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742.104.1 OTrAl

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)

del 28 febbraio 2001 (Stato 1° marzo 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 17 capoverso 2 e 21 del decreto federale del 4 ottobre 1991 1 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino),

ordina:

Capitolo 1 Organizzazione e compiti

Sezione 1 Costruttori

Art. 1 Competenze

I progetti della NFTA conformemente all’articolo 5bis del decreto sul transito alpino sono realizzati dalle seguenti imprese (costruttori):

  1. asse del San Gottardo: Ferrovie federali svizzere (FFS), mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto.
  2. asse del Lötschberg: BLS Ferrovia del Lötschberg SA (BLS), mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto.
  3. raccordo della Svizzera orientale (galleria di base dello Zimmerberg e collegamento tra la linea che costeggia la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo): FFS, mentre la progettazione e l’esecuzione dell’opera o parti di essa sono assegnate a un’organizzazione di progetto conformemente alla lettera a.
  4. ampliamento della tratta San Gallo–Arth-Goldau: FFS, Ferrovie del Sud-Est (SOB) e Ferrovie Lago di Costanza-Toggenburgo (BT).
  5. sistemazione Surselva: Ferrovie retiche (RhB) e Ferrovia Furka-Oberalp (FO).

Le FFS e la BLS eseguono inoltre l’adattamento al resto della rete ferroviaria conformemente all’articolo 9 del decreto sul transito alpino.

I costruttori attuano le istruzioni e gli obiettivi delle autorità federali e tengono conto degli interessi dei futuri gestori.

Art. 2 Utilizzazione dei crediti

Nella pianificazione e nell’esecuzione dei progetti della NFTA, i costruttori impiegano con parsimonia i mezzi finanziari stanziati dalla Confederazione.

I costruttori devono controllare costantemente i provvedimenti volti a rispettare i vari crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 1999 2 sul finanziamento del transito alpino e applicarli fatta salva una modifica di progetto subordinata ad autorizzazione. I lavori corrispondenti devono essere documentati.

Se si prevede che detti crediti d’opera non possono essere rispettati, i costruttori sono tenuti a sottoporre provvedimenti compensativi all’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale). In particolare, illustrano le conseguenze sull’ordinazione della Confederazione.

Art. 3 Contabilità

Ogni costruttore tiene una contabilità propria per la progettazione e l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c.

Salvo disposizione contraria delle istruzioni di cui all’articolo 9 o di altri atti emanati in virtù della legge federale del 20 dicembre 1957 3 sulle ferrovie o della legge federale del 20 marzo 1998 4 sulle Ferrovie federali svizzere, la contabilità è disciplinata dal Codice delle obbligazioni 5 .

Art. 4 Acquisti pubblici

L’aggiudicazione da parte dei costruttori di commesse di forniture, di servizi e di costruzioni nell’ambito del decreto sul transito alpino è retta, analogamente ai rispettivi acquisti delle FFS, dalla normativa federale sugli acquisti pubblici.

Art. 5 Accesso ai documenti e rilascio di informazioni; obbligo di notifica

I costruttori consentono alle autorità di vigilanza federali di accedere a tutti i documenti e le informano in modo completo. Previa autorizzazione della rispettiva autorità di vigilanza, hanno accesso ai documenti e alle informazioni anche i consulenti e i periti di cui agli articoli 10 e 14.

In caso di eventi con ripercussioni notevoli sulle prestazioni, sui costi e sulle scadenze, i costruttori informano senza indugio l’Ufficio federale e gli comunicano i provvedimenti adottati o previsti. I dettagli sono disciplinati nelle istruzioni di cui all’articolo 9.

Art. 6 Informazione

Nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei singoli progetti della NFTA, i costruttori forniscono regolarmente informazioni e consulenza ai Cantoni, alle regioni e ai Comuni interessati. L’Ufficio federale e, se del caso, altri servizi federali devono essere coinvolti.

Previo accordo con l’Ufficio federale, ogni costruttore provvede all’informazione e alle relazioni pubbliche relative ai progetti che gli sono stati assegnati.

Art. 7 Convenzioni fra la Confederazione e i costruttori

La Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori.

Le convenzioni comprendono in particolare le ordinazioni della Confederazione per i progetti di cui all’articolo 1.

Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

Sezione 2 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 8 Compiti

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha in particolare i seguenti compiti:

  1. rappresenta gli interessi della Confederazione in quanto committente dei progetti della NFTA;
  2. emana istruzioni relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti, nonché al rendiconto;
  3. con la partecipazione degli uffici interessati, conduce le trattative volte alla conclusione delle convenzioni fra la Confederazione e i costruttori, sempreché non deleghi tale compito all’Ufficio federale.

Art. 9 Istruzioni del Dipartimento

Le istruzioni del Dipartimento relative alla sorveglianza e alla direzione dei progetti nonché al rendiconto riguardano in particolare:

  1. la struttura uniforme e trasparente del programma NFTA;
  2. la struttura e la tenuta della contabilità;
  3. la forma, il contenuto e la periodicità del rendiconto.

D’intesa con il Dipartimento, l’Ufficio federale può ridurre in modo adeguato, in casi motivati, le esigenze relative alle istruzioni per i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d ed e.

Art. 10 Organo consultivo e commissioni

Per svolgere i propri compiti e preparare decisioni importanti, il Dipartimento può istituire un organo consultivo.

Può istituire commissioni conformemente all’ordinanza del 3 giugno 1996 6 sulle commissioni.

Sezione 3 Ufficio federale dei trasporti

Art. 11 Compiti

L’Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell’ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.

In particolare si occupa di:

  1. applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
  2. gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l’assegnazione dei mezzi finanziari nell’ambito dei crediti d’opera conformemente al decreto dell’8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
  3. amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
  4. determinare l’indice del rincaro conformemente all’articolo 12;
  5. rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
  6. decidere dell’applicazione di provvedimenti compensativi;
  7. istruire le procedure d’approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
  8. coordinare i costruttori;
  9. coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.

Per il resto, nell’ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l’Ufficio federale svolge l’attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.

Art. 12 Rincaro

L’Ufficio federale determina l’indice del rincaro dopo aver sentito i costruttori e d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

In caso di commesse di costruzioni e di servizi, al momento dell’esecuzione occorre tenere conto del rincaro effettivo rispetto alla base di calcolo stipulata nel contratto.

Art. 13 Informazioni e relazioni pubbliche

L’Ufficio federale informa e consulta regolarmente i Governi dei Cantoni interessati.

Provvede in modo appropriato all’informazione e alle relazioni pubbliche nell’ambito della NFTA; in caso di necessità si accorda con il Dipartimento.

Art. 14 Sostegno esterno

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Ufficio federale può istituire gruppi di lavoro e gruppi peritali e, se del caso, avvalersi di ulteriori sostegni esterni.

Sezione 4 Controllo federale delle finanze

Art. 15 Coordinamento delle attività di controllo della Confederazione

Il Controllo federale delle finanze (CDF) decide del coordinamento fra il suo programma di controllo annuale e le attività di controllo pianificate dall’Ufficio federale.

Il CDF e l’Ufficio federale si informano reciprocamente sui risultati dei controlli.

Art. 16 Coordinamento con attività di controllo di terzi

Sotto la direzione del CDF, l’Ufficio federale e il CDF si adoperano per coordinare i loro controlli con quelli degli organi di revisione dei costruttori.

Vi è uno scambio regolare di informazioni in merito ai risultati dei controlli.

Capitolo 2 Procedura

Sezione 1 Piano settoriale AlpTransit e progetti preliminari

Art. 17 Oggetto

Il piano settoriale comprende i principali elementi territoriali – in particolare i tracciati – dei progetti preliminari approvati, nonché delle altre componenti del programma NFTA conformemente all’articolo 8 bis del decreto sul transito alpino.

Le esigenze formali e materiali del piano settoriale AlpTransit sono rette dall’articolo 15 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 9 sulla pianificazione del territorio.

