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747.224.26

Ordinanza
che esegue la Convenzione del 9 settembre 1996
sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

del 31 ottobre 2007 (Stato 1° novembre 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della Convenzione del 9 settembre 1996 1 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (qui di seguito «la Convenzione»);
visti gli articoli 29, 30 capoverso 2, 56 capoverso 2 e 58 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975 2 sulla navigazione interna,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione territoriale

La Convenzione si applica sul Reno a partire dal confine di Stato (Basilea Città) fino al ponte stradale di Rheinfelden (Argovia).

Art. 2 Esecuzione

L’esecuzione della Convenzione e della presente ordinanza sono di competenza dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia.

Art. 3 Installazioni previste dalla Convenzione

Ai Cantoni compete l’allestimento, la gestione e la sorveglianza delle installazioni necessarie conformemente alla Convenzione.

I Cantoni possono convenire che l’allestimento e la gestione siano affidati a uno di loro.

Essi rispondono solidalmente per le spese di allestimento, gestione e sorveglianza.

Art. 4 Centri di ritiro e impianti di trasbordo

I Cantoni determinano il numero e il genere di centri di ritiro e impianti di trasbordo necessari per la Svizzera.

Essi adeguano la rete svizzera di centri di ritiro e impianti di trasbordo conformemente alla raccomandazione della Conferenza delle Parti contraenti.

Essi gestiscono una lista dei centri di ritiro e degli impianti di trasbordo accessibile via Internet.

Art. 5 Ente nazionale

I Cantoni istituiscono un ente nazionale (art. 9 della Convenzione). Assicurano che il settore della navigazione interna sia adeguatamente rappresentato in seno a tale ente.

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e garantiscono in particolare un’equa ripartizione degli importi provenienti dalla perequazione finanziaria internazionale.

Art. 6 Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento

L’ente nazionale rappresenta gli interessi svizzeri in seno all’Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (UIRFC).

La Confederazione si assume la quota svizzera dei costi per l’UIRFC.

Art. 7 Autorità di controllo

I Cantoni designano un’autorità incaricata di controllare la riscossione della tassa di eliminazione nelle stazioni di rifornimento.

I Cantoni possono delegare a tale autorità altri compiti di controllo.

Essi emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione al fine di garantire una riscossione uniforme della tassa di eliminazione.

Art. 8 Conferenza delle Parti contraenti

La delegazione svizzera alla Conferenza delle Parti contraenti è composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni competenti e del settore della navigazione interna svizzero. Ogni Parte si assume le proprie spese.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla Convenzione. 3