno diritto all’importazione in franchigia di tutti gli oggetti destinati al loro uso personale (eccetto il materiale da costruzione).

I funzionari superiori e i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica hanno diritto all’importazione in franchigia dei seguenti oggetti destinati al loro uso personale:

  1. mobilio, nuovo o usato, importato in correlazione con il loro primo arredamento; tale agevolazione può essere rivendicata una sola volta entro un termine di al massimo cinque anni, a contare dalla loro entrata in funzione;
  2. tutti gli altri oggetti, tranne il materiale da costruzione. Sono qui compresi anche gli oggetti di uso domestico acquistati singolarmente e indipendentemente dal primo arredamento giusta la lettera a.

L’importazione in franchigia del mobilio è subordinata alla condizione che l’avente diritto sia domiciliato in Svizzera.

Gli oggetti ammessi in franchigia giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere ceduti in Svizzera né verso compenso né gratuitamente, senza aver prima chiesto l’autorizzazione alla competente direzione delle dogane e aver pagato i tributi d’entrata. Per la cessione di tali oggetti fanno stato le disposizioni dell’articolo 32.

Per l’importazione di veicoli a motore e l’ottenimento di carburante esente da tributi fanno stato le disposizioni degli articoli 21, 24 e 27 a 29.

Art. 79 Procedura applicabile agli invii

L’articolo 3 è applicabile agli invii indirizzati alle persone menzionate nell’articolo 6, fatte salve le prescrizioni qui appresso.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, menzionando la loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione.

Il modulo di dichiarazione speciale allestito per invii indirizzati a funzionari superiori, nonché ai membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica, deve essere vistato dal capo dell’organizzazione o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo dell’organizzazione

I funzionari superiori che rivendicano il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare alla competente direzione di circondario delle dogane:

  1. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;
  2. una domanda su modulo di dichiarazione speciale firmato dall’avente diritto, vistato dal capo dell’organizzazione o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo dell’organizzazione.

Gli ulteriori invii di mobilio devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio o entro i due mesi successivi, su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro il termine di un anno, a contare dall’imposizione del primo invio.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo 36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.

Art. 8 Procedura nel traffico turistico10

In caso d’importazione di oggetti nel traffico turistico, da parte delle persone indicate qui appresso, è applicabile la seguente procedura:11

  1. funzionari membri dell’alta direzione delle organizzazioni internazionali, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica:
  2. la franchigia di dazio è accordata per tutti gli oggetti verso semplice dichiarazione verbale;
  3. 12 funzionari superiori delle organizzazioni internazionali, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica: gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale sono tassati provvisoriamente o in regime di transito a destinazione di un ufficio doganale competente. I tributi d’entrata vanno depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha restituito all’ufficio doganale competente il modulo di dichiarazione speciale per l’esenzione dai tributi doganali, provvisto della sua firma, del visto del capo o del suo rappresentante autorizzato e dell’impronta di bollo dell’organizzazione.

Nei casi in cui gli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettera b sanno già in anticipo che acquisteranno certi oggetti durante il loro viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato, può essere presentato per l’approvazione alla competente direzione di circondario delle dogane prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti. 13

Per le derrate alimentari giornaliere, importate attraverso un ufficio doganale della regione frontaliera franco–ginevrina, la franchigia può essere rivendicata secondo una procedura semplificata.

In caso d’importazione d’oggetti da parte di un mandatario delle persone menzionate al capoverso 1 (autista, ecc.) è applicato il trattamento doganale previsto ai capoversi 1 lettera b, 2 e 3.

I funzionari membri dell’alta direzione, i funzionari superiori, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica sono esentati dalla visita del loro bagaglio personale, eccetto quando esistano seri motivi di credere che il bagaglio contenga oggetti non destinati ad essere usati per scopi ufficiali o personali o la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione federale.

La concessione delle agevolazioni citate ai capoversi 1 a 5 è subordinata alla presentazione della tessera di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Sezione 3 Privilegi degli altri funzionari

Art. 9 Estensione della franchigia

Salvo restando l’articolo 11, i funzionari di nazionalità estera che stabiliscono il loro domicilio in Svizzera hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento, all’importazione in franchigia delle masserizie di trasloco, nuove o usate, nonché delle derrate alimentari, delle bevande alcoliche e dei manufatti di tabacco destinati al loro uso personale. Questa agevolazione può essere rivendicata una sola volta, tranne allorché detti funzionari ritornano in Svizzera dopo un’assenza di almeno tre anni.

