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642.116.1

Ordinanza
concernente i provvedimenti per
un’utilizzazione razionale dell’energia
e per l’impiego di energie rinnovabili

del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 1995)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 102 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 1
sull’imposta federale diretta (LIFD);
vista l’ordinanza del 24 agosto 1992 2 concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Provvedimenti

Sono provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili in particolare:

  1. i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall’involucro dell’edificio, come:1.isolare termicamente pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati oppure dal suolo,2.sostituire le finestre con altre, migliori dal profilo energetico,3.ermetizzare gli spifferi,4.installare tramezzi paravento non riscaldati,5.sostituire le persiane o gli avvolgibili;
  2. i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia degli impianti domestici, come:1.sostituire il generatore termico, eccettuata la sostituzione con un impianto fisso di riscaldamento elettrico a resistenza,2.sostituire lo scaldaacqua, eccettuata la sostituzione di uno scaldaacqua a riscaldamento diretto con uno scaldaacqua centrale,3.allacciarsi a un sistema di erogazione termica a distanza,4.installare pompe termiche, sistemi d’accoppiamento termoelettrici e impianti per l’impiego di energie rinnovabili3;5.installare e sostituire gli impianti destinati in primo luogo all’utilizzazione razionale dell’energia, come:–dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori,–isolamento delle tubazioni, della rubinetteria o della caldaia,–dispositivi di misurazione per registrare i consumi e ottimizzare il funzionamento degli impianti,–impianti relativi al conteggio delle spese di riscaldamento e per l’acqua calda;6.risanare la cappa del camino in concomitanza con la sostituzione di un generatore termico,7.ricuperare il calore, ad esempio quello prodotto da impianti di ventilazione o di aria condizionata;
  3. gli investimenti per analisi di economia energetica e l’elaborazione di piani di ottimizzazione energetica;
  4. gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione ecc., compresi nel valore dell’edificio.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.