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642.118

Ordinanza
su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta

del 18 dicembre 1991 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Delega di competenza al Dipartimento federale delle finanze

La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:

  1. deduzione delle spese professionali dell’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD);
  2. 2 riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;
  3. disciplinamento della riscossione rateale dell’imposta (art. 161 cpv. 1 LIFD) e designazione dell’autorità fiscale competente per la determinazione di termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 LIFD).

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

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