In caso di trasferimento ufficiale dall’estero in Svizzera di un funzionario, il periodo di tre anni può essere ridotto dalla competente direzione delle dogane, sempreché l’organizzazione interessata ne faccia richiesta.

L’ammissione in franchigia è limitata alle quantità non superanti il fabbisogno normale del funzionario e dei membri della sua famiglia appartenenti alla sua economia domestica.

Gli oggetti ammessi in franchigia non devono essere ceduti in Svizzera né verso compenso né gratuitamente, senza aver prima chiesto l’autorizzazione alla competente direzione delle dogane ed aver pagato i tributi d’entrata. Per la cessione di tali oggetti fanno stato le disposizioni dell’articolo 32.

Per l’importazione di veicoli a motore fanno stato le disposizioni degli articoli 23 a 25 e 27.

Art. 10 Procedura

La franchigia doganale dev’essere chiesta dall’avente diritto per il tramite dell’organizzazione cui appartiene, entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in funzione. L’importazione va effettuata entro il medesimo termine.

La domanda d’ammissione in franchigia dev’essere indirizzata alla competente direzione delle dogane. Per il procedimento fa stato l’articolo 7 capoverso 4.

Gli ulteriori invii devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio o entro due mesi successivi, mediante una lista separata e particolareggiata, denominata «lista di riserva». L’importazione degli invii successivi dev’essere effettuata nel termine di un anno, a contare dall’imposizione del primo invio. Le derrate alimentari, le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco sono esclusi dalla lista di riserva. 14

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo 36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. Allorché l’ufficio doganale decide di sottoporre l’invio alla visita e il destinatario chiede che la stessa sia effettuata al suo domicilio, è riscossa la tassa prevista a tale scopo. 15

Sezione 4 Privilegi del personale assunto temporaneamente presso organizzazioni internazionali

Art. 11 Trattamento delle masserizie di trasloco

Le persone assunte temporaneamente possono importare, nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, le masserizie di trasloco destinate al loro uso o a quello dei membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica. 16

Gli interessati devono presentare all’ufficio doganale, in doppio esemplare, la lista delle masserizie da importare, allestita in francese, in tedesco, in italiano o in inglese. 17

Tale agevolazione è accordata verso riserva della riesportazione delle masserizie al termine del soggiorno in Svizzera.

Allorché la persona trasferisce il suo domicilio in Svizzera, essa può importare in franchigia le masserizie di trasloco che ha utilizzato all’estero durante almeno sei mesi e che continuerà a utilizzare personalmente.

Per l’importazione di veicoli a motore fanno stato le disposizioni dell’articolo 26.

Sezione 5 Privilegi delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera

Art. 12 Privilegi delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative

Le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative presso le organizzazioni internazionali hanno diritto all’importazione in franchigia degli oggetti destinati al loro uso ufficiale.

La concessione di tali agevolazioni è subordinata all’osservanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 5.

Art. 13 Privilegi personali

I capi di missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative, nonché i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica, fruiscono delle agevolazioni concesse ai funzionari membri dell’alta direzione delle organizzazioni internazionali (art. 6 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. a cpv. 4 e 5).

I membri del personale diplomatico delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative, nonché i membri delle loro famiglie appartenenti alla loro economia domestica, fruiscono delle agevolezze accordate ai funzionari superiori delle organizzazioni internazionali (art. 6 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 a 5).

I membri del personale amministrativo e tecnico e i membri del personale di servizio beneficiano delle agevolazioni previste all’articolo 9.

La procedura è disciplinata dagli articoli 7, 8 e 10.

I membri delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative che oltre alle loro funzioni diplomatiche esercitano un’attività professionale o commerciale per trarne un lucro personale non beneficiano, nell’esercizio di tale attività, dei privilegi previsti dalla presente ordinanza.

