La Convenzione si applica sul Reno a partire dal confine di Stato (Basilea Città) fino al ponte stradale di Rheinfelden (Argovia).
747.224.26
Ordinanza
che esegue la Convenzione del 9 settembre 1996
sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna
del 31 ottobre 2007 (Stato 1° novembre 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione della Convenzione del 9 settembre 1996 1 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (qui di seguito «la Convenzione»);
visti gli articoli 29, 30 capoverso 2, 56 capoverso 2 e 58 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975 2 sulla navigazione interna,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione territoriale
Art. 2 Esecuzione
L’esecuzione della Convenzione e della presente ordinanza sono di competenza dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia.
Art. 3 Installazioni previste dalla Convenzione
Ai Cantoni compete l’allestimento, la gestione e la sorveglianza delle installazioni necessarie conformemente alla Convenzione.
I Cantoni possono convenire che l’allestimento e la gestione siano affidati a uno di loro.
Essi rispondono solidalmente per le spese di allestimento, gestione e sorveglianza.
Art. 4 Centri di ritiro e impianti di trasbordo
I Cantoni determinano il numero e il genere di centri di ritiro e impianti di trasbordo necessari per la Svizzera.
Essi adeguano la rete svizzera di centri di ritiro e impianti di trasbordo conformemente alla raccomandazione della Conferenza delle Parti contraenti.
Essi gestiscono una lista dei centri di ritiro e degli impianti di trasbordo accessibile via Internet.
Art. 5 Ente nazionale
I Cantoni istituiscono un ente nazionale (art. 9 della Convenzione). Assicurano che il settore della navigazione interna sia adeguatamente rappresentato in seno a tale ente.
I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e garantiscono in particolare un’equa ripartizione degli importi provenienti dalla perequazione finanziaria internazionale.
Art. 6 Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento
L’ente nazionale rappresenta gli interessi svizzeri in seno all’Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (UIRFC).
La Confederazione si assume la quota svizzera dei costi per l’UIRFC.
Art. 7 Autorità di controllo
I Cantoni designano un’autorità incaricata di controllare la riscossione della tassa di eliminazione nelle stazioni di rifornimento.
I Cantoni possono delegare a tale autorità altri compiti di controllo.
Essi emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione al fine di garantire una riscossione uniforme della tassa di eliminazione.
Art. 8 Conferenza delle Parti contraenti
La delegazione svizzera alla Conferenza delle Parti contraenti è composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni competenti e del settore della navigazione interna svizzero. Ogni Parte si assume le proprie spese.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla Convenzione. 3