Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo può essere sottoposto a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito.
Se palesa indizi di inattitudine a condurre che non sono o non sono unicamente riconducibili all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all’esame dell’urina e della saliva.
È ordinata una prova del sangue se:
- vi sono indizi di inattitudine a condurre non riconducibili all’influsso dell’alcol;
- la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o elude lo scopo di questa misura;
- la persona interessata esige che sia effettuata un’analisi della concentrazione di alcol nel sangue.
La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o se questa non è adatta ad accertare l’infrazione.
Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l’inattitudine a condurre.
Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell’alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari, la procedura per l’analisi della concentrazione di alcol nell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’esame sanitario completivo delle persone sospettate di inattitudine a condurre.
Il Consiglio federale fissa la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette che sia data l’inattitudine a condurre secondo l’articolo 24 a e stabilisce il livello a partire dal quale la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono considerate qualificate.
Il Consiglio federale può:
- fissare, per altre sostanze che riducono l’idoneità a condurre, la concentrazione nel sangue a partire dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette che sia data l’inattitudine a condurre secondo l’articolo 24a;
- prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, segnatamente le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;
- prevedere eccezioni all’applicazione della presente sezione alla conduzione di determinati tipi di natanti senza motore;
- autorizzare un ufficio federale a disciplinare i dettagli tecnici o amministrativi.