Sezione 6 Privilegi delle delegazioni d’osservazione

Art. 14 Materiale ufficiale d’ufficio

Il materiale d’ufficio, i moduli e le pubblicazioni, destinati ad un uso ufficiale, sono ammessi in franchigia dei tributi d’entrata allorché è presentata all’ufficio doganale una dichiarazione circa l’impiego, firmata dal capo della delegazione, e se il materiale non utilizzato è riesportato o tassato. 18

I mobili, le macchine d’ufficio e gli altri oggetti, come film, diapositive, apparecchi radio e televisivi, ecc., destinati ad un uso ufficiale, sono tassati nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, sempreché sia presentata all’ufficio doganale d’entrata una dichiarazione circa l’impiego firmata dal capo della delegazione. 19

Art. 15 Privilegi personali

Su domanda delle organizzazioni internazionali, indirizzata alla competente direzione delle dogane, i presidenti di conferenze o di riunioni beneficiano, per la durata delle stesse, dei privilegi concessi ai funzionari, membri dell’alta direzione (art. 6 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. a cpv. 4 e 5).

I capi di delegazioni usufruiscono dei medesimi privilegi durante la durata della conferenza o della riunione cui partecipano.

I delegati di Stati membri e i delegati osservatori, il cui rango equivale a quello di un agente diplomatico, hanno diritto, allorché partecipano a una conferenza o a una riunione in Svizzera, alla franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale, nonché per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco destinati al loro fabbisogno personale o a ricevimenti ufficiali. Il loro bagaglio personale è esentato dalla visita doganale. Dette persone beneficiano pure dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

I membri del personale amministrativo e tecnico non sono al beneficio di privilegi; tuttavia la visita del loro bagaglio è limitata al minimo indispensabile.

Sezione 7 Privilegi dei periti in missione per organizzazioni internazionali

Art. 16

I periti in missione per organizzazioni internazionali hanno diritto alla franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio.

I periti aventi rango diplomatico, in missione per le organizzazioni internazionali, beneficiano inoltre dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

Capitolo secondo Organizzazioni internazionali aventi la loro sede all’estero

Art. 17 Materiale ufficiale d’ufficio

Sono determinanti le prescrizioni dell’articolo 14.

Art. 18 Privilegi personali

Allorché vengono in Svizzera nell’esercizio delle loro funzioni i funzionari membri dell’alta direzione, beneficiano della franchigia doganale per tutti gli oggetti. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio personale.

Verso richiesta delle organizzazioni internazionali, la competente direzione delle dogane può concedere i medesimi privilegi ai presidenti delle conferenze e riunioni, per la durata delle stesse.

Allorché vengono in Svizzera nell’esercizio delle loro funzioni i funzionari superiori beneficiano della franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale, nonché per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco destinati al loro fabbisogno personale o a ricevimenti ufficiali. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio personale. Dette persone beneficiano pure dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

Gli altri funzionari non beneficiano di privilegi; tuttavia la visita del loro bagaglio personale è limitata al minimo indispensabile.

I delegati di Stati membri e i delegati osservatori il cui rango equivale a quello di un agente diplomatico hanno diritto, allorché partecipano a una conferenza o a una riunione in Svizzera, alla franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale, nonché per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco destinati al loro fabbisogno personale o a ricevimenti ufficiali. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio personale. Dette persone beneficiano parimenti dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

I membri del personale amministrativo e tecnico non beneficiano di privilegi; la visita del loro bagaglio personale è però limitata al minimo indispensabile.

I periti in missione per le organizzazioni internazionali hanno diritto alla franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio personale.

I periti aventi rango diplomatico, in missione per le organizzazioni internazionali, beneficiano inoltre dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

Art. 18a20 Conferenze internazionali

Fatte salve le disposizioni particolari derivanti da trattati internazionali di cui la Svizzera è parte, gli articoli 17 e 18 si applicano per analogia alle conferenze internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera h della legge del 22 giugno 2007 21 sullo Stato ospite.

Capitolo terzo Missioni speciali di Stati esteri

Art. 1922 Materiale ufficiale d’ufficio

Il materiale d’ufficio, i moduli e le pubblicazioni, destinati ad un uso ufficiale, sono ammessi in franchigia dei tributi d’entrata allorché è presentata all’ufficio doganale una dichiarazione circa l’impiego, firmata dal capo della missione speciale, e se il materiale non utilizzato è riesportato o tassato.

