L’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri è esentata dalla tassa di negoziazione.
641.131
Ordinanza
concernente la soppressione della tassa di negoziazione sull’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri
del 15 marzo 1993 (Stato 1° aprile 1993)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sulle tasse di bollo,
decreta:
Art. 1
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.