Il progetto preliminare comprende:

  1. un rapporto tecnico che giustifichi la variante scelta nonché, nei casi di cui all’articolo 19, un raffronto delle varianti;
  2. un programma di costruzione;
  3. un piano d’insieme 1:50 000;
  4. i piani di situazione 1:10 000;
  5. i profili longitudinali 1:1000/100;
  6. i profili trasversali caratteristici 1:200;
  7. i profili trasversali normali 1:50;
  8. le sezioni orizzontali e i profili longitudinali geologici;
  9. un rapporto di pianificazione del territorio sulla compatibilità del progetto preliminare con gli obiettivi, i principi e le pianificazioni ai sensi della legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio;
  10. un rapporto relativo all’esame dell’impatto sull’ambiente, seconda fase, compreso un concetto d’utilizzazione del materiale e un capitolato d’oneri per l’esame dell’impatto sull’ambiente, terza fase (indagine principale); e
  11. una valutazione dei costi con una precisione di +/– 20 per cento al massimo.

Art. 18 Grado di precisione

Il progetto preliminare dev’essere definito con i servizi federali e con i Cantoni in modo tale da evitare che durante la procedura di approvazione dei piani si registrino divergenze di oltre 100 m rispetto al tracciato delle tratte a cielo aperto, ai raccordi principali e alle aree dei terminali. Se per i tracciati sotterranei si prevedono divergenze maggiori, queste sono indicate e giustificate.

Il progetto preliminare deve essere conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia ferroviaria e alle norme tecniche riconosciute.

Art. 19 Varianti

D’intesa con l’Ufficio federale, i costruttori possono presentare delle varianti se il tracciato non può essere definito con i servizi federali e con i Cantoni prima dell’elaborazione del progetto preliminare.

Per la stessa tratta possono essere presentate al massimo due varianti del progetto preliminare.

Entrambe le varianti devono essere presentate nello stesso stato di pianificazione. I tracciati previsti devono essere raffrontati, segnatamente per quanto concerne i costi, le conseguenze a livello d’esercizio, di tecnica e di scadenzario, nonché le ripercussioni sul territorio e sull’ambiente.

Art. 20 Procedura

Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare di cui all’articolo 17 sono sottoposti alla consultazione dei Cantoni e dei Comuni e alla partecipazione della popolazione.

Fatte salve le disposizioni seguenti, la procedura di approvazione del piano settoriale e del progetto preliminare è retta dalla legge del 22 giugno 1979 11 sulla pianificazione del territorio e dalla relativa ordinanza del 28 giugno 2000 12 .

Art. 21 Coinvolgimento dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali

Di norma, il termine per la procedura di consultazione dei Cantoni è di tre mesi; tale termine può essere prorogato di un mese se motivi importanti lo giustificano.

Il Cantone sente i Comuni e le regioni di pianificazione interessati e nel parere trasmesso all’Ufficio federale si pronuncia anche sulle loro posizioni.

Il progetto di piano settoriale e i documenti relativi al progetto preliminare sono sottoposti contemporaneamente al Cantone e ai servizi federali interessati. Questi si pronunciano in merito entro un mese dalla consegna dei pareri dei Cantoni all’Ufficio federale.

Art. 22 Partecipazione della popolazione

Conformemente all’articolo 4 della legge del 22 giugno 1979 13 sulla pianificazione del territorio, la popolazione ha la possibilità di partecipare alla procedura di approvazione del piano settoriale e dei progetti preliminari.

A tal fine, il progetto di piano settoriale e i progetti preliminari sono esposti al pubblico durante 30 giorni nei Comuni interessati.

I pareri sul progetto di piano settoriale e sui progetti preliminari devono essere inoltrati all’Ufficio federale entro il termine fissato nella pubblicazione.

Art. 23 Approvazione

Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all’approvazione del Consiglio federale.

Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto preliminare e del piano settoriale se:

  1. non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e
  2. la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.

Sezione 2 Progetti messi in consultazione

Art. 24 Vincolo del progetto preliminare

I progetti messi in consultazione devono essere elaborati nell’ambito dei progetti preliminari approvati.

Art. 25 Procedura

La procedura di approvazione dei progetti messi in consultazione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1957 14 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 2000 15 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.

L’approvazione dei piani di un progetto messo in consultazione presuppone l’approvazione del progetto preliminare.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 26 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 30 novembre 199216 sulle competenze degli organi della Confederazione e delle ferrovie incaricati dell’esecuzione dei decreti federali sul transito alpino;
  2. l’ordinanza del 20 gennaio 199317 concernente l’approvazione dei progetti secondo il decreto federale sul transito alpino; e
  3. l’ordinanza del 1° settembre 199318 sui costi speciali di costruzione della ferrovia transalpina.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.