I mobili, le macchine d’ufficio e gli altri oggetti, come film, diapositive, apparecchi radio e televisivi, ecc., destinati ad un uso ufficiale, sono tassati nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, sempreché sia presentata all’ufficio doganale d’entrata una dichiarazione circa l’impiego firmata dal capo della missione speciale.

Art. 20 Privilegi personali

I capi di missioni speciali beneficiano, per la durata della conferenza o della riunione cui partecipano, delle agevolezze accordate ai funzionari, membri dell’alta direzione (art. 6 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. a cpv. 4 e 5).

I membri di missioni speciali, il cui rango equivale a quello di un agente diplomatico, hanno diritto alla franchigia doganale per gli oggetti importati nel loro bagaglio personale, nonché per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco destinati al loro fabbisogno personale o a ricevimenti ufficiali. Essi sono esonerati dalla visita del loro bagaglio personale. Dette persone beneficiano parimenti dell’esenzione dai tributi sul carburante (art. 28 e 29).

I membri del personale amministrativo e tecnico non beneficiano di privilegi; tuttavia la visita del loro bagaglio personale è limitata al minimo indispensabile.

Capitolo quarto Disposizioni concernenti i veicoli a motore e l’acquisto di carburante esente da tributi

Sezione 1 Veicoli a motore

Art. 21 Veicoli a motore destinati alle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e alle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative

Le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative fruiscono del diritto d’importare o di acquistare in franchigia i veicoli a motore destinati al loro uso ufficiale.

I veicoli stradali e i motoscafi non possono essere ceduti durante un periodo di tre anni; per gli aeromobili la durata è illimitata.

Per le motociclette, i motocicli leggeri e i ciclomotori fanno stato le disposizioni dell’articolo 1 capoversi 1 e 2.

Art. 22 Veicoli a motore destinati ai funzionari membri dell’alta direzione, ai funzionari superiori, nonché ai capi di missioni e ai membri del personale diplomatico, domiciliati in Svizzera

Le persone designate agli articoli 6 e 13 capoversi 1 e 2, fruiscono del diritto d’importare o di acquistare in franchigia, ogni tre anni, una vettura da turismo e un motoscafo destinati al loro uso personale. Esse sono parimenti abilitate ad importare in franchigia un aeromobile destinato al loro uso personale.

Le autovetture e i motoscafi non possono essere ceduti durante un periodo di tre anni; per gli aeromobili la durata è illimitata.

L’imposizione all’importazione, la cessione conformemente all’articolo 24 capoverso 3, o la riesportazione definitiva di un veicolo a motore ammesso in franchigia secondo gli articoli 21 e 22 danno immediatamente diritto all’esenzione dai tributi d’entrata per un nuovo veicolo, alle condizioni fissate nella presente ordinanza. 23

Le autovetture, i motoscafi e gli aeromobili utilizzati all’estero dal richiedente durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera, sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 24 sulle dogane. 25

Per le motociclette, i motocicli leggeri e i ciclomotori fanno stato le disposizioni dell’articolo 6 capoversi 1 e 2.

Art. 23 Veicoli a motore destinati agli altri funzionari, ai membri del personale amministrativo e tecnico e ai membri del personale di servizio delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative

Le persone menzionate agli articoli 9 e 13 capoverso 3 domiciliate in Svizzera hanno diritto, in occasione del loro primo insediamento in Svizzera o all’atto del loro ritorno in Svizzera dopo un’assenza di almeno tre anni, all’importazione o all’acquisto in franchigia di un’autovettura e di un motoscafo destinati al loro uso personale.

Tali agevolazioni possono essere rivendicate una sola volta e l’importazione o l’acquisto devono essere effettuati entro il termine di cinque anni a decorrere dall’entrata in funzione.

I veicoli non possono essere ceduti durante un periodo di tre anni.

Le autovetture, i motoscafi e gli aeromobili utilizzati all’estero dal richiedente durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera, sono ammessi in franchigia conformemente alle prescrizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 26 sulle dogane. 27

Per le motociclette, i motocicli leggeri e i ciclomotori fanno stato le disposizioni dell’articolo 9 capoversi 1 e 2.

