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732.91

Ordinanza
sulle convenzioni aggiuntive all’Accordo
di garanzia conchiuso conformemente al Trattato
di non proliferazione

del 23 agosto 1978 (Stato 1° ottobre 1978)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell’Accordo di garanzia del 6 settembre 1978 1 conchiuso con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare nel quadro del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari,

ordina:

Art. 1

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 2 è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.

Art. 2

Il Dipartimento federale degli affari esteri 3 e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sono incaricati ed abilitati a conchiudere con il Principato del Liechtenstein un accordo provvisorio inteso a far assumere all’autorità di controllo svizzero i compiti nazionali di controllo del Liechtenstein.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1978.