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Decreto federale che approva la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo

del 17 dicembre 1958 (Stato 13 giugno 1959)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 37 capoverso 2, e 85 numero 5 della Costituzione federale 1 ;
visto la convenzione del 23 maggio 1958 2 tra la Confederazione e i Cantoni di Vaud e del Vallese intesa a scagionare le autorità federali da qualsia responsabilità finanziaria attenente alla costruzione e all’esercizio della galleria stradale sotto il Gran San Bernardo;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 1958,

decreta:

Art. 1

La convenzione conchiusa il 23 maggio 1958 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo è approvata.

Il Consiglio federale ha la facoltà di ratificarla.

Art. 2

La società alla quale sarà commesso l’esercizio della galleria stradale sotto il Gran San Bernardo ha la facoltà di riscuotere delle tasse di transito, l’ammontare massimo delle quali sarà determinato negli atti di concessione.

Art. 3

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale 4 , concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

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