Art. 24 Procedura per l’ammissione in franchigia; cessione di veicoli

Gli aventi diritto che in base agli articoli 21 a 23 rivendicano la franchigia per un veicolo a motore, devono inviare alla competente direzione delle dogane una domanda allestita sul modulo speciale, impegnandosi a non cederlo in Svizzera durante il termine fissato, né gratuitamente né verso compenso, senza l’autorizzazione della competente direzione delle dogane e senza aver pagato prima i tributi d’entrata.

Gli atti d’impegno concernenti i veicoli a motore destinati all’uso ufficiale dell’organizzazione internazionale o della missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative 28 devono essere firmati dal capo dell’organizzazione o della missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative interessata o dai loro rappresentanti autorizzati e muniti dell’impronta di bollo ufficiale. Gli atti d’impegno concernenti i veicoli personali devono essere vistati dal capo dell’organizzazione internazionale o della missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative o dai loro rappresentanti autorizzati e muniti dell’impronta di bollo ufficiale.

Con il consenso della competente direzione delle dogane i veicoli a motore ammessi in franchigia giusta gli articoli 21, 22 o 23 possono essere ceduti, senza pagare i tributi d’entrata, a un’organizzazione internazionale, una missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative o una persona abilitata a rivendicare il loro esonero dagli obblighi doganali in base alla presente ordinanza; l’acquirente deve allora assumere per iscritto gli obblighi del ceditore. Per i veicoli stradali e i motoscafi l’acquirente fruisce della frazione del termine di tre anni trascorsa al momento della transazione.

Se il beneficiario è trasferito ufficialmente all’estero nell’ambito della medesima organizzazione o su richiesta di un’altra organizzazione oppure in occasione di un trasferimento ordinato dal suo governo, i veicoli stradali e i motoscafi la cui ammissione in franchigia risale a meno di tre anni possono essere venduti in Svizzera verso pagamento dei seguenti tributi d’entrata ridotti:

  1. 75 per cento prima della scadenza di un anno;
  2. 50 per cento prima della scadenza di due anni;
  3. 25 per cento prima della scadenza di tre anni.

Un’attestazione ufficiale di partenza dev’essere inviata alla competente direzione delle dogane.

29

Art. 25 Cessazione delle funzioni con mantenimento del domicilio in Svizzera

Allorché il detentore di un veicolo a motore ammesso in franchigia giusta gli articoli 22 o 23 non ha più diritto alle agevolezze concesse e mantiene il suo domicilio legale in Svizzera, il veicolo in parola è soggetto al pagamento dei tributi d’entrata.

Per tener conto del periodo di tempo trascorso dopo l’ammissione in franchigia, possono essere accordate le riduzioni previste all’articolo 24 capoverso 4.

Art. 26 Importazione di veicoli a motore da parte di organizzazioni internazionali, di missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative, o di persone non aventi la loro sede o il loro domicilio in Svizzera

I veicoli a motore importati da organizzazioni internazionali, da missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative o dalle persone designate agli articoli 17 e 18 sono ammessi in franchigia allorché il detentore s’impegna, su modulo speciale, a non cedere il veicolo in Svizzera, né gratuitamente né verso compenso, per una durata illimitata. Alla fine del soggiorno temporaneo dell’avente diritto il veicolo dev’essere riesportato o immesso in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. Diversamente, i tributi d’entrata sono dovuti, tranne se per effetto del cambiamento delle condizioni (ad es. assunzione definitiva, ecc.) si possa concedere una nuova esenzione. 30

Le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 4 non sono applicabili a tali veicoli.

Art. 27 Trattamento di veicoli a motore danneggiati

Se un veicolo a motore ammesso in franchigia giusta gli articoli 21, 22, 23 o 26 è distrutto o danneggiato per cause fortuite o di forza maggiore, il veicolo o le parti staccate possono essere ceduti verso pagamento dei tributi d’entrata, i quali sono fissati nel singolo caso dalla competente direzione delle dogane. Se le circostanze lo giustificano, quest’ultima può accordare il condono integrale o parziale dei tributi dovuti.

