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812.214.11

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea
e il riconoscimento di altre farmacopee1

del 9 novembre 2001 (Stato 1° aprile 2026)

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto),

visto l’articolo 52 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 2 sugli agenti
terapeutici (LATer);
visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 3 sull’autorizzazione di medicamenti (OAM);
visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 2001 4 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero degli agenti terapeutici, 5

ordina:

Art. 16 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

  1. 7 Pharmacopoea Europaea, 12a edizione8, numero 12.2 (Ph. Eur. 12.2), del marzo 2025;
  2. 9 Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione10 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022 e la modifica urgente dei capitoli 20.1.A.2, 20.1.B, 20.2.A.2, 20.2.B, 20.3.A.2, 20.3.B, 21.1.A.2 e 21.1.B della Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 2025.

Art. 1a11 Farmacopee riconosciute

Le farmacopee designate nell’allegato della presente ordinanza o le loro parti specialmente designate sono riconosciute dall’Istituto.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato12

(art. 1 a )

Farmacopee riconosciute

Sono riconosciute come farmacopee o loro parti specialmente designate:

  1. dalla Germania: Homöopathisches Arzneibuch 2017 (HAB 2017), edizione ufficiale, pubblicata dal Ministero federale tedesco per la salute e la sicurezza13;
  2. dalla Francia: Pharmacopée Française, 11e édition (Ph.F.) nella versione del luglio 2017, pubblicata dall’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ansm), sezione «Préparations homéopathiques»14;
  3. dalla Gran Bretagna: British Homoeopathic Pharmacopoeia 1999 (B.Hom.P), pubblicata dalla British Association of Homoeopathic Manufacturers (BAHM) e prodotta dall’Association’s Scientific Committee; prescrizione di fabbricazione Br. 1115.