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641.131

Ordinanza
concernente la soppressione della tassa di negoziazione sull’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri

del 15 marzo 1993 (Stato 1° aprile 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sulle tasse di bollo,

decreta:

Art. 1

L’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri è esentata dalla tassa di negoziazione.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.