Sezione 2 Carburante esente da tributi

Art. 28 Beneficiari

Beneficiano dell’esenzione dai tributi sul carburante per i veicoli ufficiali o di servizio e per i veicoli privati:

  1. le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera;
  2. i beneficiari membri dell’alta direzione e i funzionari superiori di dette organizzazioni internazionali;
  3. le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera;
  4. i capi di missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative e i membri del personale diplomatico di tali missioni;
  5. i funzionari di organizzazioni internazionali menzionati all’articolo 18 capoversi 1 e 3, allorché si recano in Svizzera nell’esercizio delle loro funzioni;
  6. i presidenti di conferenze e di riunioni menzionati all’articolo 15 capoverso 1 e all’articolo 18 capoverso 2;
  7. i capi di delegazioni menzionati all’articolo 15 capoverso 2 nonché i delegati di Stati membri e i delegati osservatori menzionati all’articolo 15 capoverso 3 e all’articolo 18 capoverso 5, allorché partecipano a una conferenza o a una riunione indetta in Svizzera;
  8. i periti in missione per le organizzazioni internazionali (art. 16 cpv. 2 e art. 18 cpv. 8);
  9. i capi e i membri di missioni speciali, menzionati all’articolo 20 capoversi 1 e 2, allorché partecipano a una conferenza o a una riunione in Svizzera.

Art. 29 Procedura per l’ottenimento di carburante esente da tributi

Ogni avente diritto che desideri rifornirsi di carburante in franchigia dev’essere in possesso di una carta di carburante rilasciata, su richiesta,

  1. dall’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra 1.per l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate,2.per le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite,3.per i beneficiari citati all’articolo 28 lettere e–h la cui venuta in Svizzera è in correlazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  2. 31 dalla Direzione di circondario delle dogane di Ginevra:1.per le altre organizzazioni internazionali con sede a Ginevra,2.per le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative presso tali organizzazioni,3.per i beneficiari citati all’articolo 28 lettere e–h la cui venuta in Svizzera è in correlazione con un’organizzazione internazionale diversa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite,4.per i beneficiari di cui all’articolo 28 lettera i;
  3. 32 dalla Direzione di circondario delle dogane di Basilea per la Banca dei regolamenti internazionali;
  4. 33 dall’ufficio doganale di Berna per le organizzazioni internazionali e gli uffici internazionali aventi la loro sede in una località diversa da Ginevra.

Tale carta di carburante può essere rilasciata solo agli aventi diritto che s’impegnano verso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)34, su modulo speciale, ad utilizzare il carburante ottenuto in franchigia di tributi solo per il veicolo a motore designato nell’impegno ed adibito:

  1. sia all’uso ufficiale dell’organizzazione internazionale o della missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative;
  2. sia all’uso esclusivo dell’avente diritto o dei membri della sua famiglia appartenenti alla sua economia domestica.

Il carburante è fornito, su presentazione della carta di carburante, dai detentori di colonne distributrici designati dalla Direzione generale delle dogane.

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La carta di carburante dev’essere restituita senza indugio all’ufficio emittente allorché il veicolo in parola è alienato o se il titolare della carta di carburante non ha più diritto alla franchigia.

Capitolo quinto Valigia diplomatica

Art. 30

Le organizzazioni internazionali, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative, nonché i delegati gli Stati membri e i delegati osservatori hanno il diritto di spedire e di ricevere, in valigie sigillate, corrispondenza ufficiale nonché oggetti destinati ad un uso ufficiale.

I periti in missione possono parimenti ricevere valigie sigillate.

Per «corrispondenza ufficiale» s’intende tutta la corrispondenza, gli inserti o altri documenti ufficiali (anche sotto forma di memorizzatori elettronici di dati).

Per «oggetti destinati all’uso ufficiale» s’intendono gli apparecchi per cifrare, i timbri e i sigilli, i cuscinetti per imprimere a secco delle impronte di bollo, le chiusure di sicurezza e le chiavi.

L’invio di altri oggetti nella valigia diplomatica è vietato. Le merci di qualsiasi genere, come articoli per esposizioni, armi, munizioni, ecc. devono essere spediti nel modo usuale.

Le valigie devono recare all’esterno dei segni distintivi ben visibili ed essere piombate o sigillate dal servizio competente dell’organizzazione, dal governo, dalla missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative o dalla delegazione. Esse devono essere accompagnate sia da un corriere, latore di una lettera di corriere (salvacondotto), sia da un’attestazione.

