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810.215.7

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

del 16 marzo 2007 (Stato 15 novembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 67 capoverso 2 della legge dell’8 ottobre 2004 1 sui trapianti,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni di servizio e i controlli (atti amministrativi) delle autorità federali di esecuzione nell’ambito della legislazione in materia di trapianti.

La presente ordinanza non si applica ad atti amministrativi:

  1. delle autorità doganali;
  2. dei Cantoni;
  3. dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento specifico, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.

Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.

L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.

Per gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm 3 possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 4 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stabiliti secondo gli articoli 35–39 dell’ordinanza del 26 giugno 1996 4 concernente il controllo degli espianti.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

Allegato5

(art. 3 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20076 sui trapianti

Franchi

1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:

  1. i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)

5 000–30 000

  1. la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17

500–20 000

  1. l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti.

500–2 000

  1. l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19

1 000–20 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 20137 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm)

500–10 000

  1. il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34

1 000–20 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm

500–3 000

2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per:

  1. i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)

500–5 000

  1. la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17

200–1 000

  1. l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti

200–500

  1. l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19

200–1 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm

200–500

  1. il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34

200–1 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm

200–500

3 Modifica di un’autorizzazione per:

  1. i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo e il numero dei programmi di trapianto)

200–10 000

  1. la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17

200–5 000

  1. l’importazione o l’esportazione, secondo l’articolo 18, di tessuti, cellule e organi la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti

200–2 000

  1. l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19

200–10 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm

200–5 000

  1. il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34

200–10 000

  1. una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e 2 OSRUm

200–3 000

4 Altri emolumenti

  1. ispezione secondo l’articolo 40 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto)

800

  1. stesura di rapporti

500–1 000

  1. rilascio di conferme e certificati

100–200

  1. emissione di diffide

100–300

  1. spese supplementari8 sostenute dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a notifiche9 e a domande10 che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.

100–300

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 200711 sugli xenotrapianti

Franchi

1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:

  1. una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3

500–20 000

  1. xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13

1 000–30 000

2 Sospensione o revoca di un’autorizzazione per:

  1. una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3

200–500

  1. xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13

200–1 000

3 Modifica o di un’autorizzazione per:

  1. una sperimentazione clinica di xenotrapianto secondo l’articolo 3

200–5 000

  1. xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard secondo l’articolo 13

200–10 000

4 Altri emolumenti

  1. ispezioni secondo l’articolo 30 capoverso 3 in funzione del dispendio, per ispettore e per mezza giornata (esclusa la preparazione e il rapporto)

800

  1. stesura di rapporti

500–1 000

  1. rilascio di conferme e certificati

100–200

  1. spese supplementari12 sopportate dall’UFSP per il rilevamento e la trasmissione manuali di dati relativi a domande13 che non sono state presentate nella forma prevista dall’UFSP.

100–300

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