Il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura di cui all’articolo 11 a LTC sono definiti nell’appendice.
784.101.112
Ordinanza della ComCom
concernente la legge sulle telecomunicazioni
del 23 ottobre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom),
visti gli articoli 11 a capoverso 4 e 22 a capoverso 3 della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (LTC),
ordina:
Art. 1 Presentazione di informazioni contabili e finanziarie
Art. 2 Rilascio di concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) rilascia concessioni per l’utilizzazione delle frequenze destinate alla fornitura di servizi di telecomunicazione per le quali secondo l’articolo 22 a capoverso 2 LTC non si constata né si prevede una penuria.
Per quanto riguarda le altre concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione, l’UFCOM prepara le procedure di pubblica gara ed esamina le domande in base alle istruzioni della ComCom, sottoponendo a quest’ultima proposte di decisione.
Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 2 concernente la legge sulle telecomunicazioni è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato
(art. 1)