La lettera di corriere e l’attestazione devono essere allestite dal servizio che ha apposto la chiusura e certificare che la valigia contiene solo dei documenti ufficiali o/e degli oggetti destinati ad un uso ufficiale.

La valigia diplomatica non dev’essere né aperta né trattenuta.

Capitolo sesto Disposizioni varie

Art. 31 Divieti e restrizioni d’importazione e d’esportazione

Conformemente agli accordi internazionali conclusi con la Svizzera, gli oggetti importati in franchigia in base alla presente ordinanza, nonché gli oggetti esportati non soggiacciono a divieti o a restrizioni d’importazione o d’esportazione d’indole economica o finanziaria.

Sono fatte salve le altre disposizioni della legislazione federale, segnatamente i provvedimenti relativi alla sanità pubblica, alle epizoozie, al trasferimento di beni culturali, alla conservazione delle specie e alla protezione dei vegetali. 36

Art. 32 Alienazione di oggetti ammessi in franchigia

Con il consenso della competente direzione delle dogane gli oggetti ammessi in franchigia giusta l’articolo 6 capoversi 1 e 2, l’articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 a 4 nonché l’articolo 9 possono essere ceduti, dopo l’importazione, a una persona autorizzata a rivendicare la loro ammissione in franchigia. L’acquirente assume gli obblighi del ceditore.

In caso di cessione ad altre persone gli oggetti soggiacciono al pagamento posticipato dei tributi d’entrata. Ricorrendo delle circostanze giustificanti la cessione, la competente direzione delle dogane può accordare delle agevolazioni.

I tributi non sono riscossi sugli oggetti giusta il capoverso 1 (ad eccezione delle bevande alcoliche e dei manufatti di tabacco) ceduti alla scadenza di un anno a contare dalla loro importazione.

Art. 3337 Imposizione posticipata all’importazione

Fatte salve le disposizioni che prevedono agevolazioni, tutte le prescrizioni relative all’importazione sono applicabili all’atto dell’imposizione posticipata degli oggetti precedentemente ammessi in franchigia in virtù della presente ordinanza.

Art. 3438 Rimborso dei tributi d’entrata

I tributi pagati nell’ambito dell’imposizione definitiva all’importazione non sono rimborsati, nemmeno se in base alla presente ordinanza fosse stato possibile concedere l’ammissione in franchigia.

Art. 3539 Garanzia dei tributi d’entrata

Qualora la presente ordinanza preveda l’ammissione in franchigia temporanea nel regime dell’ammissione temporanea, l’UDSC può considerare garantiti i tributi d’entrata, se l’organizzazione o la missione interessata assume un adeguato impegno.

Art. 36 Rappresentanza

Ove la presente ordinanza autorizzi il capo dell’organizzazione o la missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative a delegare le sue competenze a un rappresentante autorizzato, il nome e la firma dello stesso dovranno essere debitamente comunicati alla competente direzione delle dogane.

Art. 37 Collaborazione

Conformemente agli accordi conclusi con la Svizzera, le organizzazioni internazionali interessate e l’UDSC cooperano al fine di facilitare l’applicazione della presente ordinanza e di prevenire gli abusi.

Art. 38 Aventi diritto

Il Dipartimento federale degli affari esteri chiede alle organizzazioni internazionali di inviargli periodicamente la lista dei funzionari cui la presente ordinanza è applicabile, di comunicargli di volta in volta i cambiamenti subentrati e di notificargli in tempo utile le riunioni e conferenze da esse organizzate in Svizzera, nonché i nomi e le qualifiche delle persone non appartenenti ad una missione permanente o altra rappresentanza presso le organizzazioni intergovernative che compiono una missione temporanea in Svizzera e beneficianti di privilegi doganali conformemente alla presente ordinanza.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ne informa subito la Direzione generale delle dogane.

Esso tiene aggiornata la lista del personale delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative e notifica alla competente direzione delle dogane i cambiamenti subentrati.

Art. 39 Membri della famiglia

Agli effetti della presente ordinanza, per «membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica» s’intendono le persone in possesso di una carta d’identità della medesima categoria del beneficiario, non esercitanti un’attività lucrativa.

