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631.253.41

Ordinanza
che mette in vigore il regolamento
concernente la chiusura doganale
dei battelli del Reno

del 26 marzo 1965 (Stato 1° aprile 1965)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923 1
sul registro del naviglio,

ordina:

Art. 1

Il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno, adottato il 21 novembre 1963 2 dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno nel tenore modificato, è messo in vigore con effetto dal 1° aprile 1965, per il Reno tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, conformemente al testo allegato 3 .

Art. 2

Il Dipartimento federale delle finanze 4 è autorizzato a dichiarare obbligatorie, per tutta la Svizzera, le risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno, concernenti la modificazione degli allegati al regolamento, di cui al precedente articolo.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1965. Alla stessa data sono abrogati:

  1. l’ordinanza dell’8 agosto 19505 concernente la chiusura doganale battelli del Reno;
  2. l’ordinanza del 13 dicembre 19576 che mette in vigore un complemento al regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno;
  3. le ordinanze del 5 maggio 19557, del 10 luglio 19598, del 7 febbraio 19619, del 23 novembre 196110 e del 28 luglio 196211 che modificano gli allegati del regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno.