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741.694.541

Ordinanza
che disciplina il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia

del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 103 e 106 capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale,

ordina:

Art. 1 Traffico triangolare impropriamente detto

Il traffico triangolare impropriamente detto comprende qualsiasi trasporto di merci tra la Svizzera e un Paese terzo con autoveicoli immatricolati in Italia, sempre che questi ultimi non transitino sul territorio italiano.

Art. 2 Contingente

Il traffico triangolare impropriamente detto con la Svizzera (trasporto di merci), effettuato con autoveicoli immatricolati in Italia, soggiace a contingentamento.

Ne sono esentati gli autoveicoli con un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 2 fissa il contingente annuo.

Art. 3 Assegnazione del contingente

Il DATEC assegna il contingente alle autorità italiane.

L’Ufficio federale dei trasporti comunica al Ministero dei trasporti italiano, all’inizio di ogni anno civile, il contingente annuo.

Art. 4 Autorità svizzere

Il foglio di legittimazione deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità svizzere.

Al passaggio del confine, il foglio di legittimazione deve essere presentato agli agenti doganali svizzeri per la timbratura.

Art. 5 Disposizione penale

Chiunque non ottempera all’obbligo di presentare il foglio di legittimazione e di farlo timbrare è punito con la multa. 3

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.