Art. 40 Carte d’identità

Le persone cui il Dipartimento federale degli affari esteri ha rilasciato delle carte d’identità sono tenute a presentarle su richiesta delle autorità doganali. Il Dipartimento federale degli affari esteri ragguaglia la Direzione generale delle dogane sul genere delle carte in vigore.

Art. 41 Persone di nazionalità svizzera

La presente ordinanza non è applicabile alle persone di nazionalità svizzera.

Art. 42 Nozione di domicilio

Allorché entra in linea di conto il domicilio in Svizzera, esso è definito secondo gli articoli 23 e seguenti del Codice civile svizzero 40 .

Art. 43 Delegazione di competenze

Le competenze in materia d’applicazione della presente ordinanza sono fissate come segue:

  1. la Direzione delle dogane di Ginevra è competente per il trattamento delle questioni relative alle organizzazioni e conferenze internazionali con sede, risp. indette definitivamente o temporaneamente a Ginevra, nonché alle missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative o d’osservazione presso quest’ultime;
  2. 41 gli uffici doganali di Bardonnex (Genève–Routes), Ginevra–La Praille e Ginevra–aeroporto sono competenti, secondo il genere di traffico, per il trattamento doganale degli invii giungenti per ferrovia, per posta, per corriere, per via aerea, su strada o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale e indirizzati alle organizzazioni e missioni menzionate nella succitata lettera a. La Direzione di circondario delle dogane di Ginevra può limitare talune imposizioni a un determinato ufficio doganale;
  3. l’ufficio doganale di Berna è competente al trattamento delle questioni concernenti le organizzazioni e conferenze internazionali con sede, risp. indette definitivamente o temporaneamente a Berna;
  4. 42 la direzione di circondario delle dogane nella cui giurisdizione si trova la sede di un’organizzazione internazionale o nella quale è tenuta una conferenza prevista nella presente ordinanza è incaricata della sua corretta applicazione, segnatamente, in modo generale, per quanto concerne il trattamento di persone nel traffico turistico.

In tutti i casi rientranti nelle loro competenze detti uffici trattano direttamente con le organizzazioni aventi la loro sede in Svizzera e con i richiedenti.

In tutti gli altri casi, nonché per le questioni oltrepassanti l’ambito di questa ordinanza, gli uffici interessati chiedono, per la via di servizio, istruzioni alla Direzione generale delle dogane.

Art. 44 Applicazione delle disposizioni della legislazione doganale

Per quanto la presente ordinanza non prevede diversamente, sono applicabili le disposizioni generali della legislazione doganale.

Capitolo settimo Disposizioni finali

Art. 4543 Esecuzione

L’UDSC esegue la presente ordinanza.

Art. 46 Abrogazione del precedente regolamento

Il Regolamento doganale del 23 aprile 1952 44 concernente l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate connesse è abrogato.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1985.

Allegato

Elenco delle organizzazioni e degli organismi internazionali
sottoposti alle norme dell’ordinanza

(in ordine alfabetico)

A. Organizzazione e organismi internazionali con sede in Svizzera

Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)

Associazione dei paesi esportatori di minerale di ferro (APEF)

Associazione europea di libero scambio (AELS)

Banca asiatica per lo sviluppo, per il suo ufficio di Zurigo

Banca dei regolamenti internazionali (BRI)

Comitato intergovernativo per le migrazioni (CIM)

Commissione del diritto internazionale (= organo dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite)

ICITO, vedi Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra)

Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN)

Organizzazione internazionale del lavoro (OIT)

Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC)

Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)

Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)

Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI)

Ufficio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) di Zurigo

Ufficio internazionale di educazione (BIE)

Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

Unione interparlamentare (UIP)

Unione postale universale (UPU)

B. Organizzazioni internazionali con sede all’estero

Agenzia spaziale europea (ESA)

Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPM)

Consiglio d’Europa

Corte internazionale di giustizia

Organizzazione della navigazione civile internazionale (OACI)

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCDE)

Organizzazione europea dei brevetti (OEB)

Organizzazione internazionale dell’energia nucleare (AIEA)

Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite (INTELSAT)

Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

Organizzazione per l’educazione, le scienze e la cultura (UNESCO)